Petrilli: ‘Stop a sciopero sete. Proseguo sciopero fame’

4 gennaio 2013 | 14:06
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Petrilli: ‘Stop a sciopero sete. Proseguo sciopero fame’

«Dopo cinque giorni sospendo lo sciopero della sete, in quanto le condizioni fisiche non consentono ulteriormente di andare avanti, ma proseguo lo sciopero della fame per protestare contro l’ordinanza della corte d’appello di Milano che nel giugno scorso ha rigettato la mia istanza per il risarcimento per ingiusta detenzione, adducendo il motivo che, frequentando ambienti politici dell’antagonismo, ho tratto in inganno gli inquirenti».

A sottolinearlo, attraverso una nota, è Giulio Petrilli, che ricorda di aver «scontato dal dicembre 1980 sei anni di carcere per il reato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (Prima Linea), per poi essere assolto in appello nel 1986. La sentenza definitiva di assoluzione in cassazione è del 1989».

«Questa mia protesta – precisa Petrilli – non riguarda solo il mio caso, ma tantissimi altri. Oggi solo a un terzo delle persone assolte dopo un periodo detentivo viene riconosciuto il risarcimento. All’incirca su tremila domande annue solo ottocento vengono accolte, per gli altri, come nel mio caso c’è il rigetto. Questo perché nella legge sul risarcimento c’è un comma, che stabilisce che una persona anche se è stata assolta, ma con il suo comportamento ha tratto in inganno gli inquirenti non va risarcita. Questo vuol dire che chi, assolto dopo la carcerazione preventiva, viveva in quartieri pieni di pregiudicati e magari li frequentava, o semplicemente li conosceva, non va risarcito. Chi, assolto per il reato di eversione, conosceva persone dell’area dell’antagonismo, ugualmente, non va risarcito».

«Questo mio sciopero della fame – sottolinea Petrilli – prosegue per abolire proprio questo comma, il numero 1 dell’articolo 314 del codice procedura penale, che prevede che anche in caso di assoluzione, ma una persona ha avuto comportamenti non idonei non va risarcita. Non si valutano più le sentenze assolutorie, ma si dà una valutazione sulle frequentazioni delle persone. Essere assolti o condannati non cambia nulla, il giudizio per concedere il risarcimento è solamente morale. Un comma completamente anticostituzionale e in aperto contrasto con lo statuto della Corte Europea e quella dei Diritti Civili delle Nazioni Unite, che difendono l’inviolabilità della libertà personale e il risarcimento per chi ne è stato privato ingiustamente».

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