
di Roberta Galeotti
Una sentenza che arriva 16 anni dopo il ricorso avverso ad un concorso fatto dal comune di L’Aquila nel lontano, ormai lontanissimo, 1999.
Una sentenza che annulla di fatto il concorso da funzionario indetto dal comune capoluogo, e la graduatoria collegata, e che oggi crea difformi valutazioni legali sugli effetti della sentenza.
Diventata di pubblico dominio, almeno tra gli avvocati esperti di diritto amministrativo, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 4/2015, ha annullato il concorso del 1999 del Comune di L’Aquila da funzionario, i cui vincitori erano Elena Sico, prima in graduatoria ora dirigente regionale, e Paolo Costanzi, dirigente ed ora Direttore del Consiglio regionale d’Abruzzo.
Da quanto si apprende Lorella Giammaria, risultata non idonea al concorso del ’99, presentò un ricorso avverso al suddetto che, però, fu rigettato dal Tar Abruzzo nel 2002. Fece appello alla decisione del Tar e solo tredici anni dopo il Consiglio di Stato si è pronunciato annullando l’esito del concorso.
Secondo un’interpretazione l’annullamento del concorso da funzionario farebbe decadere i requisiti di accesso al concorso da dirigente sostenuto sia da Costanzi che dalla Sico. I requisiti per l’accesso al concorso da dirigente, infatti, sarebbe due: la laurea e almeno 5 anni di anzianità in un ente pubblico con un ruolo che presupponga la laurea. Essendo decaduto uno dei due requisiti, secondo una parte della giurisprudenza, la regione Abruzzo dovrebbe in autotutela revocare l’incarico da dirigente.
Secondo un’altra chiave di lettura invece, la decadenza del concorso non eluderebbe l’esperienza sviluppata dai concorrenti che, quindi, manterrebbero i due requisiti.
Certo è che se un funzionario entrato grazie alla graduatoria di quel concorso del ’99 fosse rimasto nel ruolo senza svolgere nessun altro concorso, oggi per effetto della sentenza si ritroverebbe declassato.
La stessa ricorrente, a distanza di 16 anni, avrà ormai avuto la sua carriera e non trarrà nessun beneficio da questa sentenza che, inoltre, non può riconoscerle un risarcimento del danno in quanto l’Adunanza Plenaria, osservando che il processo è regolato dal principio della domanda e che la originaria ricorrente aveva chiesto solo l’annullamento della procedura e non il risarcimento del danno, ha sentenziato che in tal caso il giudice non può che rispondere a quanto chiesto dalla ricorrente, giungendo, infine, ad annullare il concorso del Comune di L’Aquila, compresa la graduatoria che aveva visto vincitori Costanzi e Sico, ma non potendo riconoscerle un risarcimento.
16 anni per una sentenza che diventa una beffa!
Una beffa come la giustizia in Italia!