Truffa Parioli: condanna per Lande e Carispaq

29 giugno 2012 | 15:26
Share0
Truffa Parioli: condanna per Lande e Carispaq

Il Tribunale di Roma ha condannato Gianfranco Lande a nove anni di reclusione e lo ha interdetto dai pubblici uffici per la truffa da 300 milioni di euro ai danni di professionisti, vip e imprenditori. Secco il primo commento di Lande: ”è una sentenza scandalosa”. Per i suoi legali, Salvatore Sciullo e Susanna Carraro, “va contro ogni principio”. “Siamo curiosi di conoscere le motivazioni della sentenza – aggiungono i difensori – che chiaramente impugneremo”.

A Gianfranco Lande il Tribunale ha anche inflitto una multa di 20 mila euro; quanto al risarcimento danni i giudici hanno chiamato in causa anche la Carispaq che era stata citata in giudizio come responsabile civile, unitamente anche alla Consob e a Bankitalia. Queste ultime due comunque che sono anche parte civile nel giudizio non dovranno dare alcun risarcimento.

La sentenza pronunciata oggi ha riconosciuto Lande responsabile di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di abusiva attività finanziaria nonché di truffa e di altri reati.

Il Tribunale per quanto riguarda l’abusiva attività ha assolto Lande per episodi antecedenti il 1998 perché all’epoca non era contemplato come reato. Soltanto successivamente, cambiata la legge, è stato possibile contestare questo fatto come reato.

Il dispositivo della sentenza che fissa il deposito della motivazione entro 90 giorni contiene anche un lungo elenco delle persone alle quali è stato riconosciuto il diritto di essere risarciti. Per leggere questa parte della sentenza il presidente Carmelita Russo ha letto un vero e proprio ‘dossier’ dando le indicazioni uno per uno per tutti coloro che validamente erano stati accolti come parte civile.

Contro Lande infatti si erano costituiti oltre 300 degli investitori che si erano a lui rivolti per veder fruttare i loro risparmi ma che poi hanno avuto la decisione per la maggior parte di trovarsi privi del loro danaro.

”Finalmente giustizia è fatta”, commenta l’avvocato Claudio Coratella che rappresenta le parti civili nel processo. “L’odissea di tanti che hanno perso tutti i loro risparmi -sottolinea il penalista- è finita. Questa condanna farà scuola e sarà un monito per i futuri truffatori sulle conseguenze delle loro gesta”.

Soddisfatto anche il capo legale della Consob Salvatore Provvidenti. “E’ stata accolta pienamente la nostra impostazione sulla vicenda – spiega -. La nostra soddisfazione è perché hanno accolto le nostre richieste come parte civile con riferimento all’accusa di ostacolo alla vigilanza; sono state invece respinte tutte le richieste di risarcimento danni da parte della Consob, che era stata anche citata come responsabile civile”.

PRECISAZIONI DELLA CARISPAQ – Riceviamo e pubblichiamo una precisazione della Carispaq: «In merito alle notizie di stampa relative alla sentenza emessa dal Tribunale Penale di Roma nei confronti di Carispaq nella c.d. “vicenda Parioli”, si precisa che la pronuncia di cui si tratta, pur sfavorevole alla Cassa, non ha provveduto ad alcuna quantificazione del danno posto in capo ad essa; tutte le istanze di condanna provvisionale avanzate dalle parti civili costituite sono state inoltre respinte.

Ne consegue che Carispaq non risulta, in base alla citata sentenza, tenuta a pagare alcuna somma, né di conseguenza a risarcire alcun danno, neppure in via provvisoria, asseritamene provocato dalle condotte dell’imputato Gianfranco Lande.

Le motivazioni della sentenza saranno note nel termine di 90 giorni fissato dalla legge.

Carispaq annuncia tuttavia che, avverso l’emanato provvedimento, verrà interposto appello:

infatti la pronuncia afferma la responsabilità della Banca in forza di presupposti giuridici contestabili e mai applicati sino ad oggi nei confronti di un ente privato, non sussistendo, in capo alla Banca, alcuna responsabilità civile indiretta per i fatti ascritti all’imputato Lande.

La banca ricorda che è tuttora pendente, in attesa di decisione, ricorso alla Corte di Cassazione, adita al fine di contestare l’abnormità dei provvedimenti adottati dal Tribunale in sede di verifica della costituzione delle parti».

[i]

[/i]