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Anatra Zoppa, il Consiglio di Stato dice basta

13 dicembre 2018 | 13:37
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Anatra Zoppa, il Consiglio di Stato dice basta

Anatra Zoppa, salvi Biondi e maggioranza.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso elettorale di centrosinistra ponendo fine alla querelle politica comunale.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso elettorale di centrosinistra ponendo fine alla querelle politica comunale.

Nessun ribaltone dunque, come invece si aspettava l’opposizione che aveva impugnato la decisione del Tar che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di riconteggio e riassegnazione dei voti di 11 seggi alla ricerca dei 41 voti mancanti che avrebbero permesso di superare la fatidica soglia del 50% dei voti validi valida, appunto, per far scattare l’anatra zoppa.

«Come previsto la sentenza conferma inequivocabilmente la volontà popolare, non ho mai avuto dubbi sulla bontà delle nostre posizioni. Proseguo con grande serenità, con grande umiltà e con tutto l’impegno che posso a servire la mia comunità.» è stato il commento a caldo del sindaco Pierluigi Biondi.

La sentenza

sul ricorso numero di registro generale 6758 del 2018, proposto da
Sergio Ianni, Maurizio Capri, Emanuela Di Giovambattista, Gianni Padovani, Fabrizio D’Alessandro, Antonio Nardantonio, Stefano Palumbo, Massimo Scimia, Stefano Albano, Fabrizio Ciccarelli e Massimiliano Pieri, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfonso Celotto, Claudio Verini e Maurizio Capri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfonso Celotto in Roma, via Emilio de’ Cavalieri n. 11;

contro

Comune de L’Aquila, non costituito in giudizio;

nei confronti

Pierluigi Biondi, Luca Rocci, Maria Luisa Ianni, Elisabetta De Blasis, Roberto Jr Silveri, Ersilia Lancia, Giorgio De Matteis, Leonardo Scimia e Raffaele Daniele, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Daniele e Raffaele Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35/B;
Luigi D’Eramo, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande e Livio Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35/B;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 00315/2018, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pierluigi Biondi, Luigi D’Eramo, Luca Rocci, Maria Luisa Ianni, Elisabetta De Blasis, Roberto Jr Silveri, Ersilia Lancia, Giorgio De Matteis, Leonardo Scimia e Raffaele Daniele;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Alfonso Celotto, Roberto Colagrande e Pierluigi Daniele;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il giudizio ha ad oggetto le operazioni elettorali, i risultati delle elezioni e l’atto di proclamazione degli eletti del 28 giugno 2017, relativi alla consultazione elettorale amministrativa per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di L’Aquila, articolatasi nei giorni 11.6.2017 (primo turno) e 25.6.2017 (turno di ballottaggio) e conclusasi con l’elezione a Sindaco del sig. Pierluigi Biondi, nonché con l’attribuzione alle liste a lui collegate del premio di maggioranza previsto dall’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, corrispondente a 20 seggi, e con assegnazione degli ulteriori 12 seggi alle liste collegate ai candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti.

A contestare gli atti suindicati erano, in primo grado, i sig.ri Americo Di Benedetto, sconfitto al turno di ballottaggio, il quale agiva nella veste di candidato alla carica di Sindaco, Sergio Ianni, il quale ricorreva nella duplice veste di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune de L’Aquila e di candidato alla carica di consigliere nella lista “Abruzzo Civico”, Maurizio Capri, Emanuela Di Giovambattista, Gianni Padovani, Fabrizio D’Alessandro, Paolo Romano, Antonio Nardantonio,

Stefano Palumbo, Massimo Scimia, Stefano Albano e Fabrizio Ciccarelli, questi ultimi nella veste di candidati alla carica di consigliere nelle liste facenti parte della coalizione collegata con il candidato Sindaco Americo Di Benedetto.

I ricorrenti lamentavano che le liste collegate al candidato Sindaco Americo Di Benedetto avevano ottenuto, al primo turno, un numero complessivo di voti validi pari a 19.479, per cui, considerato che il totale dei voti validi (dato dalla somma delle schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla carica di Sindaco e delle schede contenenti voti espressi anche in favore delle liste dei candidati alla carica di consigliere) era pari a 39.039, non avevano raggiunto la soglia della maggioranza assoluta (pari a 19.520 voti validi) per uno scarto di appena 41 voti.

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 73, comma 10, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il raggiungimento, al primo turno, della maggioranza dei voti validi da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto avrebbe impedito l’attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione collegata al candidato Sindaco Pierluigi Biondi, risultato eletto, deducevano i ricorrenti che il totale dei voti di lista non assegnati e/o dei voti ai candidati alla carica di sindaco erroneamente assegnati era pari a 54, ovvero superiore al numero di voti, pari come si è detto a 41, che, se correttamente assegnati alle liste di candidati collegate al candidato alla carica di Sindaco Americo Di Benedetto (pari a 19.479) e/o sottratti al totale dei voti validi (pari a 39.039), avrebbe consentito alle predette liste di candidati di superare il 50% dei voti validi e così evitare l’assegnazione del premio di maggioranza in favore delle liste di candidati collegati al Sindaco eletto Pierluigi Biondi.

Mediante le censure formulate in ricorso, i ricorrenti deducevano quindi che, per effetto di una serie di errori riscontrati nei verbali di alcune sezioni elettorali, gli organi elettorali erano pervenuti, per un verso, all’attribuzione di un numero complessivo di voti validi superiore a quello reale, per l’altro verso, all’attribuzione al gruppo di liste collegato al candidato Sindaco Americo Di Benedetto di un numero di voti inferiore rispetto a quello realmente conseguito: tali errori, in particolare, erano consistiti in parte nella errata compilazione dei verbali delle operazioni elettorali, per il resto nell’errato scrutinio di talune schede elettorali.

Il T.A.R. ha definito il giudizio dichiarando l’inammissibilità del ricorso: ciò perché ha rilevato che il verbale della sezione n. 41 era inficiato da un errore materiale (non richiedente in quanto tale, per la sua valorizzazione ai fini della definizione della controversia, sotto il particolare profilo della sussistenza in capo alla parte ricorrente dell’interesse a ricorrere, la proposizione di un ricorso incidentale da parte dei controinteressati né la formalizzazione di una querela di falso), nella parte in cui indicava erroneamente (con i conseguenti riflessi nella compilazione dell’atto di proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio centrale elettorale), a pag. 49, il numero di 10 voti validi attribuiti ai candidati alla carica di Sindaco, laddove, come si evinceva dalla pagina 95 del medesimo verbale, i voti validi per i candidati alla carica di Sindaco erano in realtà 411, come confermato dalle tabelle di scrutinio della medesima sezione n. 41.

Il T.A.R. ha quindi evidenziato che, per effetto del suddetto errore, restava dimostrata la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza formulata dai controinteressati, con riferimento al raggiungimento del quorum da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto: ciò perché l’eventuale accoglimento delle censure formulate in ricorso non avrebbe comunque consentito alle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi.

Ha infatti osservato il giudice di primo grado che, poiché tale dato deve essere calcolato sulla base del numero totale dei voti validi al primo turno, dal rilevato errore materiale consegue l’incremento di 401 unità (differenza tra i 411 voti conseguiti dai candidati alla carica di Sindaco nella sezione n.41 ed il dato errato di 10 voti) del numero totale dei voti validi, che passerebbe da 39.039 a 39.440, con il conseguente innalzamento della maggioranza assoluta, che sarebbe raggiunta non più, come prospettato in ricorso, con il superamento della soglia di 19.519,5 voti validi, ma con il superamento della ben più alta quota di 19.720 voti validi, il raggiungimento dei quali, da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto, “non risulta dimostrato né dai ricorrenti né emerge dalla risultanze della disposta verificazione, di talché, non risulta dimostrata la prova di resistenza”.

