Comune L’Aquila approva recupero patrimonio edilizio

6 novembre 2017 | 15:43
Share0
Comune L’Aquila approva recupero patrimonio edilizio

L’atto, presentato e illustrato in aula dall’assessore alla Pianificazione Luigi D’Eramo, esclude dall’ambito di applicazione della norma le aree Peep, i grandi complessi commerciali e direzionali, i garage, le zone industriali e quelle gravate da uso civico. Allo stesso modo le disposizioni non si applicano a edifici sottoposti a vincoli di tutela monumentale o ricadenti in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, nonché interessate da linee di faglia. Il cambio di destinazione d’uso è consentito solo in conformità alla destinazione principale. È stato inoltre inserito nel testo deliberativo un articolo a salvaguardia dei cittadini che intendano avvalersi delle previsioni contenute nel dettato normativo anche in riferimento agli articoli della legge regionale impugnati dal Governo, prima del pronunciamento di merito della Corte Costituzionale. In particolare è stabilito che, nel caso venga riconosciuta l’illegittimità costituzionale di detti articoli, debba essere ripristinata, a cura dei cittadini, la situazione ante opera.

Il testo, su proposta della consigliera Carla Cimoroni (L’Aquila Chiama), è stato emendato limitando l’applicazione della legge regionale, per il territorio del Comune dell’Aquila, al recupero di vani e locali nella misura massima di 40 metri quadri di superficie netta e alle “unità immobiliari come risultanti dai dati catastali alla data del 9 agosto 2017”. Approvato anche un ulteriore emendamento, presentato dal consigliere Daniele Ferella (Noi con Salvini), sulla base del quale si dispone che “il settore Edilizia e Ricostruzione provvedano a rendere progressiva comunicazione in merito alle superfici oggetto di recupero al Servizio Tributi dell’ente per gli accertamenti di competenza nonché al settore Pianificazione per il monitoraggio degli effetti dell’atto sul territorio”.

Il provvedimento, che verrà illustrato nei dettagli dall’assessore Luigi d’Eramo, in una conferenza stampa che si terrà domani, martedì 7 novembre, alle ore 11, nella sala “Cesare Rivera” di palazzo Fibbioni, è stato approvato con 22 voti favorevoli e 8 di astensione.

La consigliera Carla Cimoroni ha ritirato l’atto deliberativo riguardante i limiti di applicazione della medesima legge regionale 40 del 2017, in quanto, come la stessa consigliera ha dichiarato in aula, il testo approvato dall’assemblea è stato emendato con le relative proposte di modifica.

Elisabetta Vicini, capogruppo Democratici e Socialisti.

Le questioni poste dalla legge regionale 40/2017 hanno richiesto ben tre sedute di commissione e una di consiglio per dipanare, almeno provvisoriamente, il bandolo della matassa. Una matassa che resta comunque sotto la scure del giudizio della Corte Costituzionale, i cui effetti sono, aoggi, solo ipotizzabili.

In un primo momento, cioè all’esito della prima seduta di commissione svoltasi sul tema, la maggioranza e l’opposizione sembravano esprimere un giudizio unanime destinato a voler di fatto disapplicare completamente la legge nel Comune dell’Aquila.

La sola voce fuori dal coro era stata quella della sottoscritta che, pur condividendo la necessità di limitare i possibili effetti distorsivi di una legge che potrebbe prestare il fianco ad eccessive speculazioni, aveva sollevato alcune perplessità che, successivamente, la maggioranza ha fatto proprie, come lo stesso Assessore D’Eramo in sede di ultima commissione ha voluto riconoscere e di questo lo ringrazio.

Sottolineo questo passaggio per evidenziare come il ruolo dell’opposizione, possa rivestire un’ importanza finanche decisiva nelle determinazioni dell’amministrazione, quando si creano sinergie virtuose di reciproca disponibilità all’ascolto e scambio di informazioni corretto, tempestivo e non strumentale.

Avevo segnalato, sin dal primo momento,che la proposta di escludere e disapplicare dall’intero territorio comunale la legge regionale, fondando tale scelta sul dettato dell’art. 5 della stessa, non fosse in alcun modo legittimabile. L’interpretazione dell’art. 5 -che concede ai comuni la possibilità di limitare o escludere gli effetti della legge da alcuni ambiti o da alcuni immobili- non poteva spingersi al punto di attribuire la facoltà al comune escluderne interamente ed ovunque l’applicazione.

Undeliberdtagenerstarebbe stata oggetto di una pioggia di fondatissimi ricorsi da parte di tutti, indistintamente, i cittadini interessati all’applicazione della legge 40.  Con laconseguenzche, di fatto, non solo l’eventuale delibera di esclusione sarebbe stata inutile ma perfino dannosa, perché il Comune non avrebbe più avuto possibilità di intervenire per limitare gli effetti della legge 40, dal momento che la stessa lascia all’ente un termine di 90 giorni per provvedere in tal senso e che detto termine è oggi in scadenza.

Per queste ragioni happrovato la propostdeliberativa presentata iConsigliComunale dall’amministrazione che ha il merito di aver tenuto conto di tuttlmie osservazioni, disegnando un atto pienamente legittimo e che rende applicabile la legge regionale 40/17 con limitazioni sufficienti adescluderne gli effetti speculativi.