TARI e Modello 730, le scadenze e le indicazioni

TARI e Modello 730: le scadenze e le indicazioni per la compilazione e per la richiesta di riduzioni.
È stato posticipato il termine per il pagamento della prima rata della tassa comunale sui rifiuti, previsto per il 30 aprile.
L’acconto dovrà essere pagato entro il 31 luglio.
TARI, le riduzioni
- riduzione del 10% in qualità di unico occupante
- riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze acquistate da giovani coppie
- riduzione di 2/3 della tassa per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi paesi
- riduzione del 20% per fabbricati rurali ad uso abitativo
- riduzione del 20% per le abitazioni (tranne categoria catastale a/10) e relative pertinenze (purché le stesse siano adibite ad abitazione principale ovvero domicilio temporaneo postsisma) che provvedano al compostaggio domestico
- riduzione del 30% per le abitazioni (tranne categoria catastale a/10) e relative pertinenze ubicate nel centro storico cittadino interessate dai lavori di cantierizzazione per i sotto-servizi
- riduzione del 20% per le abitazioni oggetto di ripristino dell’agibilità sismica per le quali sia stata riattivata esclusivamente l’utenza idrica condominiale, prive di mobili e suppellettili nonché di altri contratti attivi di fornitura (gas, elettricità, telefonia…)
Le istanze di riduzione vanno presentate annualmente e tassativamente nel periodo compreso tra il 1 Gennaio e il 30 Aprile dell’anno per cui si richiede la riduzione del tributo corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione se successivo a tale data.
Siccome il bilancio di previsione è stato approvato il 18 giugno 2019, il termine entro cui va presentata l’istanza di riduzione è il 19 luglio.
Il 23 luglio infatti è il termine ultimo per la presentazione del modello dichiarativo.
Il Modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, allo scopo di provvedere al versamento o al rimborso delle imposte a credito. Si usa per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Redditi dei terreni e dei fabbricati;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
- Altri redditi;
- Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
La precompilata va inviata via web o tramite CAF e intermediari.
In entrambi i casi, bisogna presentare anche il modello per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille: la scheda va compilata anche se non si esprime alcuna scelta.
Modello 730 precompilato
È possibile inviarlo senza modifiche o inserire nuovi elementi rispetto a quelli calcolati ed effettuare delle correzioni.
Dopo la trasmissione, nell’area riservata del sito viene messa a disposizione la ricevuta di avvenuta presentazione. Il contribuente, anche dopo l’invio, può sempre visualizzare e stampare il proprio modello 730.
Modello 730 tramite CAF o professionista
Per quanto riguarda la presentazione tramite un intermediario, al quale naturalmente va data apposita delega, è importante ricordare che bisogna fornire la documentazione necessaria per verificare la correttezza dei dati da inserire.
L’intermediario dovrà conservarne copia (mentre gli originali restano al contribuente) e rilasciare un visto di conformità (che attesta la veridicità dei dati riscontrati).
Al contribuente vanno consegnati copia della dichiarazione e prospetto di liquidazione, modello 730-3, nel quale sono evidenziate eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati e sono indicati rimborsi e trattenute.
Nel caso in cui il contribuente si renda conto di aver inserito delle inesattezze nel 730, non può più rimediare annullando il documento inviato e trasmettendone uno nuovo (questa operazione era consentita solo fino allo scorso 20 giugno) ma può rimediare inviando, entro il 25 ottobre, il 730 integrativo.
Nel caso in cui l’inesattezza riguardi un’imposta più bassa e quindi il contribuente ha un minor credito o un maggior debito rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione inviata, la correzione va effettuata presentando il modello Redditi Pf entro il 30 settembre (dichiarazione correttiva nei termini), oppure entro la presentazione del modello Redditi dell’anno successivo, o ancora entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in questi ultimi due casi, si pagano interessi e sanzioni).