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Lo spauracchio dell’Anatra zoppa

27 giugno 2017 | 16:48
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Lo spauracchio dell’Anatra zoppa

di Roberta Galeotti

L’ufficio elettorale di Avezzano, che ha già proclamato il nuovo sindaco Gabriele De Angelis, avrebbe chiesto diversi pareri legali in merito alla ripartizione dei seggi, il che ha fatto appassionare i lettori alla tanto gridata Anatra zoppa il caso in cui il sindaco sia costretto a governare con una maggioranza che non gli appartiene.  Il caso si presenta sia ad Avezzano che a L’Aquila. Le liste collegate al candidato sindaco vincente non hanno superato il 40 % di preferenze, mentre le liste collegate al perdente hanno superato il 50%. In estrema sintesi il caso aquilano vedrebbe Biondi, nella fattispecie, guidare un consiglio fatto dalla maggioranza di consiglieri di centro sinistra. La norma è chiara:

«Per stabilire la composizione del Consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo. In pratica, se la lista o l’insieme delle liste collegate al candidato eletto Sindaco nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi ma hanno ottenuto nel primo turno almeno il 40% dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi »(fonte Ancitel). Tuttavia è sempre necessario che: «Nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validiI seggi restanti saranno divisi tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute (fonte Testo Unico Enti Locali)».

Il Consiglio di Stato si è espresso in favore della governabilità per il candidato sindaco risultante vincitore dal ballottaggio riferendosi al caso specifico dell’anatra zoppa di San Benedetto Del Tronto, nelle ultime elezioni dello scorso 2016. (*Nota 1)

Il riferimento ai voti validi deve, però, essere inteso come ai voti validi complessivamente espressi, e quindi tutti i voti, di lista e non, posto che incontestabilmente, nell’ambito della competizione elettorale unitariamente considerata, sono da computarsi tra i voti validi anche quelli resi soltanto a favore di un candidato sindaco, e non anche di una lista partecipante alla competizione per l’elezione dei consiglieri [TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1023 del 2009 – conforme T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 23-10-2009, n. 2320].

A conforto di tale assunto militano forti argomenti, compendiati in una cristallina sentenza del Consiglio di Stato [Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3022/2010].

Il legislatore, laddove nell’ambito del testo normativo in esame si è voluto riferire ai soli voti di lista, ha usato l’espressione “cifra elettorale” (v., ad es., il comma 5 dell’art. 73: “La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune”), anche ai fini del calcolo dei seggi da attribuire alle singole liste o gruppi di liste collegate (v. comma 8 dell’art. 73). Laddove, invece, ha voluto riferirsi quale base di calcolo di una percentuale alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l’elezione alla carica di sindaco, ha usato l’espressione “voti validi”. Al riguardo, assume particolare rilevanza la formulazione dell’art. 72, comma 9, disciplinante l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la quale testualmente dispone: “Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età”. Come spiega l’avvocato Marco Betzu in occasione delle elezioni di Cagliari nel 2011.

Ne consegue, “In applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica del legislatore nell’ambito di uno stesso testo normativo, si osserva che il legislatore, qualora avesse voluto riferirsi alla diversa base di calcolo dei soli voti di lista, avrebbe fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione “50 per cento delle cifre elettorali complessive”, impiegata nel precedente articolo di legge nella disciplina dell’elezione del sindaco nella stessa categoria di comuni, mentre, usando la locuzione “50 per cento dei voti validi”, deve ritenersi che abbia inteso riferirsi alla maggioranza assoluta della totalità dei voti validi, anche di quelli espressi per il candidato sindaco (in coerenza con le stesse, identiche parole usate negli artt. 71, comma 10, e 72, comma 4, nonché, per le lezioni provinciali, nell’art. 74, commi 6 e 11, dello stesso testo legislativo)”.

