
Con l’approvazione del regolamento e del logo del “Marchio Abruzzo“, il Governo regionale ha segnato «un altro importante risultato nel percorso di potenziamento dei prodotti agroalimentari». A sottolinearlo, attraverso una nota, è la Regione Abruzzo, che spiega come il provvedimento sia «teso a sviluppare una serie di iniziative per la qualificazione, la commercializzazione e l’immagine di prodotti agricoli e agroalimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori».
La Regione Abruzzo, al fine di garantire i consumatori e favorire, al contempo, la competitività delle imprese del settore, ha infatti previsto, con la legge regionale numero 6 del 13 gennaio 2012, l’istituzione di un marchio collettivo comunitario. Al fine di evitare una possibile concorrenza sleale, il marchio può essere concesso solo a prodotti di qualità, intendendo per tali, quei prodotti che possiedono «caratteristiche qualitative minime» superiori a quelle imposte dalla normativa vigente per i prodotti alimentari. Per ogni prodotto o servizio è necessario, dunque, stabilire quali sono le caratteristiche «minime» che deve possedere. Una volta operata tale scelta tutte le aziende con le caratteristiche stabilite, possono richiedere l’uso del Marchio.
L’assessore regionale Febbo, ritiene necessario sostenere ed incentivare la qualità, la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di qualificazione e visibilità delle produzioni agroalimentari. «In tal senso – ha spiegato l’assessore – la concessione di un marchio comunitario collettivo ha l’obiettivo di favorire la modernizzazione del sistema agricolo e di nuovi modelli di sviluppo che contribuiscano a rendere il sistema produttivo abruzzese sano, forte, competitivo e capace di cogliere le opportunità che l’allargamento del mercato rende possibili».
Il marchio regionale, è teso a promuovere e a valorizzare i prodotti agroalimentari abruzzesi di qualità per sostenere comportamenti virtuosi degli operatori agricoli e tutelare, al contempo, i consumatori finali. Con l’approvazione del Regolamento d’uso del Marchio si sono stabilite le modalità di partecipazione alla gestione del progetto dei tre attori principali ed è stato individuato il logo che la regione Abruzzo utilizzerà per identificare le proprie produzioni di qualità. Il marchio ha, in effetti lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari abruzzesi trasmettendo, con il proprio logo, un messaggio principale di indicazione della qualità del prodotto ed un messaggio secondario di indicazione dell’origine del medesimo.
La procedura prevista dal regolamento è la seguente: qualsiasi portatore d’interesse può proporre alla direzione agricoltura le caratteristiche qualitative di un prodotto/servizio che si vuole valorizzare; la direzione elabora la proposta, prospettando al comitato tecnico un disciplinare di produzione ed un relativo piano di controllo; il comitato tecnico esprime un parere motivato sulle singole proposte. Se il parere è positivo, la direzione agricoltura, provvede alla pubblicazione della proposta sul proprio sito istituzionale. Trascorsi 30 giorni, in assenza di osservazioni da parte di operatori interessati, la direzione propone alla Giunta Regionale di approvare e pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo il disciplinare di produzione con le relative caratteristiche qualitative che il prodotto o servizio deve possedere.
Dopo la pubblicazione del disciplinare di produzione, tutti i soggetti che intendono utilizzare il marchio devono inoltrare alla direzione Agricoltura una richiesta di inserimento nel sistema di controllo del marchio “Regione Abruzzo-Qualità Controllata” e una richiesta d’uso del marchio, utilizzando una apposita modulistica predisposta dalla direzione.
A seguito dell’approvazione dei disciplinari e dei controlli relativi alla concessione del marchio l’assessorato all’Agricoltura renderà pubblico, annualmente, un elenco regionale articolato in due sezioni: la prima sezione conterrà l’elenco dei prodotti e servizi con i relativi disciplinari di produzione, mentre la seconda sezione conterrà, per ogni prodotto o servizio, i dati relativi alle aziende che hanno ottenuto la licenza d’uso del marchio collettivo.
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