Mediante i motivi di appello, gli originari ricorrenti deducono che: 1) Il giudice di primo grado è incorso nel vizio di ultrapetizione: essendo pacifico, infatti, che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale ha natura soggettiva e che il limite della sua cognizione è segnato dalle domande azionate dalle parti, con la conseguente piena operatività del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., il calcolo dei voti validamente espressi, da operarsi mediante l’attività di riconteggio di quelli ottenuti dai candidati alla carica di Sindaco nella sez. 41, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica domanda da articolarsi in apposito ricorso incidentale, in mancanza della quale non avrebbe dovuto né potuto essere operato d’ufficio da parte del giudice di primo grado. Il T.A.R., per contro, ha posto in essere un’operazione di ricalcolo dei voti validamente espressi (conteggiando anche quelli risultanti nella sez. 41) che, tuttavia, non essendo stata richiesta a mezzo di impugnativa incidentale, esorbitava dalle domande e dalle censure ritualmente proposte dalle parti in causa; 2) superata, quindi, la pronuncia di inammissibilità recata dalla sentenza appellata, le operazioni di verifica poste in essere dal Prefetto, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 575 del 21 dicembre 2017, hanno posto in luce che le liste in appoggio al candidato Sindaco Di Benedetto risultano aver superato il 50% dei voti validi: poiché il numero dei voti validi (originariamente pari a 39.039) risulta pari a 39.068, il 50% degli stessi, che rappresenta la soglia presa in esame dall’art. 73, comma 10, del d.lgs n. 267/2000 (originariamente pari a 19.519,5), risulta conseguentemente pari a 19.534, mentre il numero dei voti delle liste in appoggio al candidato sindaco Di Benedetto (originariamente pari a 19.479) risulta pari a 19.537, superiore di 3 voti rispetto alla predetta soglia; sulla scorta di tali deduzioni, quindi, la parte appellante chiede, nel merito, l’accoglimento del ricorso originario.

Hanno proposto appello incidentale condizionato i sigg. Pierluigi Biondi, Giorgio De Matteis, Ersilia Lancia, Luca Rocci, Maria Luisa Ianni, Elisabetta De Blasis, Roberto jr Silveri, Leonardo Scimia e Raffaele Daniele, i quali, oltre a resistere alle censure di parte appellante, deducono che le operazioni di verifica sono state compiute commettendo diversi errori che ne hanno inficiato l’attendibilità e la rispondenza rispetto a quanto chiesto dai ricorrenti.

Gli appelli – principale ed incidentale – dopo lo scambio di ulteriori memorie e l’esaurimento della discussione, sono stati quindi trattenuti dal collegio per la decisione di merito.

DIRITTO

1. Costituisce oggetto del giudizio la verifica, alla stregua delle censure della parte appellante e delle controdeduzioni di quella appellata (travasate in apposito appello incidentale condizionato), della sussistenza dei presupposti per l’attribuzione, alle liste collegate al Sindaco (sig. Pierluigi Biondi) eletto al turno di ballottaggio all’esito delle operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale de L’Aquila tenutesi nel mese di giugno del 2017, del cd. premio di maggioranza di cui all’art. 73, comma 10, d.lvo n. 267/2000: premio che è stato assegnato dall’Ufficio Elettorale Centrale, con il verbale oggetto di impugnazione, ed il cui disconoscimento condurrebbe alla rettifica dei risultati elettorali, nel senso della sostituzione degli appellanti, ed originari ricorrenti, ai controinteressati nella veste di consiglieri comunali del medesimo Comune.

2.1. Tale essendo l’oggetto precipuo del giudizio, assume carattere preliminare la verifica della correttezza della statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per carenza dell’interesse a proporlo in capo ai suoi promotori, recata dalla sentenza appellata, sulla scorta del rilievo in base al quale, da un lato, i ricorrenti lamentano l’illegittimità delle operazioni elettorali per effetto della erronea attribuzione di 54 voti (di cui chiedono “la corretta assegnazione alle liste di candidati collegati al candidato alla carica di sindaco Americo Di Benedetto e/o lo scomputo dal numero totale dei voti validi delle schede con voti erroneamente assegnati ai candidati alla carica di sindaco”), dall’altro lato, il verbale della sezione n. 41 è inficiato da un errore materiale concernente l’indicazione del numero di voti validi attribuiti ai candidati alla carica di Sindaco, risultante alla pagina 49 del verbale, che, a sua volta, ha determinato un errore di trascrizione nel verbale dell’Ufficio centrale elettorale, il quale, se correttamente emendato (mediante il riconoscimento di 411 in luogo di 10 voti validi), vanificherebbe l’utilità che i ricorrenti pretendono di conseguire, nei termini suindicati, mediante l’accoglimento del ricorso.

2.2. Il T.A.R. infatti, ribadito che la natura meramente materiale dell’errore de quo risulta da quanto attestato in altra parte del verbale della sezione 41, ovvero dalla pagina 95, dove l’ufficiale verbalizzante, nel riepilogo, attesta in numero 411 i voti validi per i candidati alla carica di Sindaco, e dalle tabelle di scrutinio della medesima sezione, che confermano il conseguimento da parte dei candidati alla carica di Sindaco di un totale di 411 voti validi, ne ha desunto la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza formulata dai controinteressati, trattandosi di “eccezione paralizzante, che non richiedeva la proposizione di un tempestivo ricorso incidentale”, ciò in quanto “l’eccezione mira a scardinare l’interesse al ricorso introduttivo ovvero il raggiungimento del quorum da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto e pertanto il giudice è tenuto ad affrontarla ai fini della verifica dell’interesse ad agire”, anche in considerazione del fatto che “l’errore materiale in questione involge nell’attività valutativa richiesta al giudice ai fini dell’esame delle censure proposte e rileva, con assoluta immediatezza, nel procedimento logico necessario per pervenire alla soluzione giudiziale”, laddove “diversamente opinando, se si ritenesse che il giudice nella sua doverosa attività valutativa pregiudiziale non potesse tener conto dell’errore materiale trasfuso nel verbale dell’Ufficio centrale elettorale, la sua pronuncia, in quanto fondata su una svista chiaramente verificabile dal confronto dei verbali sezionali e delle tabelle di scrutinio, sarebbe inevitabilmente affetta da abnormità ed iniquità, perché darebbe accesso ad una posizione non meritevole di tutela ed in contrasto con il principio di strumentalità delle forme, per il quale non può essere data rilevanza alle irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale”.

Poiché quindi, prosegue la sentenza di primo grado, “l’oggetto della domanda è finalizzato a dimostrare di avere ottenuto al primo turno la maggioranza dei voti validi, con la conseguenza che la domanda dei ricorrenti di correzione dei risultati elettorali e correlativamente lo scrutinio del T.A.R. è delimitato ai seguenti due aspetti, finalizzati a dimostrare l’illegittima attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco Biondi: i) la fondatezza della pretesa diretta ad ottenere l’incremento del numero complessivo dei voti in favore delle liste dei candidati collegati al candidato alla carica di Sindaco Di Benedetto; ii) lo scomputo, dal numero totale dei voti validi (costituito dalla somma dei voti di lista validi e dei voti validi espressi in favore dei soli candidati alla carica di Sindaco), delle schede recanti voti erroneamente assegnati ai candidati alla carica di sindaco”, e poiché “l’accertamento del numero totale dei voti validi (somma dei voti di lista validi e dei voti validi espressi in favore dei soli candidati alla carica di Sindaco) al primo turno costituisce la base di calcolo per la verifica della prova di resistenza ovvero del superamento, da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto, del 50 per cento dei voti validi” e “nel caso in esame, la prova di resistenza consiste nel verificare se le censure di incongruità dei dati relativi ai voti di lista indicati nei verbali e relative alla mancata attribuzione di voti di lista validi in favore delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto, ove effettivamente ammissibili e fondate, siano potenzialmente idonee a consentire il raggiungimento, da parte di tali liste, della maggioranza assoluta dei voti validi, dato quest’ultimo calcolabile sulla base del numero totale dei voti validi al primo turno”, dal rilevato errore materiale “consegue l’incremento di 401 unità (differenza tra i 411 voti conseguiti dai candidati alla carica di Sindaco nella sezione n. 41 ed il dato errato di 10 voti trascritti) del numero totale dei voti validi, che passerebbe da 39.039 a 39.440. Ciò comporta l’innalzamento della maggioranza assoluta, che sarebbe raggiunta non più, come prospettato, con il superamento della soglia di 19.519,5 voti validi, ma con il superamento della ben più alta quota di 19.720 voti validi”, il cui raggiungimento “da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto non risulta dimostrato né dai ricorrenti né emerge dalla risultanze della disposta verificazione, di talché, non risulta dimostrata la prova di resistenza”.

