Anatra zoppa, sentenza che farà giurisprudenza

La decisione del Consiglio di Stato sull’anatra zoppa aquilana. Le motivazioni alla base della decisione dei giudici.
È stata pubblicata ieri la sentenza del Consiglio di Stato che mette fine alle speranze del centrosinistra di sfilare a Pierluigi Biondi la poltrona di sindaco. Dopo la sentenza del Tar, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso “per difetto di interesse”, il Consiglio di Stato si è espresso nel merito, riconoscendo ai ricorrenti un numero di voti recuperati insufficienti a modificare gli equilibri in Consiglio comunale. Tra il riconteggio della Prefettura e le contestazioni al seggio 41, alla fine a fare la differenza è stato l’appello incidentale proposto dagli avvocati Raffaele Daniele e Pierluigi Daniele, con cui si è contestato il ricorso “esplorativo”, mentre “l’onere della prova” in giudizio spettava alle parti. Con l’aiuto dell’avvocato Raffaele Daniele, abbiamo cercato di capire quello che c’è dietro a una sentenza che farà giurisprudenza e sarà quindi di riferimento anche rispetto a futuri ricorsi di questo genere.
Anatra zoppa, il primo grado e la sentenza del Consiglio di Stato.
Già in primo grado, come spiegato dall’avvocato Daniele, era stato contestato il ricorso in sé perché ritenuto “esplorativo” in alcune parti. I giudici hanno comunque disposto la verifica, effettuata dalla Prefettura che sembrava dare ragione ai ricorrenti, ma a quel punto è emersa la questione del seggio 41 con l’errore materiale in fase di trascrizione, una “eccezione paralizzante” per il primo grado di giudizio. Da qui l’appello al Consiglio di Stato, in quanto secondo i ricorrenti la questione del seggio 41 non doveva essere trattata nello stesso giudizio, ma attraverso un appello incidentale da avanzare entro 15 giorni dal deposito del ricorso principale. Quindi ormai fuori tempo massimo.
Proprio qui si inserisce la stretegia decisiva dell’avvocato Daniele, che non si è limitato a produrre le memorie relative al procedimento, ma ha promosso un appello incidentale alla sentenza di primo grado, contestandola nella parte relativa al recupero dei 43 voti, in quanto emersi su base “esplorativa”, richiedendo il riconteggio sulla base di dichiarazioni giurate, senza indicare quanti e quali voti contestavano, derogando di fatto l’onere della prova (in capo alle parti) ai giudici, in quanto sono stati poi loro a fare l’attività istruttoria per il riconteggio, invece di procedere a mera verifica. Su questo filo giuridico si è di fatto giocata la sentenza.
Il Consiglio di Stato, infatti, sul seggio 41 ha dato ragione ai ricorrenti, in quanto effettivamente non poteva essere considerato in giudizio, ma è comunque risultata vincente la strategia dell’avvocato Daniele rispetto all’appello incidentale. Dei 43 voti “recuperati” dal centrosinistra, infatti, solo 18 (per i quali era stato fornito un pricicpio di prova) hanno superato la contestazione emersa proprio dall’appello incidentale “sull’onere della prova”. Soli 18 voti non sono risultati sufficienti al ribaltone e quindi l’anatra zoppa è saltata, questa volta definitivamente.
«È stato molto stimolante – ha commentato l’avvocato Raffaele Daniele ai microfoni del Capoluogo.it – potermi confrontare con alcuni tra i migliori avvocati del Paese su una questione giuridica così complessa e sono molto soddisfatto che il Consiglio di Stato abbia accolto nel merito, al di fuori delle questioni di mero fatto, tutte le argomentazione giuridiche che sono state prospettate sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello incidentale».