
di Roberta Galeotti
Nel mondo dei rifiuti vige un’abitudine, ormai consolidata, di creare dei consorzi con la partecipazione di Comuni, comunità montane e società private per l’affidamento diretto dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
Così sia l’Aciam (Avezzano) che la Cogesa (Sulmona), per parlare delle società di casa nostra, contano nella compagine societaria della presenza di 25 comuni, delle varie comunità montane locali e di alcune società private.
La presenza dei comuni nella compagine sociale consente all’azienda Consorziale di proporsi a tutti i comuni del territorio nazionale per l’affidamento dello smaltimento dei rifiuti con l’affidamento diretto, come se fosse una società ‘in house’, e senza una gara o un bando pubblico.
Questo principio, apparentemente corretto, è stato smontato da una delibera del Tar d’Abruzzo che ha analizzato l’appalto dei rifiuti del comune di Castel di Sangro alla Cogesa.
«Con delibera nr. 25 del 6 giugno 2014 l’Amministrazione di Barisciano affida, senza gara, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti alla Cogesa. Il Consiglio Comunale ha avallato l’atto» ci spiega Walter Salvatore, ex consigliere di minoranza di Barisciano che chiede la revoca dell’affidamenti senza gara a Barisciano, così come a tutti i comuni, nel rispetto della sentenza del Tar.
«Con sentenza nr. 596/2014 il TAR Abruzzo annulla una delibera gemella del Comune di Castel di Sangro affermando che le condizioni millantate per giustificare l’affidamento in house del servizio sono fasulle.
La sentenza dichiara che il Comune di Castel di Sangro abbia sbagliato ad affidare direttamente lo smaltimento dei rifiuti e che siano state infrante tutte le norme poste a garanzia della libera concorrenza. Tutti sappiamo che la concorrenza è la strada maestra per conseguire significativi risparmi nella spesa pubblica.
Ma se il Comune di Castel di Sangro ha sbagliato allora parrebbe opportuno un intervento correttivo anche su tutti gli altri comuni che hanno adottato l’identica errata soluzione, con la medesima delibera, e che non sembrano affatto turbati dalla sentenza e per nulla pentiti d’aver concretizzato un probabile sperpero di denaro pubblico».
L’osservazione dell’ex Consigliere, infatti, pone un legittimo dubbio sulla competitività del prezzo con cui viene affidato il servizio, mancando un parametro di comparazione con altre aziende per lo stesso servizio.
«Secondo questa [i]ratio[/i] – aggiunge Salvatore – qualunque azienda di qualunque settore potrebbe costituire un soggetto giuridico studiato ad hoc che, limitandosi a prevedere tra i propri soci qualche ente pubblico e millantando un profilo “in house” inesistente, potrebbe aggirare la normativa vigente ed aggiudicarsi, senza confrontarsi con il mercato e la concorrenza, servizi pubblici il cui costo, viziato all’origine, ricade direttamente ed inesorabilmente sui cittadini contribuenti che quest’anno, almeno a Barisciano, si sono visti aumentare la tassa sui rifiuti del 450%».
L’effetto della sentenza, che annulla di fatto l’atto del Comune di Castel di Sangro, per uno strano artificio della nostra giurisprudenza, non è automaticamente applicato a tutti i comuni, che utilizzano questo ‘anomalo’ affidamento.
Per ogni singolo atto si dovrebbe effettuare un ricorso al Tar che costerebbe circa 10 mila euro. Pochissimi sono stati i ricorsi.
«Un artificio lautamente remunerato dato che, a fronte di [i](n) comuni[/i] acquisiti come clienti/soci che portano alle casse della società un centinaio di migliaia di euro l’anno ciascuno, al massimo se ne può perdere solo un’insignificante percentuale nel malaugurato caso il solito guastafeste ricorra al TAR per ottenere che la questione torni sul piano della legalità.
Ma è anche un meccanismo ben congegnato perché in occasione di qualche rara sentenza di condanna, per altro rivolta alle amministrazioni comunali e mai alla Società pseudo pubblica, la stessa può continuare indisturbata a raccogliere clienti raccontandogli che gli si può affidare il servizio “in house” senza che il Comune debba ricorrere ad un bando ad evidenza pubblica».