Terremoto, caso De Bernardinis: ‘I parenti delle vittime e la verità meritano rispetto’

“Non è possibile ascoltare le sconcertanti dichiarazioni di De Bernardinis di pochi giorni fa, da lui affidate ad un video, dopo l’ultimo grado di giudizio di un processo che ha accertato le sue colpe, senza provare un senso di indignazione. E risultano ugualmente insopportabili le iniziative recenti di alcuni deputati i quali, perseverando nella platealmente falsa interpretazione della colpa per non aver previsto un terremoto, assumono la difesa di De Bernardinis. Il processo ha accertato tutta un’altra verità.”
Inizia così il contributo di un lettore de Il Capoluogo.it, Alfredo Simeto, che ci ha inviato una riflessione relativa alla scorretta interpretazione, ancora una volta, della sentenza della Grandi Rischi, con conseguente deresponsabilizzazione dell’allora ex di Guido Bertolaso, Bernardo de Bernardinis (ne avevamo parlato qui)
“De Bernardinis nei giorni scorsi ha inviato una comunicazione video in streaming ai dipendenti dell’ente di ricerca che presiede, l’Ispra, il cui file è reperibile attualmente all’indirizzo http://www.isprambiente.gov.it/it/presidente-22-12-2015.
Il video dura un’ora e 14 minuti. La prima ora è dedicata da De Bernardini,s alla propria incensazione e alla descrizione delle magnifiche sorti e progressive verso le quali il suo genio indirizza l’attività dell’ente.
Successivamente passa ad un commento della sentenza sul sisma dell’Aquila che lo ha visto condannato […]
Al tempo di 1 ora, 2 minuti e 28 secondi del video egli sente l’obbligo di riferire che “la sentenza dichiara che il mio livello di colpa è certamente lieve”. Non sente tuttavia la necessità di riportare il motivo essenziale della sua colpa, diffusamente illustrata nella sentenza della Corte d’Appello, da pag. 233 a pag. 320, e di cui si riporta un brano delle pagine 233-234: “In particolare, egli, attraverso l’intervista che rilasciò all’emittente locale TV1 prima dell’inizio della riunione degli esperti tenutasi in quella data, diede ai cittadini, senza prima verificarne la fondatezza scientifica, notizie non corrette e imprecise sia sulla rilevanza dell’attività sismica in atto, sia sui suoi possibili sviluppi, affermando che lo sciame in corso si collocava in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si dovevano aspettare, che non vi era pericolo e che la situazione era favorevole perché era in atto uno scarico di energia continuo. L’imputato, così facendo, venne meno ai doveri di corretta informazione che su di lui, quale massimo rappresentante, in quel contesto spazio-temporale, del Dipartimento, incombevano. Le notizie cosi propalate da De Bernardinis indussero, per la loro portata tranquillizzante, un numero considerevole di persone a mutare le proprie abitudini in presenza di fenomeni sismici e, dunque, a rimanere in casa anziché, come accaduto in occasione delle scosse precedenti, abbandonare le abitazioni per recarsi in luoghi sicuri. Tali persone (la cui puntuale individuazione costituirà oggetto di trattazione successiva, in sede di analisi del nesso di causalità) trovarono la morte nel crollo degli edifici nei quali erano rimaste nonostante il verificarsi delle due scosse di magnitudo 3.9 (delle ore 22,48 del 5 aprile) e 3.5 (delle ore 00,39 del 6 aprile) che precedettero quella disastrosa delle ore 03,32. In via di prima approssimazione, può dirsi che la condotta ora descritta fu caratterizzata da colpa generica, siccome connotata dai caratteri della negligenza e della imprudenza:
– negligenza, per essersi determinato l’imputato, pur non essendo un esperto in materia sismica, a esprimere delle valutazioni scientifiche ancor prima di avere acquisito il parere degli scienziati convocati e, dunque, senza possedere le necessarie conoscenze in ordine al fenomeno in corso, omettendo di verificare la correttezza dei concetti che si accingeva a esprimere, soprattutto alia luce della propria conclamata (e più volte rivendicata) incompetenza in materia sismologica.
– imprudenza, per avere inopportunamente fornito alla popolazione aquilana notizie comunque rassicuranti senza che ve ne fossero i presupposti, sia per I’ oggettiva imprevedibilità degli sviluppi dei fenomeni sismici, sia per l’infondatezza scientifica delle affermazioni relative alla positiva valutazione dei presunti effetti dello “scarico di energia“”
E a pag. 235:
“Orbene, già sotto tale profilo viene in evidenza l’imprudenza della condotta tenuta da De Bernardinis, il quale, come detto, anticipò, nel corso dell’intervista che precedette la riunione, valutazioni tecnico-scientifiche che non competeva a lui sviluppare, senza poi neanche chiarire, in occasione della seconda intervista (rilasciata dopo la conclusione dei lavori) i concetti – come si vedrà erronei – precedentemente espressi, e ciò pur avendo gli scienziati fornito valutazioni non in linea con gli stessi. Va ricordato, infatti, che nel corso della seconda intervista l’imputato non ripropose le proprie teorie sul significato favorevole dello “scarico di energia” e sull’assenza di pericoli e, tuttavia, non ritenne di dover fornire precisazioni e chiarimenti sull’evidente diversità di contenuti tra le due interviste.”