(*Nota 1 – Caso San Benedetto del Tronto)

La Corte ha evidenziato:
«a) che non esiste un modello di legge elettorale costituzionalmente imposto, rientrando la materia nella potestà del legislatore ordinario;
b) che, tuttavia, la legislazione elettorale non sfugge al controllo di legittimità costituzionale con riferimento al rispetto dei parametri fondamentali in materia, primo fra tutti quello dell’eguaglianza del voto che non può subire eccessive distorsioni in nome di altri valori quale è quello della stabilità della maggioranza elettiva (anch’esso espressamente qualificato come costituzionalmente legittimo);
c) che, proprio in considerazione di tali rilievi, esiste un margine di discrezionalità legislativa nel bilanciamento dei detti valori potenzialmente in conflitto, il cui cattivo uso è apprezzabile allorché si realizzi un eccessivo e sproporzionato sacrificio del principio di eguaglianza del voto a vantaggio dell’obiettivo della c.d. governabilità.
In definitiva, è proprio alla stregua dei rilievi svolti dalla Corte nelle sentenze dianzi richiamate che per le elezioni amministrative – diversamente che per quelle politiche – può ritenersi del tutto compatibile con il quadro costituzionale, in considerazione della possibilità di voto “disgiunto” al primo turno fra candidato Sindaco e liste collegate e della necessità di assicurare la governabilità dell’Ente locale al Sindaco democraticamente eletto, la previsione che assegna il premio di maggioranza sulla base dei voti validi conseguiti da quest’ultimo, e non solo dei voti riportati al primo turno dalle liste a questo collegate.
In particolare, appaiono del tutto condivisibili i rilievi dell’Amministrazione appellata, incentrati sulla peculiare legittimazione democratica che riviene al Sindaco dalla sua investitura diretta da parte del corpo elettorale, tale da escludere ogni distorsione del principio di rappresentanza per effetto della “valorizzazione”, ai fini che qui rilevano, del voti validi dallo stesso riportati nel turno di ballottaggio.
5.2. Nemmeno può essere addotta a sostegno dell’avviso di parte appellante, come si vorrebbe, la più recente decisione della Sezione V nr. 1035 del 15 marzo 2016, con la quale si è intervenuti sul computo dei “voti validi” di cui al comma 7 del medesimo art. 73, in tema di soglia di sbarramento del 3% per l’assegnazione dei seggi alle liste al primo turno, senza pregiudizio del più generale indirizzo in ordine alla definizione dei voti validi di cui al più volte citato comma 10.
Pertanto, essendo del tutto pacifico e consolidato l’orientamento della giurisprudenza nel senso testé precisatoe non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene, non merita favorevole delibazione la richiesta di devoluzione della questione all’Adunanza plenaria.
6. Del pari infondato è il secondo mezzo, con il quale si sollecita la revisione di altro consolidato indirizzo interpretativo del citato comma 10 dell’art. 73, d.lgs. nr. 267/2000, e cioè quello secondo cui, qualora nel rapportare il premio di maggioranza del 60% ai seggi disponibili si ottenga un risultato frazionato, questo va arrotondato all’unità superiore fino a raggiungere la percentuale normativamente prevista, che deve quindi essere intesa come minima (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2016, nr. 2299; id., 30 giugno 2014, nr. 3268; id., 30 gennaio 2013, nr. 571).
Secondo gli istanti, al contrario, l’inciso della disposizione de qua per cui a chi ottiene il premio di maggioranza “viene assegnato il 60 per cento dei seggi” non può essere interpretato nel senso suindicato, diversamente configurandosi un’incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 1, 3 e 48 Cost.; anche in questo caso, vengono richiamati passaggi della sentenza della Corte costituzionale nr. 1 del 2014 in tema di rischi di alterazione della rappresentatività democratica delle assemblee legislative.
Anche in questo caso, quindi, può agevolmente replicarsi:
a) che i principi enunciati dalla Corte sono specificamente riferiti alle elezioni politiche, in relazione alle quali peraltro non sanciscono un’assoluta intangibilità del principio di rappresentanza rispetto alla possibilità di introduzione di meccanismi correttivi (e in primis del premio di maggioranza), di modo che essi non possono essere sic et simpliciter invocati per sostenere l’incostituzionalità di una disposizione specifica del tipo di quella che viene qui in rilievo;
b) che, per il resto, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo che intende come soglia minima per l’attribuzione dei seggi la cifra del 60% di cui all’art. 73, comma 10, del d.lgs. nr. 267/2000.
7. Alla stregua dei superiori rilievi, s’impone una decisione di reiezione dell’appello e di integrale conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo».