Botti di Capodanno ad Avezzano, arriva il divieto

Divieto di utilizzo dei fuochi d’artificio ad Avezzano. Niente botti per l’ultima notte dell’anno.
Un divieto che, come indica l’ordinanza pubblicata questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Avezzano, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali, proibisce l’utilizzo “dei fuochi d’artificio in luogo pubblico e privato, in cui possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici”.
Nell’ordinanza, a firma del Commissario prefettizio Mauro Passerotti, viene specificato:
“Ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali, su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, ordina:
– il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
– il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
– il divieto, per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentirne a chiunque l’uso, per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
– il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati agli operatori professionali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;
– il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi d’artificio di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi d’artificio di categoria F2 e F3 e gli articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e P1 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.
Si raccomanda inoltre:
-di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita;
– di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
-agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.
Infine si avverte che:
Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.
Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale Internet del Comune, viene trasmesso alla Prefettura UTG dell’Aquila, alla Questura dell’Aquila, al Commissariato P.S. di Avezzano, al Comando Compagnia Carabinieri di Avezzano, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Avezzano, al Comando Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano, al Comando Stazione Carabinieri di Avezzano e al Comando del Corpo della Polizia Locale.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.