2.3. Tanto premesso, deve essere accolto il motivo dell’appello principale inteso ad evidenziare che la questione concernente la determinazione della base di calcolo ai fini della verifica del superamento, da parte delle liste non collegate al Sindaco eletto al turno di ballottaggio ma al candidato Sindaco Americo Di Benedetto, della soglia del 50% di cui all’art. 73, comma 10, secondo periodo d.lvo n. 267/2000, in conseguenza dell’affermato ”errore materiale” inficiante il verbale della sezione n. 41 e, di riflesso, l’atto di proclamazione degli eletti redatto dall’Ufficio Elettorale Centrale, nei termini sopra riportati, non è stata introdotta nelle forme di rito, ovvero mediante la proposizione, da parte dei controinteressati, di un apposito ricorso incidentale.

2.4. Deve invero ricordarsi che, ai sensi dell’art. 130, comma 1, c.p.a., avverso gli atti del procedimento elettorale “è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”: la disposizione rimarca quindi che l’atto lesivo nella materia elettorale (a prescindere da quello di esclusione, destinato a produrre un immediato arresto procedimentale nei confronti del soggetto o dei soggetti esclusi dalla competizione) si identifica nell’atto di proclamazione degli eletti, il quale consacra i risultati elettorali e reca gli elementi identificativi necessari, da un punto di vista soggettivo, per la composizione degli organi al cui rinnovo il procedimento elettorale è finalizzato.

La valenza provvedimentale dell’atto di proclamazione degli eletti – con il corredo di regole processuali che a tale qualificazione si accompagna, a cominciare da quella che esige, al fine di inficiarne e/o modificarne le risultanze, anche in chiave oppositiva alla domanda attorea ed in funzione paralizzatrice della stessa, eventualmente sub specie di elisione dell’interesse a ricorrere che deve sorreggerla, la proposizione di un autonomo ricorso incidentale – non è inficiata dalla natura delle operazioni e/o degli accertamenti che vengono posti in essere dall’Ufficio Elettorale Centrale al fine di confezionarne il contenuto dispositivo: attività che, quanto alla rielaborazione e aggregazione dei dati elettorali emersi dalle manifestazioni di voto degli elettori, possono assumere rilevanza meramente ricognitiva delle risultanze dei verbali delle sezioni deputate alla raccolta ed all’analisi del voto.

Ciò che rileva infatti, al fine di affermare la natura provvedimentale dell’atto suindicato e la necessaria applicazione del corrispondente consono regime processuale, è l’attitudine “dispositiva” dello stesso, ovvero la sua idoneità a tradurre in termini giuridicamente vincolanti le risultanze “numeriche” del procedimento elettorale, con i correlati effetti sulla individuazione dei candidati eletti e destinati, in quanto tali, a comporre gli organi amministrativi interessati dalla consultazione elettorale: efficacia dispositiva, quella propria dell’atto di proclamazione degli eletti, che costituisce il presupposto per la piena realizzazione delle esigenze di certezza e stabilità del risultato elettorale.

2.4. In tale contesto ricostruttivo, la rilevanza dell’”errore materiale” – quale ipotetica fattispecie correttiva del risultato elettorale consacrato nell’atto di proclamazione degli eletti, indipendente dall’attivazione dei mezzi di tutela all’uopo normalmente preordinati, nel rispetto delle regole che li disciplinano – può essere riconosciuta entro limiti estremamente ristretti: essenzialmente, cioè, quando esso emerga ictu oculi dagli stessi dati contenuti nell’atto conclusivo del procedimento elettorale (sia cioè “interno” ad esso) e non si rifletta sull’individuazione dei candidati eletti quale risulta dall’atto di proclamazione.

Quando, invece, il preteso “errore materiale” sia “esterno”, desumibile cioè solo attraverso il raffronto tra i dati contenuti nell’atto di proclamazione degli eletti ed i verbali (ovvero i relativi allegati) delle sezioni, ed attenga al procedimento di sintesi ed elaborazione (delle risultanze delle operazioni di voto, quali registrate nei verbali di sezione) propria del provvedimento conclusivo del procedimento elettorale, ovvero si rifletta sul procedimento logico-deduttivo funzionale alla individuazione dei candidati eletti, eventualmente in funzione conservativa del risultato elettorale (ma attraverso un percorso diverso, anche nei dati numerici di partenza, da quello posto originariamente a base dell’atto di proclamazione degli eletti), esso non potrebbe assumere rilevanza, nemmeno in funzione paralizzatrice dell’azione della parte ricorrente principale, se non mediante la sua deduzione ad oggetto di una apposita “contro-domanda”, quale può essere tipicamente formulata, nel processo amministrativo, mediante il ricorso incidentale.

Del resto, buona parte dei vizi deducibili nell’ambito di un giudizio elettorale può essere qualificata come scaturente da un mero “errore materiale” (si pensi agli errori di conteggio dei voti ecc.), senza che sia mai stato contestato che la loro emersione, ai fini correttivi del risultato elettorale, richieda il rituale esperimento dell’azione impugnatoria (in chiave principale o incidentale, a seconda della posizione processuale del soggetto proponente e dell’interesse perseguito): né, da questo punto di vista, rileva la sequenza procedimentale nella quale il preteso “errore” si innesta, se cioè inerente alla fase di travaso dei dati elettorali dai verbali di sezione al verbale dell’ufficio elettorale centrale ovvero a quella, antecedente, di conteggio dei voti e della loro trasposizione nei verbali di sezione.

Che, poi, il preteso “errore materiale” concerna lo stesso segmento logico o procedimentale interessato dalle censure attoree – nella specie, la determinazione della base di calcolo per la verifica del raggiungimento, da parte delle liste collegate al candidato Sindaco non eletto, della soglia del 50% di cui all’art. 73, comma 10, secondo periodo d.lvo n. 267/2000 – non elimina la necessità che, affinché abbia rilevanza ai fini dell’esito del calcolo (nel senso di orientarlo in senso contrario alla direzione utile alla parte ricorrente principale, neutralizzando la discrepanza numerica che consentirebbe il raggiungimento di quella soglia), esso sia dedotto ad oggetto di un apposito ricorso incidentale dei soggetti controinteressati: il procedimento logico che il giudice deve seguire, al fine di verificare la fondatezza delle censure di parte ricorrente principale, è infatti non solo delimitato da queste ultime, ma anche dai dati recepiti con il provvedimento impugnato principaliter, nella misura in cui non siano ritualmente contestati dalle parti (nel perseguimento del rispettivo interesse processuale), i quali quindi non possono essere modificati ex officio (anche su sollecitazione della parte resistente ma non formalizzata con un ricorso incidentale) dal giudice amministrativo, nemmeno in funzione della verifica dell’interesse a ricorrere della parte ricorrente (ergo, del superamento da parte sua della cd. prova di resistenza).

2.5. Né, al fine di sorreggere la conclusione cui è pervenuto in rito il giudice di primo grado, potrebbe evidenziarsi, come esso fa con la sentenza appellata, che “se si ritenesse che il giudice nella sua doverosa attività valutativa pregiudiziale non potesse tener conto dell’errore materiale trasfuso nel verbale dell’Ufficio centrale elettorale, la sua pronuncia, in quanto fondata su una svista chiaramente verificabile dal confronto dei verbali sezionali e delle tabelle di scrutinio, sarebbe inevitabilmente affetta da abnormità ed iniquità, perché darebbe accesso ad una posizione non meritevole di tutela ed in contrasto con il principio di strumentalità delle forme, per il quale non può essere data rilevanza alle irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale”: i principi enucleati nella sentenza appellata, per quanto apprezzabili su un piano di “politica giudiziaria”, devono essere contemperati con altri, ugualmente meritevoli di tutela, attinenti al rispetto delle regole dettate dal codice di rito per la delimitazione dell’oggetto del giudizio, la cui valenza non ha carattere meramente processuale, ma si correla, oltre che alla salvaguardia del principio del contraddittorio e di tutela del diritto di difesa, dei valori della certezza e stabilità dei risultati elettorali, che sarebbero compromessi da una lettura “allargata”, nei termini prospettati dal giudice di primo grado, del concetto di “errore materiale” emendabile a prescindere dal rigoroso rispetto degli oneri processuali funzionali alla corretta perimetrazione del thema decidendum.