Per essere ancora più chiara ed esplicita, la sentenza a pag. 239 si esprime così:
“Si vedrà, nel prosieguo della trattazione, che il problema della causalità materiale è stato risolto dal Collegio nel senso che non è possibile dubitare del fatto che la morte di alcune delle persone offese (quelle per le quali viene riconosciuta la penale responsabilità di De Bernardinis) fu provocata dal fatto che esse decisero di rimanere nelle rispettive abitazioni, nonostante le scosse “premonitrici” del 5/6 aprile 2009, solo – o in maniera predominante – perché rassicurate da quanto dichiarato dall’imputato il giorno 31 marzo.”
Da non dormire la notte.
Le persone che secondo la Corte, dopo accurata analisi, trovarono la morte certamente a causa del comportamento di De Bernardinis sono tredici (pag. 278 e seguenti): Carosi Claudia, Liberati Vezio, Ciancarella Elvezia, Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo, Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella, Placentino Ilaria, Spaziani Claudia, Vittorini Fabrizia e Alloggia Silvana.
Ma trattasi di “colpa lieve” e a De Bernardinis tanto basta.
Al tempo di 1 ora, 3 minuti e 50 secondi del video De Bernardinis afferma: “Dopo la sentenza ho immediatamente messaggiato il ministro, dicendo: cosa vuoi che faccia? Lui mi ha risposto: la mia fiducia non mancava prima, non manca adesso, non mancherà in futuro”.
Il ministro della Repubblica Galletti dovrebbe spiegare perché continui ad accordare la sua fiducia, in un posto di alta responsabilità, ad un soggetto sul cui comportamento tre tribunali della Repubblica hanno dato giudizi come quelli di cui sopra.
Subito dopo, De Bernardinis aggiunge: “La Presidenza del Consiglio, come vedete, continua a nominarmi come responsabile di una serie di…”. Anche la Presidenza del Consiglio dovrebbe fornire spiegazioni in merito.
E ancora: “Ho avuto voglia di chiudere, allontanarmi… Però si sarebbe aperta una ferita, una strada che non so dove va a finire, una strada per il commissariamento, per chi sa che cosa”.
De Bernardinis afferma in sostanza di rimanere nella sua carica per spirito di servizio. Perché mai in caso di dimissioni l’Ispra dovrebbe essere commissariato? E’ un provvedimento che si attua quando vengono constatati una cattiva gestione diffusa o reati commessi nella gestione di un ente. In questo caso il reato è stato commesso da De Bernardinis in un incarico precedente a quello attuale (allora era vice-capo della Protezione Civile, solo successivamente, con il processo dell’Aquila in corso, fu premiato con la presidenza di un importante ente di ricerca). Semmai, ostinandosi a voler rimanere, l’ente che presiede ne risulta indebolito. Soprattutto considerando che esso fornisce anche valutazioni e comunicazioni in merito a rischi ambientali di vario genere, esattamente il tipo di attività nelle quali De Bernardinis ha palesato negligenza ed imprudenza che hanno causato morti.
Al tempo di 1 ora, 8 minuti e 44 secondi del video De Bernardinis sostiene che “nella sentenza si riconosce il mio perfetto comportamento di agente modello”. Ma dove? Nella sentenza, al contrario, nell’individuazione dei suoi profili di colpa si fa continuamente riferimento al comportamento di un ideale “agente modello” proprio per rimarcare le mancanze e gli errori del suo agire.
Al tempo di 1 ora, 9 minuti e 33 secondi del video De Bernardinis arriva addirittura ad affermare che “nella sentenza mi viene attribuita l’imprudenza di aver accettato di rilasciare l’intervista prima della riunione della Commissione Grandi Rischi, neanche i contenuti dell’intervista”. Falso! I passi della sentenza sopra riportati, e tanti altri nell’arco di decine di pagine che non si citano per brevità, dicono esattamente il contrario. Si può ancora considerare ad esempio quanto espresso a pag. 175 della sentenza: “Tali dichiarazioni, infatti, esprimono concetti scientificamente errati e certamente rassicuranti, non potendo qualificarsi la situazione in atto come “favorevole” e priva di pericolosità; esse, inoltre, potevano indurre i fruitori dell’informazione ad attribuire le medesime valutazioni tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal DPC – la “comunità scientifica”. Tale condotta viola i canoni di diligenza nel controllo preventivo di correttezza di quanto si comunicava alla popolazione e di prudenza nella gestione della situazione di rischio, dovendo l’agente considerare adeguatamente, e quindi prevedere, la possibilità che tali dichiarazioni potessero indurre nella popolazione, o quantomeno in alcuni cittadini, un abbassamento della soglia di attenzione e quindi una riduzione delle abitudini di autotutela in un momento in cui era possibile, e quindi astrattamente prevedibile, un’evoluzione negativa della sequenza sismica in corso.”
