Il maltempo lascia i danni: quando l’assicurazione paga

Il giorno dopo la tremenda ondata di maltempo che ha colpito la costa d’Abruzzo si fa la conta dei danni. Chi paga? Non sempre basta l’assicurazione. I dettagli.
Sui social impazzano foto di automobili danneggiate. Grossi alberi e rami caduti in pieno su auto in sosta, finestrini e parabrezza completamente frantumati da enormi chicchi di grandine. Un evento atmosferico fuori dal comune: strade e abitazioni allagate dall’acqua piovana e da fiumi di fango, sale operatorie e parcheggi allagati all’Ospedale di Pescara, danni consistenti ad abitazioni e stabilimenti balneari, lungo la costa d’Abruzzo.
Danni che, ora, andranno riparati, ma come e soprattutto da chi? Per la stragrande maggioranza dei casi saranno i diretti interessati a dover preoccuparsi e occuparsi delle spese di ripristino del bene che ha subito il danno. Questo ad eccezione di due circostanze: qualora si dimostri che il bene danneggiato si trovasse in un’area carente di manutenzione da parte del Comune di competenza, o qualora il possessore del bene abbia stipulato una polizza assicurativa per danni da calamità.



Danni da maltempo, come funziona l’assicurazione
«L’unica assicurazione obbligatoria in Italia è quella per la responsabilità civile. Esistono, però, le CVT, ovvero delle garanzie aggiuntive che, (nel caso delle automobili ndr), gli automobilisti possono decidere di stipulare. La questione è semplice: se si opta per la stipula di questa garanzia aggiuntiva, regolata da una franchigia, allora si verrà rimborsati, altrimenti no», spiega a Il Capoluogo l’assicuratore Umberto Di Prospero. Inoltre, proprio in virtù della franchigia, c’è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato.
I numeri di coloro che inseriscono nelle coperture assicurative anche queste polizze aggiuntive – classificate come contratti di assicurazione Protezione Rischi, che vanno dall’incendio, al furto, alla collisione, fino, per l’appunto, al danno accidentale – sono in realtà bassi, «pochissimi stipulano questi contratti assicurativi. Stesso discorso vale per le abitazioni o per qualsiasi immobile privato: se c’è una copertura assicurativa sull’abitazione in questione, che comprenda danni da eventi atmosferici, ci sarà copertura, altrimenti no. Ed anche per gli immobili non sono affatto molte le assicurazioni regolarmente stipulate».
Per richiedere il risarcimento danni, qualora si fosse coperti attraverso una polizza aggiuntiva comprendente i fenomeni atmosferici, è sufficiente che «il danno sia stato causato da un fenomeno atmosferico a carattere straordinario. In questo caso specifico, la grandine è riuscita a rompere i parabrezza delle auto. Un danno di tale evidenza non incontrerà problemi nelle pratiche di risarcimento assicurative».



Danni da maltempo, il salvagente è lo stato di calamità
Il discorso cambia se, in considerazione di un danno che si configura come particolarmente elevato e diffuso, è l’Ente Regione a chiedere lo stato di calamità naturale. «A quel punto entra in gioco una diversa copertura, che chiama in causa la Regione prima e lo Stato poi. L’assicurazione, in questo caso, si scinde: si tratta, infatti, di un contratto privato tra le parti, contraente e assicuratore, ed entra in gioco se nella garanzia sottoscritta rientra la copertura in questione».