2.6. La sentenza appellata deve quindi essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale.

3. Venendo all’esame dei profili di merito della controversia, come evincibili dai motivi di ricorso e riproposti dalla parte appellante all’attenzione del giudice di appello, ritiene il Collegio che il corretto ordine argomentativo preveda di: 1) focalizzare con precisione il contenuto delle censure attoree; 2) verificare ex ante l’ammissibilità delle stesse, alla luce dei rilievi di inammissibilità formulati già in primo grado dalla parte appellata (ma ritenuti infondati dal giudice di primo grado, che ha anche proceduto all’espletamento di una apposita verificazione al fine di valutare, pressoché “a tutto campo”, la fondatezza delle censure attoree) e riproposti in appello, mediante apposito gravame incidentale condizionato; 3) accertare se, ed in quale misura, le stesse trovino riscontro nelle risultanze della verificazione disposta dal giudice di primo grado con l’ordinanza istruttoria n. 575/2017, estrapolando dal materiale istruttorio utile ai fini della decisione quello che, pur acquisito al giudizio di primo grado per il tramite del citato esperimento istruttorio, non sia immediatamente riconducibile alle allegazioni formulate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e quindi, nel rispetto del principio dispositivo, non sia utilizzabile ai fini della decisione.

Deve peraltro rilevarsi che il tracciato ordine espositivo delle ragioni della decisione si discosta dalla prospettazione della parte appellante principale, che attribuisce rilievo centrale e globale alle risultanze della verificazione, ponendo in secondario piano la verifica della loro congruenza con i motivi del ricorso originario: verifica che è invece indispensabile, come appena detto, al fine di assicurare la coerenza della decisione con il principio di corrispondenza tra domanda e decisumex art. 112 c.p.c..

4. Come già accennato, l’obiettivo probatorio perseguito dalla parte ricorrente attiene alla dimostrazione dell’errore commesso nella distribuzione dei seggi consiliari disponibili tra schieramento di maggioranza e schieramento di minoranza, in quanto falsato dalla erronea attribuzione, alle liste collegate al Sindaco eletto al secondo turno, sig. Pierluigi Biondi, del cd. premio di maggioranza: attribuzione che avrebbe invece dovuto trovare ostacolo nel raggiungimento al primo turno, da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Americo Di Benedetto, della soglia del 50% dei voti validi.

Il thema probandi viene ulteriormente articolato dalla parte appellante in due versanti tematici: in base al primo, l’Ufficio Elettorale Centrale avrebbe assunto a base delle sue determinazioni un numero di voti validi superiore a quello reale; in base al secondo, esso avrebbe attribuito al gruppo di liste collegato al candidato Sindaco Americo Di Benedetto un numero di voti inferiore rispetto a quello realmente conseguito.

Quanto invece alla natura degli errori contestati, ed incidenti nei sensi illustrati sul risultato elettorale, la stessa viene descritta dalla parte ricorrente come consistente, in alcuni casi, nella errata compilazione dei verbali delle operazioni elettorali, in altri, nell’errato scrutinio di alcune schede elettorali.

5.1. Ebbene, un primo gruppo di doglianze attiene alla prima casistica ed è relativo alle sezioni n. 32, 62, 64, 73 e 75.

Mediante la loro proposizione, la parte appellante si prefigge di dimostrare che il totale dei voti di lista non assegnati e/o dei voti ai candidati alla carica di sindaco erroneamente assegnati è pari a 54, superiore cioè al numero di voti, pari a 41, che, se correttamente assegnati alle liste di candidati collegate al candidato alla carica di Sindaco Americo Di Benedetto (oggi pari a 19.479) e/o sottratti al totale dei voti validi (oggi pari a 39.039), consentirebbero alle predette liste di candidati di superare il 50% dei voti validi e così evitare l’assegnazione del premio di maggioranza in favore delle liste di candidati collegati al Sindaco eletto Pierluigi Biondi.

5.2. Iniziando (seguendo l’ordine attoreo) dalla sezione n. 73, deduce in particolare la parte appellante che non risultano attribuiti n. 32 voti alle liste di candidati o altrimenti risultano assegnati n. 32 voti in più ai candidati alla carica di Sindaco: tale conclusione viene desunta dal fatto che, alla stregua del verbale della suddetta sezione e delle tabelle riepilogative, il numero dei votanti è pari a 870 (pag. 27), la somma delle schede bianche e delle schede nulle è pari a 23 (pur non risultando compilate le pagine 33 e 34, il dato è riportato nel riepilogo dello scrutinio contenuto a pagina 95), il numero delle schede contenenti voti validi è pari a 847 (dato che si ottiene sommando i voti validi ottenuti da tutti i candidati alla carica di Sindaco riportati a pagina 49, essendo dovuto ad un errore aritmetico il dato di 870 ivi presente), ed il numero delle schede contenenti voti espressi in favore del solo candidato alla carica di Sindaco è pari a 21 (pagina 49 e pagina 95).

Ebbene, prosegue la parte appellante, sottraendo dal numero delle schede contenenti voti validi (pari a 847) il numero delle schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla

carica di Sindaco (pari a 21), il numero dei voti assegnati alle liste di candidati avrebbe dovuto essere pari a 826, mentre l’esame delle pagine 50, 51 e 95, nonché delle tabelle di riepilogo, permette di appurare che risultano assegnati 794 voti alle liste di candidati, con conseguente mancata assegnazione di 32 voti di lista o maggiore erronea assegnazione di voti ai candidati alla carica di Sindaco.

Analoga doglianza viene formulata con riferimento alla sezione n. 75, nella quale non risulterebbero attribuiti n. 5 voti alle liste di candidati.

Deduce infatti la parte appellante che dall’esame del verbale e delle tabelle riepilogative emerge che il numero dei votanti è pari a 861 (pag. 27), la somma delle schede bianche e delle schede nulle è pari a 27 (pagine 33, 34 e 95), ed il numero delle schede contenenti voti espressi in favore del solo

candidato alla carica di Sindaco è pari a 19 (pagina 49 e pagina 95), per cui, sottraendo dal numero dei votanti (pari a 861) le schede nulle e bianche (pari a 27) e le schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla carica di Sindaco (pari a 19), il numero dei voti assegnati alle liste di candidati avrebbe dovuto essere pari a 815, laddove l’esame delle pagine 50, 51 e 95, nonché delle tabelle di riepilogo, permette di appurare che risultano assegnati 810 voti alle liste dei candidati, con conseguente mancata assegnazione di 5 voti di lista.

5.3. Le censure sono sicuramente ammissibili, in quanto, oltre ad essere compiutamente definite da un punto di vista descrittivo, compresa l’indicazione numerica dei vizi lamentati, si incentrano su discrasie emergenti dai verbali delle sezioni menzionate, atte a rendere complessivamente inattendibile il dato, da essi emergente, relativo al numero dei voti di lista (rilevante al fine di determinare il raggiungimento, da parte della coalizioni delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto, del quorum del 50% dei voti validi) ovvero, simmetricamente, quello relativo al numero complessivo di voti validi espressi a favore dei candidati alla carica di Sindaco.

5.4. Il T.A.R., con la citata ordinanza istruttoria n. 575/2017, ha disposto, sul tema sollevato dalla parte ricorrente con le censure in esame e con riferimento alle predette sezioni, il seguente accertamento, demandato all’organo verificatore prefettizio: “1) acquisire le tabelle di scrutinio e le schede elettorali (valide e nulle); 2) verificare il numero totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati alla carica di Sindaco; 3) verificare il numero totale dei voti di lista validi attribuiti alle liste dei candidati; 4) ripetere lo scrutinio, specificando il criterio seguito per la riassegnazione dei voti”.

Prima di analizzare i risultati della verificazione, ed al fine di definire i limiti in cui sono rilevanti ai fini del giudizio, alla stregua del programma decisorio dianzi tracciato, deve osservarsi che, con le censure in esame, la parte appellante non contesta il dato complessivo relativo ai voti validi, ma solo la modalità di ripartizione degli stessi tra i voti assegnati ai soli candidati alla carica di Sindaco e quelli assegnati (anche) alle liste, in vista, evidentemente, dell’obiettivo di incrementare il numero di voti assegnati al raggruppamento riconducibile al candidato Sindaco Di Benedetto: ne consegue che le risultanze della verificazione possono essere valorizzate, ai fini del decidere, nei limiti in cui siano riconducibili alle allegazioni attoree, come dianzi enucleate.

