Anatra Zoppa, il TAR decide su Avezzano

Di spauracchio’Anatra Zoppa‘ vi avevamo parlato già a giugno, dopo la proclamazione degli eletti: in sostanza, il problema si pone quando le liste collegate al candidato sindaco vincente non hanno superato il 40 % di preferenze, mentre le liste collegate al perdente hanno superato il 50% al primo turno.
Cosa che è successa ad Avezzano ed anche a L’Aquila: in entrambi i casi è stato fatto ricorso al TAR che ieri si è riunito per discutere della situazione avezzanese e oggi dovrebbe depositare il dispositivo di sentenza.
Ad Avezzano sono stati fatti diversi ricorsi: da parte dell’ex sindaco Di Pangrazio, dell’avvocato Casciere, del 5Stelle Eligi.
Ci sono tre possibilità principali: l’accoglimento del ricorso principale proposto da Di Pangrazio, l’accoglimento di quello incidentale di Casciere o il rigetto di entrambe.
Lo scenario che vedrebbe ribaltata l’attuale composizione del consiglio comunale è quello nel caso in cui venisse accolto il ricorso di Di Pangrazio, la cui coalizione salirebbe dai 6 consiglieri ai 12/13. Il neo sindaco De Angelis si ritroverebbe pertanto senza una maggioranza.
Qualora venisse accolto il ricorso di Casciere, ci si ritroverebbe con un conteggio diverso, con il consiglio da ridisegnare. Qualora venissero rigettate entrambe le opzioni, resterebbe tutto così com’è , con la maggioranza già definita di De Angelis ma al tempo stesso con il quasi certo ricorso al Consiglio di Stato da parte dei perdenti.
Conseguenze di una legge elettorale complicata e fatta male e sulle cui interpretazioni è stato chiamato in causa il TAR.
Il Consiglio di Stato in passato si è espresso in favore della governabilità per il candidato sindaco risultante vincitore dal ballottaggio riferendosi al caso specifico dell’anatra zoppa di San Benedetto Del Tronto, nelle ultime elezioni dello scorso 2016.
Il riferimento ai voti validi deve, però, essere inteso come ai voti validi complessivamente espressi, e quindi tutti i voti, di lista e non, posto che incontestabilmente, nell’ambito della competizione elettorale unitariamente considerata, sono da computarsi tra i voti validi anche quelli resi soltanto a favore di un candidato sindaco, e non anche di una lista partecipante alla competizione per l’elezione dei consiglieri [TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1023 del 2009 – conforme T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 23-10-2009, n. 2320].
Non ci si sbilancia molto sulle previsioni per quanto riguarda Avezzano: anche perché è di ieri la notizia che a Lecce il TAR ha ribaltato l’attuale maggioranza di centro sinistra.
Sei seggi cambiano padrone e ora su 32 consiglieri 14 sono del centrosinistra, 17 del centrodestra e 1 del Movimento 5 Stelle. Il centrosinistra farà ricorso al Consiglio di Stato.
(E.F.)