Anatra zoppa, il Consiglio di Stato interviene a Lecce

Il Consiglio di Stato ha sospeso con decreto l’esecutività della sentenza del Tar Lecce, che aveva riconosciuto l’anatra zoppa, riservandosi di fissare l’udienza di convalida nei prossimi 7 giorni. Anche la discussione nel merito sarà nella stessa udienza di convalida e non bisognerà attendere i temuti 6 mesi.
Il decreto presidenziale Inaudita Altera Parte del Presidente del Consiglio di Stato era prevedibile e processualmente corretto, essendo in gioco effetti determinanti dell’Amministrazione comunale che devono essere ben ponderati in Camera di Consiglio in contraddittorio.
Questa sospensione fa tirare un respiro di sollievo anche al sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis che era stato sorpreso dalla stessa sentenza dell’Anatra Zoppa del Tar Abruzzo.
Aveva suscitato grande sorpresa la decisione del TAR dell’Aquila di accogliere il ricorso presentato dall’ex sindaco Di Pangrazio, ribaltando il disposto del presidente del Tribunale di Avezzano, Eugenio Forgillo, che nell’assegnare il premio di maggioranza alla coalizione del sindaco Gabriele De Angelis aveva negato che ad Avezzano ricorresse il caso dell’anatra zoppa.
Anatra zoppa, è il caso di ricordare, è quella rarissima e stranissima situazione in cui un sindaco che vince le elezioni, non può governare perché non può disporre della maggioranza del Consiglio comunale.
L’amministrazione De Angelis ha chiesto l’immediata sospensiva della sentenza del TAR e, quindi, la palla ora ad Avezzano come a Lecce è passata al Consiglio di Stato. Quest’ultimo dovrà sbrogliare anche questa matassa.
Succederà la stessa cosa anche al ricorso presentato contro il neo eletto sindaco Pierluigi Biondi?
La sentenza del Tar dell’Aquila aveva riacceso le speranze per i ricorrenti aquilani, la cui udienza è fissata per il prossimo 9 novembre. “Il risultato ad Avezzano era abbastanza scontato – ha spiegato ai microfoni del Capoluogo l’ex assessore Pd Maurizio Capri – perché lì c’era un problema di mancata applicazione della norma. A L’Aquila il presupposto è lo stesso: a noi mancano 40 voti in un contesto di circa 900 schede annullate, di cui molte oggetto di alcuni errori commessi nei vari seggi, come si evince dai verbali. Ovviamente non è la stessa situazione, ma sono abbastanza fiducioso.”
La decisione del TAR dell’Aquila per Avezzano aveva lasciato tutti interdetti, dato che il giudice amministrativo di primo grado ha prodotto un dispositivo che nega, di fatto, la validità della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, per l’appunto, aveva guidato il verdetto della Commissione elettorale di Avezzano, presieduta da un Magistrato Eugenio Forgillo.
La sentenza applicata ad Avezzano, ma poi smentita dal TAR dell’Aquila, è della Terza sezione del Consiglio di Stato (n. 2174/2017) e prevede che il calcolo del superamento o meno della percentuale del 50% – per l’assegnazione del premio di maggioranza – vada effettuato considerando non solo tutti i voti validi di lista al primo turno, ma anche i suffragi riportati dai due candidati sindaco al secondo turno.
Di qui quella che era stata la logica conclusione di Forgillo: De Angelis ha pieno diritto di godere del premio di maggioranza, dato che ha vinto le elezioni ed ha diritto di governare, ma per il TAR dell’Aquila non è così. Ammettendo il caso dell’anatra zoppa, ha sancito una paradossale situazione di incertezza strutturale in cui il Sindaco non potrebbe contare della maggioranza in Consiglio comunale.
Un principio di buon senso che è pure giurisprudenza in materia: per le elezioni comunali (diversamente che per le politiche) risulta compatibile con la Costituzione, proprio in considerazione della possibilità di voto “disgiunto” al primo turno fra candidato Sindaco e liste collegate e della necessità di assicurare la governabilità dell’Ente locale al Sindaco democraticamente eletto, la previsione che assegna il premio di maggioranza sulla base dei voti ottenuti dal sindaco stesso, e non solo dei voti riportati al primo turno dalle liste a questo collegate.
Nel momento in cui un Sindaco vince il ballottaggio (secondo turno) ottiene secondo i giudici del Consiglio di Stato la “legittimazione democratica” per “investitura diretta da parte del corpo elettorale”.