Tanto premesso, le operazioni di verificazione hanno dato luogo ai seguenti sintetici risultati, per quanto di interesse ai fini della definizione del giudizio:

Sezione n. 73.

Totale dei voti validi per i candidati alla carica di Sindaco risultante dalla verifica 846, a fronte degli 847 risultanti dal verbale di sezione; B) Totale dei voti alle liste risultante dalla verifica 827, a fronte dei 794 risultanti dal verbale; C) Totale dei voti attribuiti alle liste collegate al candidato Sindaco Americo Di Benedetto risultanti dalla verifica 363, a fronte dei 352 risultanti dal verbale.

Ebbene, come anticipato, deve in primo luogo osservarsi che il dato relativo ai voti validi, non costituendo direttamente oggetto delle censure della parte appellante, non è modificabile, nemmeno quale conseguenza della rivalutazione delle schede nulle effettuata dal verificatore, allorché, in particolare, ha attribuito n. 2 schede al candidato Sindaco Biondi ed a liste facenti parte del relativo raggruppamento e n. 4 schede al Sindaco Di Benedetto ed alla lista PD, facente parte del relativo raggruppamento.

Per quanto concerne, invece, la ripartizione dei voti validi, la verificazione ha consentito di pervenire alla determinazione di 363 voti attribuiti al raggruppamento riconducibile al candidato Di Benedetto.

Da tale numero devono essere tuttavia escluse le 4 schede dichiarate nulle dal seggio ed attribuite dal verificatore al suddetto raggruppamento, con la conseguenza che il risultato finale dei voti espressi a favore delle suddette liste nella sezione n. 73, rilevante ai fini del giudizio, è pari a 359, con uno scarto positivo di 7 unità rispetto al numero (352) indicato nel verbale.

Sezione n. 75.

Per tale sezione, i risultati della verificazione sono così sintetizzabili:

Totale dei voti validi per i candidati alla carica di Sindaco acquisito in sede di verificazione 846, rispetto agli 833 voti risultanti dal verbale di sezione; B) Totale dei voti alle liste risultante dalla verificazione 819, a fronte degli 810 risultanti dal verbale; C) Totale dei voti attribuiti alle liste collegate al candidato Sindaco Americo Di Benedetto risultanti dalla verificazione 399, a fronte dei 390 risultanti dal verbale.

Anche in relazione alla sezione n. 75, deve ribadirsi che il numero dei voti validi per i candidati Sindaco, quale risultante dal verbale, non è modificabile ai fini del presente giudizio.

Anche in questo caso, inoltre, deve rilevarsi che i risultati esposti discendono da una attività del verificatore, consistente nel riesame delle schede nulle (e risoltosi in alcuni casi nella validazione della scheda, in altri nella conferma del giudizio di nullità del seggio elettorale), esulante da qualsivoglia collegamento con le censure attoree, con le quali è stata lamentata esclusivamente l’incertezza, determinata dai dati contraddittori e/o incompleti del verbale di sezione, caratterizzante il numero dei voti validi a favore dei soli candidati alla carica di Sindaco e quello dei voti assegnati (anche) alle liste.

Ne consegue che i risultati delle operazioni di verificazione possono essere recepiti dal collegio, ai fini del decidere, al netto degli esiti del riesame operato dall’organo verificatore con riferimento alle schede nulle, ovvero verificando il numero dei voti validi spettanti alle liste collegate al candidato Sindaco Americo Di Benedetto: in particolare, a tal fine, non può tenersi conto delle 7 schede considerate nulle dal seggio ed attribuite dal verificatore alle liste predette.

Sulla base dei criteri illustrati, il numero di voti a favore delle liste raggruppate intorno al candidato Sindaco Di Benedetto deve essere quindi considerato, ai fini del decidere, pari a 392, a fronte dei 390 voti determinati dal seggio.

5.5. Con riferimento alla sezione n. 64, deduce la parte appellante che non risultano attribuiti n. 2 voti alle liste di candidati o altrimenti risultano assegnati n. 2 voti in più ai candidati alla carica di sindaco.

Essa deduce infatti che l’esame del verbale e delle tabelle riepilogative permette di appurare che il numero dei votanti è pari a 760 (pag. 95; a pagina 27 è riportato erroneamente il numero degli aventi diritto al voto, pari a 973, corrispondente infatti all’analogo dato contenuto a pagina 10), la somma delle schede bianche e delle schede nulle è pari a 23 (pagine 33, 34 e 95), ed il numero delle schede contenenti voti espressi in favore del solo candidato alla carica di sindaco è pari a 15 (pagina 49 e pagina 95), per cui, sottraendo dal numero dei votanti (pari a 760) le schede nulle e bianche (paria 23) e le schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla carica

di Sindaco (pari a 15), il numero dei voti assegnati alle liste di candidati avrebbe dovuto essere pari a 722, mentre l’esame delle pagine 50, 51 e 95, nonché delle tabelle di riepilogo, permette di appurare che risultano assegnati 720 voti alle liste dei candidati, con conseguente mancata assegnazione di 2 voti di lista o maggiore assegnazione di voti ai candidati alla carica di Sindaco.

Con riferimento alla sezione 32, deduce analogamente la parte appellante che non risultano attribuiti n. 13 voti alle liste di candidati o altrimenti risultano assegnati n. 13 voti in più ai candidati alla carica di Sindaco.

L’esame del verbale e delle tabelle riepilogative permette infatti di appurare che il numero dei votanti è pari a 902 (pur non risultando compilata la pagina 27, il dato è presente a pagina 48, in cui è dato atto che il numero delle schede scrutinate è pari a 902, e a pagina 95), la somma delle schede bianche e delle schede nulle è pari a 36 (pagine 33, 34 e 95), ed il numero delle schede contenenti voti espressi in favore del solo candidato alla carica di Sindaco è pari a 19 (pagina 49 e pagina 95), per cui, sottraendo dal numero dei votanti (pari a 902) le schede nulle e bianche (pari a 36) e le schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla carica di Sindaco (pari a 19), il numero dei voti assegnati alle liste di candidati avrebbe dovuto essere pari a 847, laddove l’esame delle pagine 50, 51 e 95, nonché delle tabelle di riepilogo, permette di appurare che risultano assegnati 834 voti alle liste dei candidati, con conseguente mancata assegnazione di 13 voti di lista o maggiore assegnazione di voti ai candidati alla carica di Sindaco.

5.6. Le censure, per le stesse ragioni già illustrate con riferimento alle sezioni n. 73 e n. 75, devono essere considerate ammissibili, perché rispondenti ai necessari requisiti di precisione e concretezza probatoria.

5.7. Il T.A.R. con l’ordinanza n. 575/2017, sulle questioni sollevate con le censure suindicate, ha disposto l’espletamento, mediante verificazione, dei seguenti accertamenti: 1) acquisire le tabelle di scrutinio e le schede elettorali (valide e nulle); 2) verificare il numero totale dei votanti; 3) verificare il numero totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati alla carica di Sindaco; 4) verificare il numero totale dei voti di lista validi attribuiti alle liste dei candidati; 5) ripetere lo scrutinio, specificando il criterio seguito per la riassegnazione dei voti”.

Le operazioni di verificazione hanno dato luogo ai seguenti risultati, rilevanti ai fini della definizione del giudizio, alla stregua del principio dispositivo:

Sezione n. 64.

A) Totale dei voti validi per i candidati alla carica di Sindaco risultanti dalla verificazione 745, a fronte dei 738 voti risultanti dal verbale; B) Totale dei voti alle liste risultanti dalla verificazione 728, a fronte dei 720 voti risultanti dal verbale; C) Totale dei voti attribuiti alle liste collegate al candidato Sindaco Americo Di Benedetto risultanti dalla verificazione 451, a fronte dei 445 risultanti dal verbale.

Sezione n. 32.

