Consiglio di Stato, Berardinetti resta fuori dalla Regione

5 novembre 2019 | 15:47
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Consiglio di Stato, Berardinetti resta fuori dalla Regione

La prima sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi relativi alle elezioni regionali. A breve tutti gli altri.

Sandro Mariani resta in Consiglio regionale. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), ha infatti respinto il ricorso di Lorenzo Berardinetti, rappresentato dall’avvocato Herbert Simone, contro l’elezione dell’allora collega candidato Sandro Mariani, rappresentato dall’avvocato Roberto Colagrande, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 0262/2019, relativamente all’annullamento delle operazioni elettorali compiute e adottate dall’Ufficio Centrale Regionale Abruzzese a seguito delle elezioni regionali.

Il Consiglio di Stato, quindi, ha di fatto confermato quindi la sentenza del TAR che a sua volta aveva stabilito le attribuzioni dell’Ufficio centrale regionale.

«Secondo la parte ricorrente, odierna appellante, – ricostruiscono i giudici del Consiglio di Stato – l’Ufficio Centrale Regionale avrebbe erroneamente utilizzato i “quozienti” che erano stati determinati inizialmente dagli Uffici centrali circoscrizionali (ex art. 17, comma 3, lett. f) L.R. Abruzzo n. 9/2013), prima dell’applicazione della clausola di sbarramento ex art. 16 L.R. Abruzzo n. 9/2013 e dell’esclusione dal riparto dei seggi delle liste “Avanti Abruzzo”, “Centristi per l’Europa”, “Casapound Italia”. […] La tesi di parte appellante, ribadita da ultimo nella memoria di replica, è nel senso che “il “ricalcolo” del quoziente dopo l’esclusione delle liste non ammesse al riparto, è dovuto, è implicito nella legge per forza di cose, è una conseguenza dell’applicazione della soglia di sbarramento, senza che ciò possa definirsi “intervento di ortopedia normativa”. (….) “quando una legge elettorale nulla dica al riguardo in modo espresso, l’introduzione di una “soglia di sbarramento” va interpretata, per principio generale, nel senso che preclude qualsiasi successiva riutilizzazione dei voti dati alle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento stessa”». Per gli stessi giudici, però «l’appello è infondato. La tesi posta a fondamento della sentenza appellata è assolutamente conforme al dato letterale: laddove la tesi degli appellanti, è espressione di un tentativo di interpretazione funzionale che supera la lettera della legge, inammissibile in materia di disposizioni che regolano il calcolo dei voti (in tal senso l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 13/1997)».

[CLICCA QUI per consultare la sentenza integrale]

Insomma, per il momento nulla cambia in Consiglio regionale. Ma ci sono altri ricorsi che attendono la pubblicazione della sentenza.