
Tasi 2014: troppe polemiche, troppa confusione e altrettanta disinformazione.
Il comune di L’Aquila rimette al Governo centrale la responsabilità sulla Tasi al 50% sulle case inagibili, manifestando la propria impossibilità a sopperire diversamente ai 4 milioni di gettito attesi.
Il comune di Barisciano, notoriamente un comune del cratere sismico aquilano, ha stabilito con deliberazione consiliare n. 16 del 6 settembre 2014 l’azzeramento della Tasi per le case rese inagibili dal terremoto del 2009.
Ergo, la legge prevede che l’amministrazione comunale decida, deliberi, definisca in autonomia, ma entro certi dettami, le aliquote della tassa in questione fino all’azzeramento, il vero nodo della questione risiede sulle entrate attese nelle casse dei comuni.
‘Con la Tasi il comune eroga dei servizi complessivi al cittadino che non sono solo legati all’abitazione – spiega l’assessore De Santis al Capoluogo -. Abbiamo fatto presente la situazione al governo centrale in diversi appuntamenti a partire dal 25 luglio 2014. Non si tratta di scadenze di termini, ma di un gettito molto rilevante da azzerare per mezza città inagibile, rispetto al bilancio del comune. I redditi bassi – conclude l’assessore – sono già stati detassati».
Il comune di Mirandola, nel cratere sismico emiliano, ha disposto l’aliquota zero per le case rese inagibili dal sisma con delibera n. 56 del 9 aprile 2014 per un gettito di oltre 1 milione e mezzo.
Olbia e Ragusa, sono i due comuni che a livello nazionale hanno trovato la copertura economica per azzerare la Tasi per tutti i cittadini.
L’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che «il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi
indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e
della destinazione degli immobili».
Lo stesso art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, specifica ancora che «l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento».
Le aliquote, dunque, devono essere fissate dai comuni con l’approvazione del bilancio di previsione come stabilito
dall’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che «ha differito al 31 luglio 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014».
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