B) Totale dei voti validi per i candidati alla carica di Sindaco risultanti dalla verificazione 880, a fronte degli 866 voti risultanti dal verbale; B) Totale dei voti alle liste risultanti dalla verificazione 850, a fronte degli 834 voti risultanti dal verbale; C) Totale dei voti attribuiti alle liste collegate al candidato Sindaco Americo Di Benedetto risultanti dalla verificazione 403, a fronte dei 399 risultanti dal verbale.

Ebbene, con riguardo alla sezione n. 64, premessa l’incontestabilità del dato relativo ai voti validi risultanti dal verbale, dal numero di voti assegnati dal verificatore alle liste raggruppate intorno al candidato Sindaco Di Benedetto, pari a 451, deve sottrarsi una scheda nulla e riqualificata come valida dal verificatore, che ne ha desunto un voto a favore delle liste predette, non essendo ravvisabile alcuna conforme censura della parte appellante: lo scarto dei voti a favore delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto, rilevante ai fini del giudizio, è quindi pari a 5.

Con riferimento alla sezione n. 32, incontestato il numero dei voti validi, per quanto già detto, il numero di voti a favore delle liste riconducibili al candidato Sindaco Di Benedetto determinato dal verificatore, pari a 403, deve essere decurtato di tre voti, risultanti dalla riqualificazione da parte dell’organo prefettizio di altrettante schede considerate nulle dal seggio.

Ne consegue che, relativamente alla suddetta sezione, il numero dei voti spettanti alle liste predette deve essere considerato pari, ai fini del decidere, a 400, a fronte dei 399 voti determinati dal seggio.

5.8. Con riferimento alla sezione n. 62, deduce invece la parte appellante che non risultano attribuiti almeno n. 2 voti alla lista “Cambiare Insieme”, facente parte delle liste di candidati collegate al candidato alla carica di Sindaco Americo Di Benedetto: l’esame del verbale e delle tabelle riepilogative permette infatti di appurare che il numero dei voti di preferenza ottenuti dai candidati di sesso maschile alla carica di consigliere appartenenti alla predetta lista, Sig.ri Lelio De Santis, Pasquale Corriere e David Filieri, è complessivamente pari a 29, con ulteriori 15 preferenze ottenute da candidati di sesso femminile (pagina 61), mentre il numero dei voti assegnati alla lista “Cambiare Insieme” è pari a 25 (pur non risultando compilate le pagine 50 e 51, il dato si rinviene nella stessa pagina 61, che contiene uno spazio per l’indicazione dei voti di lista validi, nonché nella tabella riepilogativa), per cui, considerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, d.p.r. 132/1993, qualora risulti assegnato un voto di preferenza in favore di un candidato alla carica di consigliere deve essere assegnato anche il voto alla lista di appartenenza del candidato votato e che, ai sensi dell’art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza, all’assegnazione di 29 voti di preferenza in favore di candidati di sesso maschile appartenenti alla lista “Cambiare Insieme” avrebbe dovuto corrispondere l’assegnazione quantomeno di 29 voti in favore della lista medesima.

5.9. La censura, deve preliminarmente osservarsi, è senz’altro ammissibile, essendo puntualmente definita nei suoi termini oggettivi e suffragata da sufficienti elementi di prova, quali evincibili dallo stesso verbale di sezione e dalle discrasie che lo connotano.

5.10. Il T.A.R., con riferimento alla doglianza appena citata, ha disposto che la verificazione avesse ad oggetto il seguente accertamento: “1) acquisire le tabelle di scrutinio e le schede elettorali (valide e nulle); 2) ripetere lo scrutinio esclusivamente per procedere alla riassegnazione dei voti alla lista “Cambiare insieme”, indicando il criterio seguito”.

Le operazioni di verificazione, per quanto concerne la sezione in questione, hanno confermato, all’esito del rinnovato scrutinio delle schede valide e nulle, il risultato di 25 schede recanti il voto a favore della lista “Cambiare Insieme”, con la conseguenza che la censura in esame deve essere respinta.

5.11. Devono adesso esaminarsi le censure intese a contestare direttamente (e non sulla scorta delle allegate discrasie inerenti ai verbali) la correttezza delle operazioni di scrutinio, a cominciare da quella con la quale viene dedotto che i presidenti di seggio delle sezioni 36, 50, 63, 65, 66 e 67, con riferimento alle manifestazioni di voto con le quali gli elettori avevano votato più liste, ma avevano assegnato la preferenza ad un candidato o più candidati (di sesso differente) appartenenti a una sola delle liste votate, non hanno provveduto ad assegnare voti validi in favore delle singole liste facenti parte del gruppo di liste di candidati collegati al candidato alla carica di sindaco Americo Di Benedetto.

Tale interpretazione, deducono gli appellanti, contrasta con il disposto dell’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570/1960, secondo il quale “se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati”.

Con ulteriore doglianza, relativa alle medesime sezioni, gli appellanti allegano che, nei casi in cui l’elettore aveva espresso il nominativo di uno o due candidati di differente sesso in spazi non corrispondenti a quelli posti di fianco ai simboli delle liste di candidati di loro appartenenza, senza aver votato alcuna lista di candidati, i presidenti di seggio non avevano provveduto ad assegnare né voti di preferenza in favore di singoli candidati alla carica di consigliere, né i corrispondenti voti

validi in favore delle singole liste facenti parte del gruppo di liste di candidati collegati

al candidato alla carica di sindaco Americo Di Benedetto.

Le surriportate censure sono senz’altro inammissibili, difettando, in primo luogo, della puntuale indicazione del numero di schede cui si riferirebbero i vizi lamentati: invero, come statuito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5345 del 22 settembre 2011), “nel giudizio elettorale, il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova è da considerarsi attenuato, ancorché si richieda sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime”.

5.12. Con ulteriore censura, gli odierni appellanti allegano che, nelle sezioni elettorali nn. 63, 65, 66 e 67, si è verificato il seguente errore di scrutinio: il sig. Fernando (recte, Franco) Galletti, candidato consigliere nella lista “Democratici e Socialisti per L’Aquila e Frazioni”, collegata al candidato alla carica di Sindaco Americo Di Benedetto, ha attestato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nella veste di candidato nonché di rappresentante di lista presso le sezioni n. 63 e n. 65:

a) che non sono state assegnati né voti di preferenza in favore dello stesso, né voti alla lista di appartenenza, con riferimento, rispettivamente, a nn. 13, 11, 11 e 12 schede contenenti l’indicazione del voto di preferenza in favore del dichiarante e/o del dichiarante e di altro candidato consigliere di sesso femminile, senza indicazione di alcun contrassegno di lista;

b) che non sono stati assegnati voti alla lista di appartenenza del dichiarante presenti in schede contenenti il voto in favore di due liste, fra le quali quella dei “Democratici e Socialisti per L’Aquila e Frazioni”, e il voto di preferenza in favore del dichiarante.

Espongono altresì gli appellanti che la doglianza trova riscontro nel fatto che il dichiarante, nella veste di rappresentante di lista presso la sezione n. 63, dopo aver contestato specificamente il suddetto errore con riferimento a n. 3 schede, ha fatto inserire a verbale la seguente dichiarazione: “il sig. Galletti contesta tutti i voti a lui non attribuiti poiché il nome del candidato non essendo apposto sul giusto simbolo ma su un simbolo simile non gli è stato attribuito”.

5.13. Il T.A.R., in relazione alla censura suindicata, ha disposto che il verificatore investito con l’ordinanza n. 575/2017 procedesse ai seguenti accertamenti:

1) acquisire le tabelle di scrutinio, le schede elettorali (valide e nulle);

2) verificare:

a) quante sono e come sono state computate le schede recanti l’indicazione del voto di preferenza in favore di Franco Galletti e/o di Franco Galletti e di altro candidato consigliere di sesso femminile, senza indicazione di alcun contrassegno di lista;

b) quante sono e come sono state computate le schede contenenti voti, espressi in favore di due liste, tra le quali quella dei “Democratici e socialisti per L’Aquila e frazioni” collegata al candidato sindaco Di Benedetto e il voto di preferenza in favore del candidato consigliere comunale Franco Galletti;

3) ripetere lo scrutinio, specificando il criterio seguito per la riassegnazione dei voti.

5.14. Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che la censura è inammissibile relativamente al profilo sub b), essendo carente della indicazione del numero di schede oggetto di contestazione, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale dianzi citato.