Al tempo di 1 ora, 10 minuti e 03 secondi del video De Bernardinis, in relazione all’intervista in cui espresse frasi sullo scarico di energia come elemento favorevole, secondo quanto afferma di aver recepito dalla comunità scientifica, ovvero i concetti scientificamente errati di cui sopra, continua a sostenere di aver tratto queste informazioni da interviste e dichiarazioni da ricercatori dell’INGV. Questo è un altro suo grave errore messo in luce dalla sentenza, ma De Bernardinis persevera nell’affermare la correttezza del suo agire, incurante di quanto stabilito in sede di giudizio. Questa tesi difensiva e la documentazione prodotta da De Bernardinis sono menzionate alle pagine 248 e seguenti della sentenza e sono state ampiamente valutate dalla Corte, la quale ritiene che gli argomenti proposti non siano significativi, in alcuni casi non siano confermativi di quanto asserito e in alcuni casi non siano neanche conferenti. Ad esempio (pag. 249): “Si tratta, come è agevole rilevare, di “precedenti” non particolarmente significativi, assai risalenti nel tempo (tranne uno), tratti da lanci di agenzia e non da pubblicazioni scientifiche e, come tali, non rappresentativi del pensiero scientifico internazionale. Peraltro, alcune delle opinioni sopra riportate furono espresse da persone non esperte nel campo dei terremoti (il prof. Benedek è un fisico della materia, Demetrio Egidi è un ingegnere che dirigeva la Protezione Civile emiliana e, dunque, per dirla con De Bernardinis, un operativo e non uno scienziato).”
E ancora a pag. 250: “L’imputato De Bernardinis non si limitò ad affermare che si stava verificando uno scarico di energia (dichiarazione che sarebbe stata neutra e insignificante), ma ritenne che tale fatto consentisse la formulazione di un giudizio prognostico favorevole (non c ‘è pericolo… La comunità ehh, scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo …). E, sulla specifica questione, non solo non può assolutamente affermarsi che le opinioni scientifiche fossero unanimi, ma, anzi, può serenamente sostenersi che si trattasse di un’idea non accettata”.
E a pag. 251: “Ma anche a non voler stilare graduatorie di attendibilità, ciò che si vuole evidenziare è che il principio affermato da De Bernardinis non era affatto condiviso dalla comunità scientifica (così come sostenuto dalla difesa) e che egli (e in tal senso l’ampia disamina appena svolta è stata necessaria) avrebbe dovuto, prima di farne oggetto del proprio dire nel corso dell’intervista pre-riunione, assumere al riguardo notizie e informazioni da chi fosse stato in grado di dargliene, soprattutto ove si consideri la circostanza che egli non era uno scienziato della materia, ma un operativo, e che, in qualità di ingegnere idraulico, era, per dirla con il difensore, “assolutamente incompetente in materia” e, dunque, non aveva le conoscenze necessarie che gli potessero consentire di esprimere opinioni di quella portata.”
E a pag. 255: “Quindi, un comportamento senz’altro negligente, sotto il profilo del mancato approfondimento delle informazioni recepite dall’imputato e imprudente sotto quello dell’avvenuta propalazione, da parte sua, di notizie o non corrette dal punto di vista scientifico o superficiali (quest’ultimo riferimento è relativo al concerto di “normalità”) a una popolazione che era in ansiosa attesa di ascoltare la voce ufficiale dello Stato in merito alia situazione in itinere e che si sentì, per come chiaramente emerso dall’istruttoria dibattimentale, fortemente rassicurata.”
E poi il passaggio decisivo, che individua le motivazioni del comportamento di De Bernardinis e che coinvolge Bertolaso e la sua telefonata del 30 marzo 2009 con l’Assessore Daniela Stati (pag. 261): “Ritiene la Corte che, al di là di quanto dichiarato in udienza dal Capo del Dipartimento, il tenore della conversazione telefonica non lasci spazio a dubbi: il significato di un’espressione del tipo “costoro che sono i massimi esperti in terremoti diranno: lezione normale, sono fenomeni che si verificano, meglio che siano cento scosse di 4 scala Richter piuttosto che il silenzio, perché cento scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male, hai capito?” non si presta a interpretazioni equivoche. II compito degli scienziati (quello di tranquillizzare) era talmente chiaro che Bertolaso si spinse addirittura a preannunciare quello che sarebbe stato il contenuto di ciò che si sarebbe detto nel corso della riunione. Che, poi, è ciò che sarebbe stato sostanzialmente detto da De Bernardinis – il quale aveva concordato l’indizione della riunione con il proprio superiore ed era stato in contatto con lui il giorno 30 marzo – nel corso dell’intervista. In realtà, poi, gli esperti convocati così sollecitamente a L’ Aquila non espressero, come si è visto, posizioni conformi a quelle che il Capo del Dipartimento aveva auspicato. Fu De Bernardinis, invece, nell’evidente condivisione d’intenti con Bertolaso (tanto da utilizzare le medesime espressioni), ad accelerare i tempi e, senza attendere ciò che gli esperti avrebbero detto, ad anticipare quelle che avrebbero dovuto essere le conclusioni finali.”
I parenti delle vittime, e la verità, meritano rispetto.”