
La recente sentenza “salvaprecari” della Corte europea fa registrare, nella Marsica, uno dei primi casi di risarcimento.
Giuseppe Giordano, giudice del lavoro del tribunale di Avezzano, ha condannato il ministero e ha accolto l’istanza risarcitoria di un docente di religione di scuola superiore del capoluogo marsicano inserito nella graduatoria del primo e ultimo concorso regionale indetto per tale categoria nel 2004 e in servizio continuità dal 1993. La sentenza non ha trasformato il rapporto di lavoro del professor Giancarlo Ranieri in contratto a tempo indeterminato, in quanto, secondo la legge, anche in caso di reiterazioni di contratti oltre i 36 mesi non c’è possibilità per i dipendenti della scuola, nonostante la legge nazionale e comunitaria sanzioni ulteriori contratti a termine, di un’immissione in ruolo.
La sentenza assume una grande importanza per quanto riguarda il risarcimento chiesto dai difensori del docente, gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della Uil Scuola. Il giudice del lavoro, infatti, ha riconosciuto un’originale interpretazione della normativa nazionale e comunitaria proposta dai due legali.
Una interpretazione adattata alla disciplina sul ruolo per i docenti di religione. Ha quindi riscontrato un abuso dell’amministrazione ai danni del ricorrente.
Si tratta, secondo i legali «della prima sentenza successiva alla storica pronuncia della Corte di giustizia europea del 26 novembre, relativa ai precari della scuola italiana, docenti e Ata. Così il tribunale ha condannato il Ministero a ben 10 mensilità dell’ultima retribuzione dell’insegnante, oltre agli interessi legali maturandi».
Piena soddisfazione è stata espressa dagli avvocati Braghini e Lancia, che evidenziano come «la Uil da anni sia impegnata in prima linea per affermare il diritto dei precari della scuola a una piena integrazione nei ruoli dello Stato, facendo venire meno una discriminazione ormai non più compatibile con i parametri normativi dell’Europa e che, come insegna il caso del professor Ranieri, deve riferirsi anche ai docenti di religione, i quali hanno parità di diritti e di doveri rispetto a tutti gli altri insegnanti».
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