La censura è invece ammissibile con riferimento al profilo sub a), essendo sufficientemente specifica, da un punto di vista contenutistico, e suffragata dalla citata dichiarazione sostitutiva.

5.15. Iniziando dalla sezione n. 63, il verificatore ha riscontrato, tra le schede considerate nulle dal seggio, n. 2 schede corrispondenti alla fattispecie descritta, ovvero:

– scheda B, recante due segni di croce su Benvenuto presente e su Democratici e socialisti, nonché, nel riquadro di Benvenuto presente, la scritta Biondi, la quale – osserva il verificatore – appare come rafforzativo del Sindaco; infine, nel riquadro di Democratici e socialisti è apposta una preferenza correttamente espressa per Galletti.

A supporto delle sue conclusioni, il verificatore richiama il disposto dell’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570/1960, ai sensi del quale “se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati”: esso quindi ha correttamente considerato il voto valido per il candidato sindaco Biondi e la lista Democratici e socialisti, così come la preferenza per Franco Galletti.

– scheda E, recante un segno di croce su sindaco Silveri e due segni di croce su Democratici e socialisti e su Riscatto popolare, nonché, nel riquadro di Riscatto popolare, il nome e cognome del Sindaco, che viene inteso come rafforzativo; infine, nel riquadro di Democratici e socialisti, sono apposte correttamente due preferenze di cui una per Galletti.

Ai sensi della già citata disposizione, il verificatore ha considerato il voto valido per sindaco Silveri e lista Democratici e socialisti così come la preferenza per Franco Galletti.

Per contro, il verificatore ha correttamente confermato la nullità sancita dal seggio relativamente alla scheda C, senza segno di croce e con due preferenze apposte nel riquadro di Forza Italia ma per candidati non appartenenti a tale lista. In questa scheda, precisa il verificatore, si rinviene una preferenza per Galletti, non valida.

Deve osservarsi che, sebbene la scheda in questione corrisponda astrattamente alla fattispecie dedotta con la censura in esame, è evidente l’equivocità della manifestazione di voto con essa espressa, venendo in rilievo preferenze apposte accanto a simboli di liste diverse da quella cui appartiene il candidato destinatario del voto di preferenza.

Tra le schede valide, invece, il verificatore ne ha riscontrate n. 15 recanti la preferenza per Galletti ma considerata nulla/inefficace dal verificatore: in relazione alle stesse, che non vengono in rilievo agli effetti modificativi del risultato elettorale essendo estranee alla domanda di parte appellante (oltre che contrarie all’interesse dalla stessa perseguito), non si pone alcuna necessità di verificarne l’incidenza causale sul risultato elettorale, nessuna corrispondendo peraltro alla fattispecie indicata dai ricorrenti (concernente, si ripete, la mancata assegnazione di voti di preferenza in favore del candidato Galletti ed alla lista di appartenenza, sulla scorta di schede contenenti l’indicazione del voto di preferenza in favore del dichiarante e/o del dichiarante e di altro candidato consigliere di sesso femminile, senza indicazione di alcun contrassegno di lista).

Per quanto concerne, invece, le schede valide recanti riferimenti al candidato Galletti e la preferenza validamente espressa per il suddetto, il verificatore ne ha conteggiate n. 48, inferiore alle n. 50 preferenze assegnate al candidato come da verbale: ne consegue che non risulta verificata la fattispecie di cui al capo di censura sub a), difettando, in relazione ad esse, la fattispecie dedotta dalla parte appellante, relativa a schede recanti la preferenza a favore del candidato Galletti, non assegnata dal seggio al medesimo né alla lista di appartenenza.

In conclusione, poiché dal verbale si evince l’attribuzione di n. 50 voti di preferenza a favore del candidato Galletti e n. 72 voti per la lista di appartenenza dello stesso, il risultato elettorale di sezione deve essere modificato nel senso che a questi ultimi devono essere aggiunte le due schede considerate nulle dal seggio ma validate dal verificatore, per un risultato finale di n. 74 voti alla lista di appartenenza del candidato Galletti.

Parallelamente, peraltro, poiché il numero di voti validi per i candidati alla carica di Sindaco della sezione è strettamente correlato al numero delle schede nulle, il primo deve essere incrementato, quale automatica conseguenza del rilievo suindicato, di 2 unità.

5.16. Per quanto riguarda la sezione n. 65, deve rilevarsi che, tra le schede nulle, il verificatore non ne ha rinvenuta alcuna recante riferimenti al candidato Galletti, quindi ipoteticamente riconducibile alla doglianza de qua, nei limiti della sua ammissibilità come dianzi indicati.

Quanto invece alle schede valide, il rinnovato scrutinio delle stesse operato dal verificatore non ha fatto emergere un numero di schede, recanti la preferenza validamente espressa a favore del candidato Galletti, che non siano state conteggiate come tali dal seggio: basti considerare che, a fronte di 28 preferenze assegnate dal seggio, il verificatore ne ha conteggiate 27.

Come innanzi evidenziato, quindi, non risulta verificata la fattispecie di cui al capo di censura sub a), difettando, in relazione ad esse, la fattispecie dedotta dalla parte appellante, relativa a schede recanti la preferenza non assegnata dal seggio al candidato Galletti né alla lista di appartenenza.

5.17. Venendo adesso alla sezione n. 66, ed iniziando dalle schede nulle, il verificatore non ha rinvenuto alcuna scheda recante l’espressione della preferenza a favore del candidato Galletti riconducibile alla fattispecie dedotta con la censura in esame e suscettibile, alla stregua della doglianza in esame, di essere considerata valida (in particolare, il verificatore ha rinvenuto una sola scheda con segno di croce su due liste diverse e preferenze espresse correttamente per due liste tra cui una con preferenza a Galletti, confermata nulla in quanto la volontà dell’elettore non è chiara, ed una ulteriore scheda senza segni di croce ma con preferenze espresse in due riquadri diversi, tra cui una preferenza per Galletti, la cui nullità è stata ugualmente confermata in quanto la volontà dell’elettore non è chiara).

Lo scrutinio delle schede valide rinnovato dal verificatore ha invece fatto emergere n. 65 schede di preferenza a favore del candidato Galletti (tra cui n. 14 schede recanti l’indicazione del voto di preferenza in favore di Franco Galletti e/o di Franco Galletti e di altro candidato consigliere di sesso femminile, senza indicazione di alcun contrassegno di lista), esattamente conforme al numero di voti di preferenza assegnati dal seggio, con la conseguenza che, anche con riferimento a tale sezione, non risulta verificata la fattispecie di cui al capo di censura sub a), difettando, in relazione ad essa, la fattispecie dedotta dalla parte appellante, relativa – si ripete – a schede recanti la preferenza a favore del candidato Galletti, non assegnata dal seggio al medesimo né alla lista di appartenenza.

In particolare, la mancata realizzazione della fattispecie descritta non consente di attribuire rilievo al conteggio dei voti a favore della lista di appartenenza del candidato Galletti operato dal verificatore, pari a n. 71 a fronte dei 70 voti assegnati come da verbale alla lista medesima.

5.18. Relativamente alla sezione n. 67, infine, il verificatore non ha riscontrato alcuna scheda tra quelle nulle recanti la preferenza per il candidato Galletti.

Per quanto concerne invece le schede valide, il verificatore ha riscontrato n. 59 voti di preferenza validamente espressi a favore di Galletti, a fronte dei n. 63 voti assegnati dal seggio: non risulta quindi verificata la fattispecie di cui al capo di censura sub a), difettando, in relazione ad esse, la fattispecie dedotta dalla parte appellante, incentrata sulla dedotta esistenza di schede recanti la preferenza a favore del candidato Galletti, non assegnata dal seggio al medesimo né alla lista di appartenenza.

5.19. Con ulteriore censura, deduce la parte appellante che, nella sezione n. 50, il sig. Luca Soccorsi, rappresentante della lista “Il Passo Possibile”, collegata al candidato alla carica di sindaco Americo Di Benedetto, afferma, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di ricordare che “nello spoglio delle schede elettorali: (i) non sono stati assegnati né voti di preferenza in favore di singoli candidati né voti di lista in favore delle liste a cui essi appartenevano con riferimento a numerose schede contenenti l’indicazione del voto di preferenza in favore di candidati alla carica di consigliere comunale senza indicazione di alcun contrassegno di lista; la maggior parte di tali schede sono state assegnate ai candidati alla carica di sindaco votati; (ii) non sono stati assegnati voti alle liste contenuti in schede contenenti il voto in favore di due o più liste, con indicazione di candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti ad una sola delle liste votate”.

