Lavori al centro storico fermi, non c’entra il Natale

22 dicembre 2013 | 17:42
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Lavori al centro storico fermi, non c’entra il Natale

di Antonella Calcagni

I lavori per i sottoservizi del centro storico non potranno partire, almeno fino al 12 febbraio 2014, data in cui i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno fissato l’udienza per la richiesta di sospensiva contro l’aggiudicazione dell’appalto ordinando, fino ad allora, una provvisoria sospensione degli atti.

A ricorrere al Tar è stata la società esclusa dalla gara di appalto, l’Alma Cis srl contro la Gran Sasso Acqua, stazione appaltante, e la società che si è aggiudicata i lavori; un’Ati composta da: Associazione cooperativa muratori e affini di Ravenna e le società aquilane Edilfrair e costruzioni Taddei.

Oggetto del ricorso è la determina con a quale è stato aggiudicato l’appalto della progettazione esecutiva dei lavori. In occasione della Camera di consiglio del 18 dicembre scorso il collegio di giudici ha stabilito di rinviare la decisione al 12 febbraio chiedendo ulteriori integrazioni e ordinando la temporanea sospensione degli atti.

Nella ordinanza, il relatore, Paolo Passoni non risparmia strali parlando di «diffuse superficialità» e velatamente consiglia «con ogni dovuta ponderazione per eventuali iniziative di autotutela (ritirare il bando? ndr), anche in relazione alla fondamentale importanza dell’appalto. Emerge un contesto procedimentale di scelta della stazione appaltante che lascia margini di perplessità, sui quali la stessa S.A. è chiamata a rendere chiarimenti».

Chiarimenti che devono essere resi, dice il Tar: «sulla compatibilità con i principi di par condicio seguìto dalla commissione, in relazione alle prescrizioni di gara sulla necessità di apposita relazione geologica; sulla piena idoneità geologica del progetto aggiudicatario con ogni conseguente responsabilità a vari livelli in caso di sorprese geologiche; sull’attendibilità del modus operandi valutativo della commissione – si legge nella ordinanza – e ciò anche in relazione alla complessa impugnativa incidentale (sulla quale il patrono di Gran Sasso spa nulla ha controdedotto), mirata a censurare sotto svariati profili tecnici l’ammissibilità dell’offerta della ricorrente principale, in un più generale contesto valutativo che –se tali censure fossero fondate- risulterebbe minato da gravi e diffuse superficialità; quanto sopra, con ogni dovuta ponderazione per eventuali iniziative di autotutela, anche in relazione alla fondamentale importanza dell’appalto».