GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
Attualità
/
Copertina
/
L'Aquila
/

Trasferimento da Università di Tirana, Univaq condannata

15 luglio 2019 | 07:09
Share0
Trasferimento da Università di Tirana, Univaq condannata

Dall’Università di Tirana all’Ateneo aquilano: Univaq dice no al trasferimento ma il Tar dà ragione a uno studente

Una prima ordinanza dell’aprile scorso aveva accolto il ricorso presentato dai legali dello studente, avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, contro un primo diniego frapposto dall’Università dell’Aquila.

Provenendo questi da un’iscrizione e frequenza del III anno accademico nell’ateneo di provenienza, secondo Univaq lo studente non poteva transitare al IV anno accademico, non essendovi posto disponibile da ricoprire.

Non dello stesso avviso erano i Giudici della prima sezione del Tar, secondo i quali la richiesta del ricorrente doveva essere esaminata e, all’esito della convalida degli esami sostenuti nell’ateneo di Tirana, quest’ultimo doveva  essere iscritto anche in altro anno accademico.

Ma la Commissione pratiche studenti dell’ateneo aquilano, pur convalidando un congruo numero di esami e crediti maturati nell’Ateneo, disponeva l’ammissione dello studente al II anno accademico: anno per il quale, comunicava il direttore generale, non vi era ugualmente posto, rigettando nuovamente l’istanza dello studente.

I legali, però, non si sono dati per vinti e hanno proposto un nuovo ricorso chiedendo di nuovo il trasferimento di sede, sulla base delle previsioni del Regolamento Didattico, che prevedono anche l’iscrizione come ripetente.

Anche tale ricorso veniva accolto dal collegio giudicante, composto dal dr. Umberto Realfonzo (Presidente), la dr.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare (Consigliere) e il dr. Mario Gabriele Perpetuini (Primo Referendario, Estensore), sul presupposto che

“per iscrizione ad anno successivo al primo deve intendersi anche l’iscrizione come ‘ripetente’ o, ove possibile (cioè nel caso in cui non vi siano frequenze obbligatorie residue), come fuori corso”

rilevando, altresì, che l’Università e il Ministero intimati hanno

“l’obbligo di immatricolare il ricorrente anche mediante l’utilizzo dei posti riservati agli studenti extracomunitari,eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento”.

Questa volta, il Tar ha condannato l’Università anche a 1.500 Euro di spese legali (oltre accessori)

Piena soddisfazione esprime l’avvocato Salvatore Braghini, che ha seguito diversi ricorsi analoghi, positivamente risolti dal Tar dell’Aquila e dal Tar di Pescara:

“La giustizia amministrativa grazie alla sua efficienza riesce a garantire decisioni celeri e penetranti riconoscendo, in questo come in altri casi, il sacrosanto diritto degli studenti italiani a tornare nel loro Paese per proseguire gli studi in applicazione di un principio comunitario, sancito in diverse direttive, che favorisce la mobilità tra le università straniere e la realizzazione del diritto allo studio senza barriere e preclusioni”.