Del Turco, le motivazioni della sentenza

23 ottobre 2013 | 14:57
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Del Turco, le motivazioni della sentenza

Il tribunale collegiale di Pescara nelle motivazioni della sentenza Sanitopoli che ha portato alla condanna di Ottaviano Del Turco scrive che gli imputati «avevano un vero e proprio programma criminale, volto a favorire, nell’attività di iniziativa legislativa ed amministrativa in materia di sanità in violazione di legge, gli interessi delle case di cura stesse, in particolare di quelle gestite dall’Angelini, su cui si è innestata l’attività corruttiva di questi. Programma – scrivono i giudici – diretto da Del Turco, organizzato da Quarta, da Cesarone e da Masciarelli, ed eseguito da Mazzocca, Di Stanislao, Boschetti, nonché dagli stessi Del Turco e Cesarone, attraverso le rispettive attività amministrative e legislative».

Per i giudici, «tale programma non fu limitato alla realizzazione di uno o più reati preventivamente individuati, ma si dispiegò nel tempo, sostanzialmente per l’intera durata della permanenza degli imputati nelle loro funzioni, e fu finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, quelli che, all’occorrenza, fossero serviti per realizzare il decritto disegno di favoritismo, sia mediante l’utilizzo per fini illeciti delle strutture amministrative (l’assessorato alla Sanità, la Asr) e societarie (la Fira e la Fira servizi) in cui gli imputati erano inseriti, sia mediante creazione di una struttura ad hoc in materia di sanità, la predetta cabina di regia, che sostanzialmente si sostituì alla giunta regionale nel prendere le decisioni più rilevanti in materia di sanità».

«Il piu’ significativo riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni di Angelini – si legge ancora nella sentenza – è proprio l’accertata generale condizione di illegalità e di favoritismo nei confronti delle case di cura del gruppo Villa Pini nella quale entrambe le amministrazioni regionali abruzzesi (la prima di centrodestra la secondo da centrosinistra, ndr) succedutesi all’epoca dei fatti, nonchè la Asl nel periodo di gestione di Conga con l’avallo politico di Aracu, hanno operato nel settore della sanità, illegalità frutto della condotta proprio di tutti coloro a cui Angelini ha dichiarato di avere consegnato denaro o concesso altri favori, anche non costituenti di per se’ reato, quali l’assunzione di lavoratori da loro raccomandati».

«Tutti i reati commessi possono essere riuniti con il vincolo della continuazione», con «l’unicità del disegno criminoso perseguito e l’illecito deviato utilizzo delle rispettive cariche e qualifiche a fini di favoritismo nei confronti di Angelini e di arricchimento personale».

«In base a tutti tali riscontri, le consegne di denaro descritte da Angelini (ex titolare della clinica privata Villa Pini di Chieti che aveva sostenuto di aver pagato tangenti per 15 milioni in cambio di favori, ndr) di cui ai capi da 34 a 38 devono ritenersi pienamente provate, sicchè vi è prova della penale responsabilità degli imputati per i fatti medesimi, nei limiti qui di seguito specificati». E’ uno dei passaggi delle motivazioni della condanna dell’ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco e di altri dieci imputati, emessa dal Tribunale collegiale di Pescara nell’ambito del processo riguardante presunte tangenti nel mondo della sanità abruzzese.

«Appare chiaro – si legge ancora nelle motivazioni della sentenza – che gli imputati operassero in base ad uno stabile accordo, che li vincolava ad agire, nell’ambito delle pubbliche funzioni rispettivamente rivestite, per agevolare l’adozione dei provvedimenti favorevoli all’Angelini, il cui contenuto era stabilito dal Quarta, dal Cesarone e dal Masciarelli (fino al suo arresto) sotto il controllo di Del Turco, ma la cui approvazione da parte della Giunta regionale o della maggioranza consiliare necessariamente passava attraverso l’iniziativa del Mazzocca, assessore competente, come tale proponente di tutte le delibere della Giunta regionale nonché attraverso l’opera di sistemazione tecnica di Di Stanislao, essenziale a tale disegno in quanto idonea a rivestire di rigore tecnico il contenuto dei provvedimenti e ad occultarne il carattere di favoritismo nei confronti di Angelini, ed infine attraverso l’attività di commissione dei consiglieri regionali Boschetti e Cesarone».