Istanza d’incompatibilità per D’Alfonso

L’associazione Teramo3.0 formalizza istanza per l’avvio della procedura di contestazione dell’incompatibilità per il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, eletto in Senato.
Aveva detto di voler restare in Regione fino a dicembre il presidente Luciano D’Alfonso, eletto senatore alle politiche del 4 marzo; il tempo di permanenza si è poi ridotto ai “cento giorni”, per definire l’iter che porta alla contestazione di incompatibilità. Un’accelerazione, però, potrebbe arrivare grazie all’istanza di avvio del procedimento di incompatibilità inviata da Christian Francia, presidente dell’associazione Teramo3.0 al presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Repubblica, al Senato e alla Procura aquilana.
L’istanza d’incompatibilità per il doppio ruolo di D’Alfonso.
«La proclamazione ufficiale dei sette senatori abruzzesi – ricorda Francia – è stata effettuata alle 15,30 di venerdì 16 marzo u.s. dalla Corte d’Appello dell’Aquila, come previsto dalla legge. […] Il provvedimento di proclamazione è stato sottoscritto dal giudice Giuseppe Iannaccone, Presidente dell’Ufficio elettorale regionale dell’Abruzzo che, ultimato il riconteggio a livello regionale, ha comunicato i risultati alla Giunta per le immunità del Senato. Ne consegue che, in base alle norme vigenti, il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, è divenuto incompatibile nel doppio ruolo di senatore e Presidente della Regione a far data da sabato 17 marzo 2018 in base a quanto previsto dall’art. 122 comma 2 della Costituzione».
Lo stesso Francia poi richiama la legge regionale relativa alle incompatibilità: «A tale riguardo il comma 4 elenca le fasi del procedimento di decadenza: Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all’interessato entro cinque giorni. Sul punto il Regolamento interno del Consiglio regionale dell’Abruzzo, all’art. 20 – concernente le incompatibilità – dettaglia ulteriormente tempistiche e modalità della procedura stabilendo che: “I consiglieri che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge devono comunicare l’esistenza delle stesse alla Giunta per le elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della causa” (comma 2). Se la Giunta per le elezioni viene a conoscenza della sussistenza di condizioni di incompatibilità per un consigliere, ne delibera la contestazione all’interessato” (comma 3). La deliberazione di contestazione è notificata al consigliere entro cinque giorni a cura della Segreteria della Presidenza” (comma 5). Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere interessato può presentare per iscritto alla Giunta per le elezioni le sue controdeduzioni” (comma 6). Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera su relazione della Giunta per le elezioni” (comma 7). Se il Consiglio ritiene che sussista la causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita immediatamente il consigliere ad optare, nel termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione del Presidente, tra il mandato consiliare e l‘incarico che ricopre” (comma 8). Se il consigliere non provvede ad optare nel termine di cui al comma 8, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine” (comma 10)”. Tali tempistiche sono attuative a livello regionale del termine complessivo di trenta giorni previsto dalla legge nazionale per esercitare l’opzione fra le due cariche incompatibili (L. n. 165/2004). Inoltre, l’art. 4 comma 5 della Legge Regionale n. 51/2004 aggiunge anche che le deliberazioni concernenti l’accertamento di una condizione di incompatibilità di un Consigliere regionale sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione».
L’istanza di avvio del procedimanto di incompatibilità.
Da queste premesse, «si formula formale istanza al Consiglio regionale dell’Abruzzo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al fine dell’avvio del procedimento di contestazione della incompatibilità del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4 della Legge Regionale Abruzzo n. 51/2004. Voglia, altresì, l’Ecc.mo Consiglio Regionale dell’Abruzzo considerare la presente quale formale comunicazione della sussistenza della condizione di incompatibilità del Presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, ricordando che il termine entro il quale deve essere esercitata l’opzione o deve cessare la causa che determina l’incompatibilità di un membro del Consiglio è di TRENTA GIORNI dall’accertamento della causa di incompatibilità, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. g) della L. 165/2004».