Antenna a Pagliare di Sassa: il Tar dice no alla rimozione

Antenna a Pagliare di Sassa, il Tar respinge il ricorso presentanto da un residente. No alla rimozione dell’antenna di telefonia mobile.
Nel ricorso al Tribunale amministrativo regionale si chiedeva di annullare il provvedimento che ha disposto l’installazione di antenne per telefonia mobile, nelle vicinanze del Progetto Case della frazione. Ricorso giudicato irricevibile dal Tar.
Come riporta Il Centro, il ricorrente, che si è avvalso dell’intervento ad adiuvandum del Comitato locale contro l’antenna, è proprietario di due fabbricati, siti nella zona in questione. L’uomo ha verificato che, nel luglio scorso, a 100 metri di distanza dagli stabili era stato insediato il cantiere. In seguito ha appreso che i lavori erano stati eseguiti con un provvedimento del 3 febbraio 2017, atraverso il quale un dirigente comunale, in considerazione dei pareri favorevoli, aveva dato l’ok al progetto, che prevedeva la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile. Progetto presentato da Vodafone, Wind, Telecom, H3G.
Si sono, quindi, costituiti il Comune, tramite il legale Antonio Orsini, il ministero per i Beni culturali, l’Arta e le aziende, chiedendo la bocciatura del ricorso.
Si legge nella motivazione del Tar: «Il ricorso risulta promosso contro i seguenti atti: la delibera del dicembre 2016, nella quale la giunta municipale ha approvato il programma annuale della telefonia mobile, l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata il 23 gennaio 2017 dal Comune dell’Aquila, e l’autorizzazione conclusiva del 3 febbraio 2017, pubblicata sull’albo pretorio. Pertanto, essendo stati i provvedimenti pubblicati sull’albo pretorio on line, non può che rilevarsi la tardività in cui è incorso il ricorrente, il quale, fin da tale pubblicazione, era stato posto nelle condizioni di conoscere la portata eventualmente lesiva degli stessi e di promuovere l’impugnativa. Si osserva, inoltre, che la suddetta antenna andava a sostituire un impianto provvisorio già esistente e autorizzato dal 2009».
Gli stessi giudici, riporta ancora Il Centro, affermano che la possibilità di un sito alternativo, avanzata da alcuni residenti e anche da consiglieri comunali, non può avere conseguenze dirette sull’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente, inoltre, nonostante abbia impugnato il parere dell’Arta, non ha fornito riscontri documentali in tal senso.