Moglie in sciopero del sesso? Il marito può andare via da casa

Tra moglie e marito non mettere il dito. E la Cassazione prende alla lettera il proverbio. Se il matrimonio si raffredda a tal punto da far venire meno i rapporti sessuali tra marito e moglie, non commette violazione dei doveri coniugali chi dei due partner abbandona la casa familiare per andare a vivere altrove con un nuovo amore, ritenendo intollerabile la situazione. E non ha alcuna importanza stabilire se l’esclusione del sesso sia stata una decisione imputabile a lui o a lei, oppure se sia solo una naturale e pigra deriva del menage domestico. Lo sottolinea la Cassazione.
I giudici della Suprema Corte – con la sentenza 2539 – hanno infatti respinto il ricorso di una moglie, A., che chiedeva l’addebito della separazione a carico del marito V. perché l’aveva lasciata per andare a vivere con un’altra donna dopo che, per nove anni, a partire dalla nascita del figlio, la coppia non aveva più condiviso alcuna intimità.
«L’abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza – scrivono gli ermellini – non concreta tale violazione se si provi (e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono) che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto».
Nella vicenda in questione, era emerso fin dal primo grado della causa di separazione – innanzi al Tribunale di Pescara – che A. e V. non avevano rapporti, dato di fatto che la moglie non aveva in alcun modo smentito e che era suffragata dalla testimonianza della sorella del marito che aveva riferito di essere a conoscenza della situazione. Un simile contesto, ad avviso della Cassazione, porta ad escludere «la preesistenza di una situazione di esaurimento della comunità morale e affettiva tra i coniugi» rispetto alla decisione di V. di costruirsi un’altra vita.
Confermata la decisione della Corte di Appello dell’Aquila che aveva detto no alla colpevolizzazione del marito respingendo anche la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla moglie.