D.Lgs 39, incompatibilità per Moroni

3 luglio 2013 | 15:47
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D.Lgs 39, incompatibilità per Moroni

E’ stato pubblicato l’8 aprile 2013 il decreto legislativo sull’incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Regione, provincia e comuni sopra ai 15.000 abitanti avevano tre mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni rigide del decreto a firma Monti.

L’8 luglio, quindi, saranno in vigore le disposizioni del decreto e molti, troppi, amministratori che ricoprono incarichi politici fiduciari, essendo titolari di posti pubblici di responsabilità, risulteranno decaduti.

«Art. 17

Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto.

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli».

In particolare l’articolo 11 comma 2 presenta un’inequivocabile incompatibilità tra «gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni

regionali […]

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l’incarico;

b) con la carica di componente della giunta o

del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti […]».

Incompatibilità tra il ruolo di dirigente regionale e l’incarico di assessore della giunta comunale, ma anche di consigliere regionale.

Viene, così, annientata la possibilità per Alfredo Moroni di correre per il consiglio regionale alle prossime elezioni, a meno che quest’ultimo non decida di rinunciare momentaneamente al ruolo di dirigente e al relativo stipendio mettendosi in aspettativa.

Se il sindaco Cialente non seguirà attentamente le raccomandazioni del suo capo di gabinetto, che gli sono costate oggi il posto di fiducia, incorrerà in delle sanzioni gravissime.

L’amministrazione comunale risponde in solido del danno causato e chi affida l’incarico risultato incompatibile non può conferire incarichi per tre mesi ed in sua vece le nomine saranno affidate all’amministrazione vigilante.

«Art. 18

Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi

dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonchè i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi

dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire

gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e’ esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante.»