Caccia Abruzzo, si spara dal 15 settembre

Due giornate di pre-apertura alla caccia per 17 specie (il primo e il due settembre), e il via ufficiale alla stagione venatoria 2019-2020 che partirà il 15 del mese prossimo.
Sono previste, tra l’altro, due giornate di preapertura per le seguenti specie, da esercitare l’1 e il 2 settembre esclusivamente nella forma dell’appostamento: tortora, gazza, cornacchia grigia e ghiandaia. Come di consuetudine in questo periodo il prelievo venatorio potrà essere effettuato solo da appostamento.
Altra novità di questa stagione è il posticipo della chiusura per la caccia al Colombaccio, che potrà essere praticata anche nel periodo che va dal 1° fino al 10 febbraio, esclusivamente nelle forma di caccia d’appostamento.
Si potrà cacciare per 3 giornate a scelta con l’esclusione di martedì e venerdì (eliminati, quindi, i giorni fissi a settembre) e terminerà il 31 gennaio (ad eccezione del colombaccio).
Queste le specie cacciabili e i periodi di caccia (in rosso le novità rispetto alla scorsa stagione):
Quaglia dal 15 settembre al 31 ottobre
Tortora 1 e 2 settembre e dal 15 settembre al 15 dicembre (a settembre solo d’appostamento)
Merlo dal 15 settembre al 30 dicembre (a settembre solo d’appostamento)
Fagiano dal 15 settembre al 30 gennaio (a gennaio solo in presenza di un piano di prelievo)
Lepre dal 2 ottobre al 22 dicembre (lo scorso anno era dal 16 settembre al 16 dicembre)
Starna dal 2 ottobre al 30 novembre (solo dove è stato predisposto un piano di prelievo)
Coturnice dal 3 ottobre al 30 novembre (con limitazioni)
Allodola dal 2 ottobre al 30 dicembre
Alzavola, Canapiglia, Codone, Mestolone, Moriglione, Fischione, Germano Reale, Marzaiola, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione e Pavoncella dal 15 settembre al 30 gennaio (a settembre e a gennaio esclusivamente d’appostamento) (lo scorso anno era dal 1° ottobre al 20 gennaio)
Beccaccia dal 2 ottobre al 20 gennaio (l’anno scorso chiudeva al 10 gennaio)
Beccaccino dal 2 ottobre al 30 gennaio
Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello dal 15 settembre al 20 gennaio (l’anno scorso apriva al 2 ottobre)
Colombaccio dal 2 ottobre al 10 febbraio (l’anno scorso chiudeva al 31 gennaio) (a gennaio e febbraio solo d’appostamento)
Cornacchia Grigia, Ghiandaia e Gazza nei giorni 1 e 2 settembre e dal 15 settembre al 15 gennaio (a settembre e gennaio solo d’appostamento).
Volpe dal 2 ottobre al 30 gennaio
Cinghiale
La caccia al cinghiale, ad esclusione di quella di selezione, è consentita dal 2 ottobre al 30 dicembre, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali
Carnieri
Venendo ai carnieri, ogni cacciatore può prelevare giornalmente 2 capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, rispettando comunque le seguenti limitazioni:
Fauna stanziale
Cinghiale: 5 capi giornalieri
Lepre: 1 capo giornaliero e 10 capi stagionali
Coturnice: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice
Fagiano e Starna: 2 capi giornalieri, 15 capi stagionali per il Fagiano e 10 capi stagionali per la Starna
Volpe: 3 capi giornalieri
Fauna migratoria
Tortora: 5 capi giornalieri e 20 stagionali
Quaglia: 5 capi giornalieri e 25 stagionali
Beccaccia: 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre. Dal 1 al 10 gennaio il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi, per un massimo di 20 capi stagionali
Allodola: 10 capi giornalieri e 50 stagionali
Colombaccio e Tordo Sassello: 10 capi giornalieri
Cesena e Tordo bottaccio: 15 capi giornalieri
Merlo: 15 capi giornalieri
Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia: 15 capi giornalieri
Folaga, Gallinella d’acqua: 15 capi giornalieri
Beccaccino, Alzavola, Fischione, Germano reale e Marzaiola: 8 capi giornalieri
Porciglione, Canapiglia, Mestolone e Frullino: 8 capi giornalieri
Pavoncella: 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali
Codone: 8 capi giornalieri e 20 capi stagionali
Moriglione: 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali
DIVIETI
La caccia, ovviamente, è vietata in tutte le aree protette, ma nei Sic e nelle Zone di protezione speciale è consentita solo per alcune specie e con una serie di avvertenze particolari. Per la tutela dell’Orso bruno marsicano, la caccia al cinghiale nella Zona di protezione esterna, ad esempio, ha delle limitazioni molto severe. Tra queste il divieto nelle aree poste nelle vicinanze delle tane di svernamento dell’Orso segnalate dal Pnalm o dalla rete di monitoraggio.
Divieti e limitazioni sono stabiliti anche in base alle specie cacciabili. Sempre per citare il cinghiale, ad esempio, valgono leggi e regolamenti emanati ad hoc e recepiti nel piano venatorio approvato. La popolazione di ungulati a spasso per l’Abruzzo, infatti, è sottoposta anche alla cosiddetta “caccia si selezione”.
Per alcune specie, e in alcuni periodi “la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento”. Nelle aree Sic nelle quali è stata accertata la presenza del Lanario o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia.
LE MUNIZIONI
È vietato l’utilizzo di pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale per evitare l’inquinamento alle falde causato dal metallo pesante. Per tutelare la salute umana, e le popolazioni di Nibbio reale, di Grifone, e di altri rapaci necrofagi (che “ripuliscono” l’ambiente cibandosi delle carcasse di animali morti), è anche vietato sparare ai cinghiali con munizioni contenenti piombo, soprattutto se si utilizzano armi a canna rigata.
LE REGOLE
Il documento passato al vaglio dell’esecutivo prevede anche una serie di regole. Tanto per cominciare, l’attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, può essere esercitata per un massimo di tre giorni a settimana a scelta del cacciatore, escludendo comunque le giornate di martedì e venerdì. Le doppiette potranno entrare in azione soltanto da un’ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto.
DA FUORI REGIONE
Gli ambiti territoriali di caccia dovranno iscrivere prima i cacciatori residenti in regione, riservando agli “esterni” una quota dell’8%, che può essere aumentata qualora risultino ancora dei posti disponibili, in base alla densità “venatoria” della zona.
I CACCIATORI
Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli spazi del tesserino la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie e il comune nel quale è avvenuto l’abbattimento. Inoltre chi pratica l’attività venatoria è obbligato a indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L’obbligo non ricorre per quanti pratichino la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia.
LE QUANTITÀ
Ogni cacciatore può prendere un numero massimo di capi. Il numero varia in base alla specie, ed ecco spiegata la necessità di riportare subito, nel tesserino, il numero di capi abbattuti. In caso contrario si rischiano sanzioni molto pesanti