As L’Aquila in Lega Pro, riammissione o ripescaggio?

26 luglio 2016 | 17:26
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As L’Aquila in Lega Pro, riammissione o ripescaggio?

di Enrico Cavalli

Preliminare al discorso sulla permanenza di categoria Pro, dell’As. L’Aquila, è che il discrimine fra “riammissione” e “ripescaggio”, non si trova in alcuna norma di Diritto sportivo (si veda il Noif). Tali termini, necessariamente, sono ricollegabili ad un opera di interpretazione degli organismi federali preposti, invero, legittima per il principio di autonomia giuridica dello sport.

Ripescaggio (letteralmente: pescare di nuovo dallo stesso ambito in cui un ente si trovava) e riammissione (letteralmente: nuova ammissione di un ente dopo un’esclusione), sono concetti inscritti nella storia della Figc.

Ad esempio, nel 1948 la Ssc. Napoli prima radiata, fu riammessa in B, in analogia, più recentemente, l’Ac. Catania nel 1993 in Eccellenza e nel 2003 in B: proprio, l’anno della indecente ingiusti-zia per il Fc. L’Aquila e che infatti fu riammessa in C per sentenza di conciliazione (caso unico in Italia) del Coni.

Di ripescaggi, sono strapieni gli almanacchi, a partire dal clamoroso caso del Fc.Juventus nel 1913, ripescato nel girone lombardo-piemontese di A; tale procedura è invalsa per la società rossoblù, nel 1993 e 2010.

I criteri per il ripescaggio, individuati dalla Figc, sono meccanismi di selezione, discrezionali nella loro individuazione, ma vincolati in applicazione e che servono da selezione: nel 2014, la Figc, decise di non ripescare e non riammettere, club sanzionati per illeciti, negli ultimi due anni.

Perciò, che l’As. L’Aquila non abbia, causa“illeciti” ascrittigli da responsabilità oggettiva ed ante febbraio 2015, i requisiti per il ripescaggio e riammissione in Lega Pro 2016-17,  è un fatto stabilito dalla Federazione, invero, comprensibilissimo.

Rilevato che nella storia del calcio quattro volte campione del mondo, non sono latitate sanatorie, si pensi a “Calciopoli”, laddove, tra prescrizione e principio giuridico del ”ne bis in idem”, non ci furono afflizioni di pene a club già condannati, nondimeno, trattasi per le società, come la rossoblù, di cui sopra, della messa in atto di un dispositivo di “quarantena”, nel senso del recupero di eticità nel primo sport italiano, tanto sentita dalla presidenza Tavecchio.

Indubbio, che c’è il ripescaggio di un club retrocesso e senza sanzioni, e, non la riammissione, ma che però, quando opera? Non può che operare, se non dopo un’esclusione dal ripescaggio ed in coincidenza, ovvia, di integrare un torneo carente di squadre. Viene in risalto,  il Collegio di Garanzia del Coni, con l’Ordinanza n. 25 del 2014 (pag.2), che respingendo, in fattispecie,  il ricorso dell’Ac Novara, al di là della chiarezza, affermò che “l’integrazione non costituisce attività di ripescaggio”.

In dottrina, la riammissione dovrebbe applicarsi nel caso di esclusione dal campionato di appartenenza per illecito sportivo, mancanza dei requisiti economico-finanziari, e, mai per perdita del titolo sportivo al campionato di precedente appartenenza.

Si può parlare di riammissione per un’entità affiliata che abbia, ad esempio, recuperato i requisiti di onorabilità previsti dall’ordinamento. Di qui, la riammissione non toccherebbe all’AS.L’Aquila, poiché per precedente illecito, manca di onorabilità per la Figc.; emerge il dubbio che ci poniamo da semplici cultori della materia, ovvero, se la penalità che ha comportato di fatto la retrocessione rossoblù, continua ad essere afflittiva. Va da sé che latitando, eventualmente, le squadre per arrivare a 60 squadre in Lega Pro (sic art.49 Noif., comma b), mica è responsabilità della società rossoblù, che senza tali problemi di format, sì che starebbe e per forza in D; che si può integrare la Lega Pro, ricorrendo a soli ripescaggi, e, però, a forzatura di consuetudini, in virtù di ratio di ri-ammissione in nuce dell’art.49 Noif.:“la composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro”, nonché, con cassazione dell’istituto della riammissione, a sua volta oggetto di sentenze sui “diritti soggettivi”dei club, da parte del TAR., del Lazio previsto dalla legge n.280 del 2003.

Si impone per il futuro che venga normativamente definita a livello sportivo, la natura giuridica degli istituti della riammissione e del ripescaggio, e, i rispettivi ambiti di applicazioni. Ciò, a prevenzione dei dubbi interpretativi frutto di confusioni terminologiche, prescrizione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma dei provvedimenti, cioè, se la responsabilità oggettiva, indubbio perno della credibilità del sistema sportivo, sia dilatabile, in pratica, oltre la penalità comminabile ad un club condannato dalla giustizia sportiva, proprio, perché come ricorda il Presidente Gravina: “tifosi e addetti ai lavori debbono condividere insieme principi e valori basati sull’onestà, la correttezza e l’attenzione alle regole”.