
di Fulgenzio Ciccozzi
In questi giorni si fa un gran parlare di Imu (legge 44/2012), la tassa tanto odiata dagli italiani, che per motivi elettorali è entrata nel comune gergo dei politici. E a proposito di siffatta imposta si fa spesso menzione del termine “prima casa” e non di “abitazione principale”.
Allora è bene fare delle precisazioni. L’Imu è un’imposta patrimoniale e come tale va a colpire la proprietà di un cittadino, o soggetto passivo titolare di altro diritto reale (usufrutto, enfiteusi…), e non il reddito che tale immobile produce. Quando si parla genericamente di prima casa bisogna inoltre specificare che l’elemento, o meglio gli elementi identificativi che devono sussistere contemporaneamente per avere i requisiti agevolativi di abitazione principale (termine più appropriato, se non altro perché prima casa sottintende la presenza di altre proprietà abitative), quale immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, sono: la dimora abituale e la residenza anagrafica. Ma, evidentemente può capitare, e capita, che un cittadino abbia un’unica proprietà immobiliare, e abitandoci, pur non risultando ivi residente, viene definito erroneamente possessore di “seconda casa” o di “altra abitazione”, ponendo in questo modo il contribuente in una posizione tale che il legislatore possa pretendere dalla stesso un maggior gettito fiscale. Questa circostanza (unica proprietà adibita ad abitazione), qui a L’Aquila, non ha trovato una corretta attenzione da parte delle autorità comunali che pure hanno facoltà di rimodulare di qualche punto l’aliquota Imu.
Attenzione che invece è stata giustamente riservata ai proprietari che hanno dato in comodato gratuito l’immobile agli ascendenti e discendenti, o in locazione. Allora è lecito chiedersi se questo principio restrittivo nei confronti dei proprietari di un unico immobile sia eccessivamente gravoso e, pertanto, non si voglia provvedere a rivedere tale norma per riaffermare il concetto di equità e, se vogliamo, progressività che sono i principi fondamentali su cui basare ogni disposizione tributaria, anche quando questa assume caratteristiche di straordinarietà.