Crollo Casa studente, ignorate prescrizioni

16 maggio 2013 | 10:51
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Crollo Casa studente, ignorate prescrizioni

«I tecnici hanno colpevolmente e reiteratamente ignorato tutte le prescrizioni». Lo scrive il giudice Giuseppe Grieco nelle circa cento pagine delle motivazioni della sentenza per il processo sul crollo della Casa dello Studente, uno dei simboli più drammatici del terremoto del 6 Aprile 2009. In quel crollo, infatti morirono otto giovani.

Il riferimento del giudice è a tre dei quattro condannati, Pace, Centofanti, Rossicone, i tecnici che gestirono la ricostruzione che il 16 febbraio scorso si sono visti comminare una pena di 4 anni di reclusione.

A proposito del tecnico dell’Azienda, Sebastiani, per il diritto allo studio universitario dell’Aquila condannati a due anni e mezzo, il giudice sottolinea che lo stesso «non ha provveduto a fare il collaudo statico dell’immobile». I quattro sono stati condannati per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni colpose.

«La scelta processuale di procedere alla perizia tecnica è risultata quanto mai appropriata, finendo per fornire al giudice un contributo determinante nella decisione del processo e, prima ancora, nello disvelamento della cause di natura tecnica che hanno portato al crollo dell’edificio». Così il gup del Tribunale dell’Aquila Giuseppe Grieco incentra le motivazioni della sentenza di condanna emessa il 16 febbraio scorso relativa al crollo della Casa dello Studente nel quale morirono 8 ragazzi. La perizia tecnica sullo stabile era stata affidata alla professoressa Maria Gabriella Mulas, in servizio al dipartimento di ingegneria strutturale del Politecnico di Milano.

A quattro anni di reclusione erano stati condannati Bernardino Pace, Pietro Centofanti e Tancredi Rossicone, tecnici autori dei lavori di restauro del 2000 che, secondo l’accusa, avrebbero ulteriormente indebolito il palazzo, che già presentava vizi costruttivi all’epoca della sua edificazione negli anni ’60. Circostanza confermata già dal perito del tribunale, Maria Giovanna Mulas, in una relazione di 1.300 pagine.

I tre tecnici sono stati anche interdetti dai pubblici uffici per 5 anni. A due anni e mezzo era stato condannato Pietro Sebastiani, tecnico dell’azienda per il diritto agli studi universitari. Gli stessi erano stati condannati, inoltre, a pagare provvisionali ai parenti delle giovani vittime: il giudice, infatti, aveva disposto il pagamento di 100mila euro a ciascun genitore e di 50mila euro a ogni fratello o sorella. Un importo complessivo che si aggira sui 2 milioni di euro.

Numerose le parti civili a cui è stato riconosciuto un risarcimento. Tra queste il Codacons, Cittadinanza attiva e il Comune dell’Aquila, a cui sono stati riconosciuti 5mila euro ciascuno. Con la formula «per non aver commesso il fatto» erano stati assolti Luca D’Innocenzo e Luca Valente, all’epoca – rispettivamente – direttore e presidente Adsu, Massimiliano Andreassi e Carlo Giovani, tecnici autori di interventi minori. Il non luogo a procedere era stato disposto per Giorgio Gaudiano, che negli anni ’80 ha acquisito la struttura da un privato per conto dell’ateneo aquilano, e Walter Navarra, che ha svolto lavori minori. Per loro, che avevano scelto il giudizio ordinario, il processo era nella fase dell’udienza preliminare.

Nelle motivazioni sul crollo della Casa dello Studente, il Gup del Tribunale dell’Aquila, Giuseppe Grieco, ha dedicato un capitolo sull’incidente del terremoto del 6 aprile nell’edificio crollato. «Si è trattato – afferma il Gup – di un terremoto certamente non eccezionale per il territorio aquilano ed assolutamente in linea con la sismicità storica dell’area».

«E’ interessante considerare – prosegue – un altro dato fornito dai consulenti: nel mondo vengono rilevati 120 terremoti di intensità pari a quello aquilano. Il terremoto dell’Aquila non rappresenta un caso eccezionale nel quadro della sismicità tipica dell’area e, addirittura, le sue caratteristiche sismogenetiche rientrano perfettamente in quanto previsto negli elaborati di pericolosità utilizzati per aggiornare l’assegnazione dei comuni alle zone sismiche e per definire gli spettri della nuova normativa di settore. Il sisma non era affatto imprevedibile essendosi verificato in quello che viene definito periodo di ritorno, vale a dire nel lasso temporale di ripetizione di eventi previsto per l’area aquilana».