Cotugno, il Tar si pronuncia: Sicurezza non garantita

11 luglio 2018 | 11:14
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Cotugno, il Tar si pronuncia: Sicurezza non garantita

«La sicurezza degli occupanti dell’edificio oggi non è affatto garantita, nonostante una parte consistente della costruzione sia stata interdetta all’uso, anche considerando che l’eventuale collasso dei corpi “F” e “G” potrebbe coinvolgere le altre porzioni del fabbricato».

Con la sentenza n. 267/2018 il TAR di L’Aquila si è definitivamente pronunciato sul ricorso promosso nel marzo 2017 da alcuni genitori, docenti e alunni dei Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cotugno”, accogliendo la domanda di annullamento del provvedimento di riapertura all’uso scolastico dell’edificio sito in Via da Vinci n.8, adottato dall’allora Presidente della Provincia dell’Aquila, Antonio De Crescentis, che, nonostante fosse a conoscenza fin dal 2015 degli esiti di uno studio sulla vulnerabilità sismica dell’edificio, non solo non ha adottato nell’immediatezza alcun provvedimento inteso a salvaguardare la sicurezza di coloro che a vario titolo frequentavano i locali del Liceo Cotugno, ma ha ne ha seriamente messo a repentaglio la incolumità adottando un provvedimento di riapertura del plesso scolastico dopo che era stato temporaneamente chiuso nel febbraio 2017 per effettuare alcune inutili e costose verifiche tecniche.

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Verifiche che non sono state in grado di superare gli esiti degli studi sulla vulnerabilità sismica commissionati nel 2013 all’ingegner Catana, dai quali è emerso che il Liceo Cotugno – come, tra l’altro, tutti gli edifici scolastici dell’Aquila – ha un indice di sicurezza inferiore a quello richiesto dalla legge, ma soprattutto che non soddisfa i requisiti minimi di resistenza ai carichi verticali dalla stessa stabiliti.
Quest’ultima circostanza riguarda – per lo meno a quanto si sa – solo l’edificio che ospita il “Cotugno” ed è stata sempre colpevolmente taciuta dagli amministratori pubblici nonostante emergesse con assoluta evidenza dai documenti in possesso della Provincia dell’Aquila fin dal 2015, ed è di rilevante gravità poiché si riferisce alla statica del fabbricato e prescinde del tutto da eventuali eventi sismici, i quali potrebbero produrre danni ben più severi proprio per questa ulteriore deficienza.

manifestazione scuola sicura 18 novembre cotugno da vinci

In un siffatto quadro, i rappresentanti delle Istituzioni competenti avrebbero dovuto modificare la destinazione d’uso dell’edificio, intervenire con lavori di miglioramento o adeguamento sismico, dichiarare inagibile l’edificio, oppure decretarne il cambio di destinazione d’uso. Nulla di tutto ciò è stato fatto.
Nessuna soddisfazione, tuttavia, per l’esito del giudizio promosso dinanzi al TAR, solo amarezza e rammarico per una vicenda che ha molto diviso e che avrebbe potuto e dovuto essere risolta già 15 mesi fa, se solo le Istituzioni avessero agito con avvedutezza e senso di responsabilità.
La colpevole inerzia nella quale ci si è cullati fino ad oggi comporterà ulteriori disagi a studenti, docenti e personale alla ripresa delle lezioni, considerato che ora i cancelli del complesso che ospita il Convitto Nazionale “D. Cotugno” e i Licei annessi dovranno necessariamente restare chiusi.
L’iniziativa ora passa alle Amministrazioni competenti, che ben poco hanno fatto dal loro insediamento ad oggi e che dovranno cercare di recuperare il tempo inutilmente perduto per garantire la ripresa del nuovo anno scolastico in dignità e sicurezza.
La pronuncia del TAR solleciterà, poi, ulteriori riflessioni, considerato che ha affrontato anche la dibattuta questione del livello di vulnerabilità sismica degli edifici c.d. rilevanti, quali sono le scuole di ogni ordine e grado, riaffermando il precetto normativo che impone “un indice di vulnerabilità sismica pari ad 1 (100%)”.

Di seguito il testo integrale della sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 97 del 2017, proposto da Rosario Panebianco, Luciano Dell’Orso, Gabriella Alimonti, Sonia Amicarella, Elena Antonacci, Anna Lucia Bonanni, Francesca Del Papa, Luisa De Tullio, Giovanni Giangrande, Stefano Panebianco, Maria Cristina Scarsella, Leonardo Scassa, rappresentati e difesi dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Caserma Angelini 14; Alessandro Arrotini, Camilla Bucci, Mariasole Ciccone, Letizia Cicolani, Giorgia Ciampa, Marco Cipriani, Valentina Colacchi, Giuseppe Colaneri, Domenico D’Angelo, Enrico Diamanti, Giovanna Di Carlo, Francesco Falancia, Roberta Farina, Roberto Gianfelice, Giuliana Graziani, Lucia Lancia, Simona Marzilli, Paola Mastropietro, Maria Assunta Miconi, Tiziana Naddeo, Giulio Olivieri, Maria Pace, Sabrina Pantalone, Paolo Perazza, Camilla Piccinini, Loredana Valloni, già rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Panebianco e Luciano Dell’Orso, con domicilio eletto presso lo studio Rosario Panebianco in L’Aquila, viale Corrado IV n.20; contro Provincia dell’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Referza, con domicilio eletto presso lo studio Lucio Leopardi in L’Aquila, viale Pescara 2-4; Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ministero Istruzione Universita’ Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico; per l’annullamento del provvedimento dell’8.3.2017 prot. 6147 adottato dal Presidente della Provincia dell’Aquila, con il quale è stata disposta la ripresa delle attività scolastiche dei Licei annessi al Convitto Nazionale D. Cotugno presso l’edificio sito in L’Aquila alla Via Leonardo da Vinci n. 8, nonché del certificato di idoneità statica ed agibilità sismica del 30.9.2009 e del certificato di agibilità del 2.10.2009. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia dell’Aquila, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e del Ministero Istruzione Universita’ Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I ricorrenti sono docenti, genitori di alunni, o alunni che frequentano i Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cotugno” di L’Aquila. L’edificio che ospita il suddetto Istituto, che da anni è adibito ad uso scolastico è composto da n. 8 corpi di fabbrica, identificati con le lettere da “A” a “H”. Dopo il sisma del 6.4.2009 l’immobile veniva classificato “B” avendo riportato danni sulle tamponature e sulle tramezzature nonché limitati danni alle parti strutturali ed è stato quindi sottoposto ad interventi: – di riparazione di elementi non strutturali danneggiati; – di riparazione locale di elementi strutturali; – su tamponature e paramenti esterni; – di rafforzamento locale di singole parti e/o elementi di strutture di cemento armato e muratura. All’esito delle riparazioni il Direttore dei Lavori asseverava il ripristino dell’agibilità dell’immobile in relazione ai soli danni del sisma, il responsabile del Provveditorato Interregionale OO.PP. competente certificava l’idoneità statica e l’agibilità sismica dell’edificio e, sulla scorta di tale documentazione, il Comune di L’Aquila emetteva il relativo certificato di agibilità. In ossequio all’O.P.C.M. n. 3274/2003 la Provincia, con Determinazione Dirigenziale n.43 del 3.5.2013, affidava all’ing. Irene Catana l’incarico di effettuare uno studio di vulnerabilità sismica dell’edificio. A dicembre 2013 la Provincia riceveva l’intera documentazione relativa agli esiti della suddetta verifica, che metteva in luce l’inadeguatezza dell’intera struttura, ed in particolare del Corpo F, a reggere i carichi permanenti e le azioni di servizio (i c.d. carichi statici verticali), anche a causa dei bassi valori di resistenza a compressione del calcestruzzo. Anche l’indice di sicurezza sismica della struttura risultava eccessivamente basso (da 0% a 26,3% in relazione ai singoli blocchi esaminati). Sulla scorta di tali risultanze la Provincia, nel marzo 2015, affidava ad un tecnico l’incarico di redigere un progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ai carichi gravitazionali, senza tuttavia – medio tempore – adottare i provvedimenti previsti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni adottate con D.M. 14.1.2008, che impongono la modifica della destinazione d’uso corrente dell’edificio in assenza di interventi di adeguamento. A seguito dell’evento sismico del 18 gennaio 2017 il Sindaco dell’Aquila sospendeva le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per effettuare le verifiche sulla agibilità degli edifici scolastici. Al fine di consentire gli approfondimenti necessari, la Provincia, con provvedimento del 7.2.2017, decideva di prorogare la chiusura dell’edificio scolastico per ulteriori trenta giorni a far data dal 9.2.2017, trasferendo le attività didattiche in un altro plesso scolastico in orario pomeridiano. Senza che fossero stati effettuati lavori di alcun genere, in data 8.3.2017 il Presidente della Provincia disponeva la riapertura dell’edificio all’utilizzo scolastico, prescrivendo la chiusura dei soli Corpi “F” e “G”, con eccezione delle rampe di accesso che purtuttavia fanno parte di detti corpi, e disponendo che tutta l’attività didattica si svolga nella restante parte del complesso, il quale – stando a quanto si legge nel provvedimento gravato – si troverebbe in condizioni di sicurezza per il solo motivo che l’affollamento atteso dovrebbe essere inferiore ai carichi accidentali previsti dalla normativa e i sovraccarichi accidentali verrebbero limitati a 200 Kg/mq. Con il gravame in epigrafe i ricorrenti chiedono l’annullamento del provvedimento dell’8.3.2017 prot. 6147 adottato dal Presidente della Provincia dell’Aquila, con il quale viene disposta la ripresa delle attività scolastiche dei Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cotugno” per il giorno 13.3.2017 presso l’edificio sito in L’Aquila alla Via Leonardo da Vinci n. 8 e degli atti ad esso presupposti, non esclusi il certificato di idoneità statica ed agibilità sismica del 30.9.2009 e il certificato di agibilità del 2.10.2009. Si sono costituiti il Ministero Istruzione Università Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e la Provincia dell’Aquila resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. Con Decreto Presidenziale n. 60/2017, veniva concessa la tutela cautelare monocratica. Successivamente, con Ordinanza n. 159/2017, questo Tribunale disponeva una verificazione invitando il verificatore ad accertare “sulla base dei documenti depositati in atti – in particolare, il certificato di idoneità statica e agibilità sismica e il certificato di agibilità del 2009; lo studio di vulnerabilità sismica redatto dall’Ing. Catena nel 2013; la perizia tecnica per la realizzazione di lavori di adeguamento strutturale dell’Ing. Pace; le osservazioni della Regione (nota 124350 del 2015); la relazione tecnica dell’Ing. Pace dell’8.3.2017 – lo stato di sicurezza dell’edificio sito in L’Aquila, via Leonardo da Vinci n. 8, ospitante il Convitto Nazionale D. Cotugno, dal punto di vista dell’idoneità statica e dell’agibilità sismica;”. Con successiva Ordinanza 192/2017, questo TAR disponeva la sospensione del provvedimento impugnato “Considerato che, ad un sommario esame, alla luce della relazione depositata dal verificatore, la domanda cautelare appare fondata e va accolta, disponendo a carico dell’Amministrazione provinciale il riesame del provvedimento gravato, previa effettuazione delle verifiche necessarie a valutare l’effettivo grado di conformità o non conformità dell’edifico sito in L’Aquila, via Leonardo da Vinci n. 8, ospitante il Convitto Nazionale D. Cotugno, alle norme tecniche di cui al DM 14.1.2008; considerato che, attesa la complessità della questione, possono compensarsi le spese di lite”. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è assistito dai seguenti motivi: 1) Violazione del D.P.R. n.380/2001 – Violazione del D.M. 14.1.2008 (NTC 2008) e della Circolare del 2.2.2009 n.617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 2) Violazione dell’art. 24 D.P.R. 380/2000; 3) Irrazionalità manifesta – Perplessità amministrativa. Il Collegio ritiene di esaminare, in primo luogo, l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione provinciale considerata la dipendenza funzionale del provvedimento in data 8 marzo 2017 dagli atti presupposti, cioè dal certificato di idoneità statica ed agibilità sismica del 30 settembre 2009, rilasciato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e dal certificato di agibilità in data 2 ottobre 2009, rilasciato dal Comune di L’Aquila. L’eccezione non è fondata e deve essere respinta considerato che solo in seguito all’emanazione del provvedimento dell’8.3.2017 prot. 6147, adottato dal Presidente della Provincia dell’Aquila, e alla richiesta di accesso agli atti, i genitori sono venuti a conoscenza dei dati delle prove di vulnerabilità sismica eseguite nel 2013 e dunque delle carenze strutturali del corpo F e dei bassissimi indici di sicurezza dell’intero manufatto. La lesività, quindi, deve essere ricondotta al provvedimento dell’8 marzo 2017 e con esso, correttamente, i ricorrenti hanno potuto impugnare anche i provvedimenti presupposti conosciuti solo a seguito dell’esercizio del diritto d’accesso. Nel merito il ricorso è fondato. Osserva il collegio che lo studio sulla vulnerabilità sismica effettuato dall’ing. Catana ha evidenziato l’inadeguatezza della struttura a reggere i carichi permanenti e le azioni di servizio, con una situazione particolarmente grave nel corpo F dell’edificio, in relazione al quale non si riesce a garantire la verifica ai carichi verticali nemmeno con la riduzione del 50% dei carichi accidentali e in ragione del fatto che in detto blocco la resistenza media a compressione del calcestruzzo, ottenuta a seguito di indagini sui materiali, è risultata essere molto scarsa. In particolare, solo 2 (B e H) degli 8 corpi di cui è costituito l’edificio scolastico soddisfano la verifica ai carichi verticali previsti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008. Nei rimanenti 5 (A, C, D, E, G) tale verifica è soddisfatta solo se si dimezzano i carichi accidentali, ma in tal caso, se non si procede ai necessari interventi di adeguamento, le NTC del 2008 adottate con DM 14.1.2008 (paragrafo 8.3) e la Circolare esplicativa n. 617 del 2.2.2009 (paragrafo C.8.3) impongono la modifica della destinazione d’uso corrente dell’edificio. A ciò si aggiunga che la valutazione della risposta della struttura in caso di sisma conduce a un indice di sicurezza nullo per tutti i blocchi, eccetto i corpi “B” e “H”. La medesima verifica, effettuata considerando i sovraccarichi verticali dimezzati (verifica che, tuttavia, avrebbe senso solo in vista di una modifica della destinazione d’uso dell’edificio), porta alla determinazione di indici di sicurezza sismica bassissimi, che vanno dallo 0% (zero sicurezza) per il corpo F, al 26.3% (sicurezza pari al 26% di quanto richiesto dalle norme sismiche affinché la struttura possa essere considerata adeguata), per i corpi C, D, E. Solo i corpi B (Aula Magna) ed H (Palestra) risulterebbero adeguati. Gli stessi risultati della verificazione disposta da questo Tribunale hanno dimostrato che se si prendono come base le risultanze della relazione commissionata dalla Provincia nel 2013 all’Ing. Catana, con riferimento alla sicurezza statica i corpi A, C, D, E, F e G del complesso scolastico non soddisfano i criteri minimi stabiliti dalle Norme Tecniche; il corpo F non li soddisfa neppure se i carichi accidentali (alunni, professori e personale) vengono ridotti del 50%. In particolare, il tecnico ritiene che sarebbe necessario un 20% in più di capacità di resistenza per far sì che la struttura risulti adeguata. Inoltre, le prove di carico fatte per conto della Provincia hanno dato esito positivo, ma il Verificatore ne ha sottolineato la non elevata rappresentatività per la valutazione di sicurezza dei pilastri dei livelli inferiori o dell’intera struttura, come del resto già evidenziato dallo stesso tecnico, l’ing. Pace, che ha predisposto la relazione sulla base della quale la pubblica amministrazione ha adottato il provvedimento di interdizione di parte della struttura. Ancora, le misure adottate dalla Provincia (sospensione dell’utilizzo all’uso scolastico dei corpi F e G ad eccezione delle rampe d’accesso e riduzione dei sovraccarichi accidentali per i corpi A, C, D ed E) hanno portato a una riduzione del rischio, ma, se si pongono in relazione con gli esiti della verifica del 2013, non sono ancora tali da garantire il rispetto delle Norme Tecniche. La verificazione si conclude con il rilievo secondo cui “le limitazioni imposte sono in qualche modo differenti da quelle previste nella relazione di verifica sismica del 2013”. Come ricordato, con l’ordinanza n. 192/2017, il collegio aveva disposto “a carico dell’Amministrazione provinciale il riesame del provvedimento gravato, previa effettuazione delle verifiche necessarie a valutare l’effettivo grado di conformità o non conformità dell’edifico sito in L’Aquila, via Leonardo da Vinci n. 8, ospitante il Convitto Nazionale D. Cotugno, alle norme tecniche di cui al DM 14.1.2008;”. A seguito del predetto provvedimento l’Amministrazione non ha effettuato alcuna verifica ma ha adottato solo una diversa distribuzione degli studenti nei locali dell’edificio. Ne consegue che la sicurezza degli occupanti dell’edificio oggi non è affatto garantita, nonostante una parte consistente della costruzione sia stata interdetta all’uso, anche considerando che l’eventuale collasso dei corpi “F” e “G” potrebbe coinvolgere le altre porzioni del fabbricato. Va ricordato, infatti, che l’indice di vulnerabilità sismica del fabbricato in questione è pari a 0,26, mentre la legge richiede per gli edifici “strategici” e per quelli “rilevanti” (le scuole, per l’appunto) un indice di vulnerabilità sismica pari ad 1 (100%). Pertanto, ritenuto che le conclusioni dello studio effettuato dall’Ing. Catena nel 2013 non sono state contraddette dalla verificazione disposta da questo TAR, il ricorso deve essere accolto. In relazione alle spese per la CTU, il commissario ha provveduto a richiedere il compenso ai sensi del DM 30/05/2002 n. 24225. Considerato che la normativa richiamata prevede un onorario di euro 970,42 aumentato fino al doppio, appare equo determinare il compenso in euro 1.500,00. Le spese di lite liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Liquida in favore del CTU Ing. Agostino Goretti, per la causale di cui in parte motiva, la somma di euro 1.500,00, oltre I.V.A ed oneri previdenziali dovuti per legge, ponendola a carico della Provincia di l’Aquila. Condanna la Provincia dell’Aquila al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge, da versare in favore dei ricorrenti. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati: Antonio Amicuzzi, Presidente Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore