Regione, personale pratiche V.I.A. e V.INC.A: «svilito il nostro lavoro»

L’Aquila, 20 gen 2012 – Alcuni tecnici ed istruttori delle pratiche di V.I.A. e V.INC.A sottolineano di essersi sentiti colpiti da un articolo di una legge della Regione Abruzzo, «la legge 104/2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) e, in particolare, all’articolo 63, commi 13 e 14» scrivono in una lettera, nella quale sostengono che «al comma 14 dicendo che le istruttorie devono essere “svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale”, il Consiglio Regionale ha legiferato e pubblicamente affermato la nostra incapacità a svolgere il compito assegnatociin qualità di istruttori, svilendo il lavoro svolto fino ad oggi con professionalità e serietà, esponendoci a forti critiche sui media, come peraltro già avvenuto in questi giorni, e rendendoci facile strumento per chiunque voglia attaccare il Comitato V.I.A».
«Ad una attenta lettura del comma 13 dell’art. 63 – prosegue la lettera – è evidente che il Consiglio Regionale, parlando di “Parere istruttorio“ dell’Ufficio, non ha compreso che il lavoro dell’istruttore si limita alla verifica della completezza degli atti presentati ed all’attenta ed oggettiva illustrazione del progetto e degli impatti, di qualsiasi natura, in esso riportati, senza esprimere alcun parere, che per legge spetta ai membri del CCR.VIA». «E’ evidente che l’eventuale abrogazione di questo emendamento, la cui approvazione unanime non può che essere stata conseguenza di considerazioni e valutazioni attentamente ponderate, difficilmente potrà restituire dignità e valore al nostro lavoro».
«Infine – conclude la lettera – rammarica il fatto che ad oggi nessuno abbia ritenuto quantomeno doveroso difendere il personale regionale (e quindi l’istituzione che esso rappresenta), la sua capacità tecnico-professionale, la disponibilità e la diligenza con le quali, da più di venti anni, esegue il lavoro assegnato, attività che nel tempo è divenuta sempre più gravosa in ragione dell’aumento del numero di pratiche e della necessità di un aggiornamento continuo, svolto peraltro a titolo personale senza alcun supporto da parte dell’Ente».
In calce, l’articolo citato nella lettera:
Art. 63
(Disciplina delle misure di pubblicità dell’Autorità competente in materia di valutazione ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai consiglieri regionali.
2. La Direzione regionale competente organizza, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, una newsletter digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La newsletter informa tempestivamente degli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), delle convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, delle decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; fornisce altresì copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.
3. Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4. La Direzione competente pubblica sul sito web della Regione Abruzzo l’avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione un’adeguata riservatezza circa l’utilizzo delle informazioni contenute nello studio.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l’avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L’avvio della procedura e l’esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.
6. La Direzione competente cura un database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA relative all’anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione dell’incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.
7. La Direzione competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l’ARTA, assicura il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCR-VIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.
8. L’attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell’opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell’opera o del piano rispetto a quanto approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell’ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.
10. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.
11. Il Comitat
o CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L’audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell’avvio della discussione sulla relativa istanza.
13. E’ fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.
14. Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all’attivo pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in esame".