Aggiunge la parte appellante che, nella sezione in parola, risultano essere state scrutinate n. 610 schede valide (pagg. 49 e 95 del verbale), ma il numero delle schede contenenti voti assegnati ai soli candidati alla carica di sindaco risultano essere pari a ben 63, ovverosia quasi all’11% del totale dei voti validi: tale dato, essa deduce, di per sé potrebbe non essere considerato significativo, ma lo diventa se lo si confronta con i dati degli ulteriori 80 uffici elettorali di sezione, nei quali la percentuale delle schede contenenti voti espressi per i soli candidati alla carica di Sindaco è pari al 2,09%, risultando essere in numero di 816 su un totale di 39.039 voti validi.

In tale ipotesi, deduce la parte appellante, la ripetizione dello scrutinio potrà essere limitata alla nuova valutazione delle sole schede contenute nel plico delle schede valide.

La censura deve essere dichiarata inammissibile, difettando della indicazione numerica puntuale delle schede oggetto di contestazione (genericamente definite “numerose”), costituente uno dei requisiti minimi perché possa essere considerata specificamente formulata, anche agli effetti della preliminare verifica della sua incidenza sul risultato elettorale complessivo e, quindi, della valutazione della ammissibilità del gravame.

In ogni caso, con riferimento alla suddetta sezione, il T.A.R. ha disposto il seguente incombente istruttorio:

1) acquisire i verbali, le tabelle di scrutinio e le schede elettorali (valide e nulle) e verificare:

a) quante sono e come sono state computate le schede contenenti l’indicazione del voto di preferenza in favore di candidati alla carica di consigliere comunale, senza indicazione di alcun contrassegno di lista;

b) quante sono e come sono state computate le schede contenenti il voto in favore di due o più liste, con indicazione di candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti ad una sola delle liste votate;

2) ripetere lo scrutinio, specificando il criterio seguito per la riassegnazione dei voti.

Ebbene, l’esito della verificazione ha fatto emergere le seguenti fattispecie riconducibili alle ipotesi descritte con la censura in esame:

– sono state rinvenute n. 133 schede, tutte confermate valide, con le casistiche specificate:

a) schede contenenti l’indicazione del voto di preferenza in favore di candidati alla carica di consigliere comunale, senza indicazione di alcun contrassegno di lista: 124;

b) schede contenenti il voto in favore di due o più liste, con indicazione di candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti ad una sola delle liste votate: 5 (dalle schede valide) + 1 (dalle nulle) + 3 contestate (dettagliate sopra), per un totale di 9 schede.

Ebbene, se si considera che il verificatore ha rilevato una discrepanza, tra i voti assegnati dal seggio alle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto (260) e quelli spettanti all’esito del rinnovato scrutinio (284), di 24 voti, mentre ha accertato l’esistenza di n. 124 schede astrattamente riconducibili alla censura di parte appellante, deve osservarsi che non risulta verificata la deduzione attorea, secondo cui “nello spoglio delle schede elettorali non sono stati assegnati né voti di preferenza in favore di singoli candidati né voti di lista in favore delle liste a cui essi appartenevano con riferimento a numerose schede contenenti l’indicazione del voto di preferenza in favore di candidati alla carica di consigliere comunale senza indicazione di alcun contrassegno di lista”: in particolare, risulta indimostrata l’incidenza causale delle schede caratterizzate nei termini allegati ai fini della determinazione della predetta discrepanza, con la conseguente riconducibilità della stessa a fattori diversi da quelli allegati dalla parte appellante.

5.20. Con ulteriore censura, concernente la sezione n. 32 (recte 36, come in occasione dell’udienza di discussione dinanzi al giudice di primo grado dalla difesa degli originari ricorrenti), deduce la parte appellante che il sig. Elia Serpetti, candidato alla carica di consigliere nella lista “Il Passo Possibile”, collegata al candidato alla carica di Sindaco Americo Di Benedetto, afferma, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di ricordare “di avere assistito allo scrutinio”, che “almeno 5 schede contenevano l’indicazione del voto di preferenza in favore del dichiarante senza indicazione di alcun contrassegno di lista”, con riferimento alle quali “non vi è stata assegnazione né del voto di preferenza in proprio favore, né del voto di lista in favore della lista “Il Passo Possibile”; inoltre, “non sono stati assegnati voti alla lista “Il Passo Possibile” contenuti in schede contenenti il voto in favore di due o più liste, delle quali quella de “Il Passo Possibile”, e il voto di preferenza per il dichiarante”.

La censura, con riferimento al suo secondo profilo, è affetta dal suindicato vizio di inammissibilità, conseguente alla sua genericità.

In relazione ad essa, comunque, il T.A.R. ha disposto il seguente incombente istruttorio:

1) acquisire le tabelle di scrutinio, i verbali e le schede elettorali (valide e nulle) ed accertare:

a) quante sono e come sono state attribuite le schede contenenti l’indicazione del voto di preferenza in favore del candidato consigliere comunale Elia Serpetti della lista “Il passo possibile” (collegata al candidato Sindaco Americo Di Benedetto), senza indicazione di alcun contrassegno di lista;

b) quante sono e come sono state attribuite le schede recanti il voto in favore di due o più liste, uno dei quali in favore della lista “Il passo possibile” e recanti, altresì, l’espressione del voto di preferenza in favore di Elia Serpetti.

2) ripetere lo scrutinio, specificando il criterio seguito per la riassegnazione dei voti”.

La verificazione ha attinto il seguente esito.

Tra le schede nulle, ne è stata rinvenuta dal verificatore una corrispondente alla deduzione attorea.

Si tratta in particolare della scheda C, recante un doppio segno di croce su Città Territorio L’Aquila e Il Passo Possibile, ma con preferenza correttamente apposta per il candidato Elia Serpetti.

La scheda in questione è stata considerata valida in sede di verificazione.

Lo scrutinio delle schede valide ha invece fatto emergere il seguente risultato:

– n. 38 schede recanti l’indicazione del voto di preferenza in favore di Elia Serpetti e/o di Elia Serpetti e di altro candidato consigliere di sesso femminile, senza indicazione di alcun contrassegno di lista;

– n. 0 schede contenenti voti, espressi in favore di due liste, tra le quali quella Il Passo Possibile collegata al candidato Sindaco Di Benedetto e il voto di preferenza in favore del candidato consigliere comunale Elia Serpetti.

Ebbene, non è dato sapere se le menzionate n. 38 schede siano state conteggiate dal seggio ai fini della determinazione dei 259 voti assegnati alla lista di appartenenza del candidato Serpetti: ne consegue la necessità di fare riferimento, al suddetto fine, ai risultato del rinnovato scrutinio operato dal verificatore, il quale è pervenuto alla determinazione di n. 260 voti a favore della lista predetta.

6. A conclusione dell’analisi svolta, deve rilevarsi che il numero corretto di voti a favore delle liste raggruppate intorno al candidato Sindaco Americo Di Benedetto, quale risultante dagli esiti della verificazione nei limiti della loro utilizzabilità ai fini del giudizio, è pari a n. 19.497, a fronte dei n. 19.479 risultanti dal verbale impugnato (ai quali devono quindi aggiungersi le n. 18 schede individuate nel corso dell’analisi che precede), mentre il numero dei voti validi espressi al primo turno è pari a n. 39.040: ne consegue che le liste predette non hanno raggiunto, al medesimo primo turno, la soglia (corrispondente a n. 19.520 voti) il cui superamento avrebbe impedito, ai sensi dell’art. 73, comma 10, d.lvo n. 267/2000, l’attribuzione del cd. premio di maggioranza alle liste riunite intorno al Sindaco eletto al turno di ballottaggio.

7. L’appello, quindi, deve essere respinto e confermata, sebbene con diversa motivazione e dispositivo, la sentenza appellata.

8. La complessità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma, sebbene con diversa motivazione e dispositivo reiettivo nel merito, la sentenza appellata.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore