Autovelox Bussi, prima multa annullata

Accolto il primo ricorso, il Giudice di Pace annulla la multa dell’autovelox di Bussi a un automobilista della provincia di Pescara.
È di un automobilista pescarese il “primato” per quanto riguarda i ricorsi contro le multe rilevate con il famigerato autovelox di Bussi. La sentenza del Giudice di Pace è stata pubblicata lo scorso 24 gennaio e sostanzialmente accoglie il ricorso dell’automobilista, rappresentato dall’avvocato Remo Giovannetti, che ha eccepito la mancata visibilità della postazione di controllo e la mancata omologazione dell’autovelox. Il Giudice di Pace ha accolto la prima eccezione, annullando il verbale della Polizia municipale e condannando il Comune di Bussi al pagamento delle spese di giudizio, mentre la seconda eccezione è stata ritenuta tecnicamente assorbita, per cui il Giudice non si è pronunciato.
Autovelox e omologazione, la battaglia prosegue.
Al di là dell’aspetto della mancata visibilità dell’autovelox di Bussi, saranno importanti anche i successivi pronunciamenti circa la contestata mancata omologazione. In questo caso la questione è stata “superata” dall’accoglimento del ricorso per mancata visibilità, ma l’eccezione relativa all’omologazione viene riproposta in numerosi ricorsi e potrebbe riguardare la stessa legittimità dell’istallazione, al di là dei verbali annullati.
Il problema nasce dal fatto che sul verbale di contestazione delle multe si fa riferimento a “omologazione MIT n. 4708 del 1 agosto 2016”, ma il citato provvedimento recita testualmente: “È approvato il sistema denominato Velocar Red&Speed EVO-R […]”. Si tratterebbe, quindi, di una semplice approvazione dirigenziale, anche perché per quanto riguarda l’omologazione il Ministero competente è quello dello Sviluppo economico e non quello dei Trasporti. Non si tratta, evidentemente, di una questione di lana caprina: la differenza tra approvazione e omologazione è sostanziale e determina l’annullamento delle multe, come dimostra una recente sentenza del Giudice di Pace di Alessandria, che con provvedimento 64 del 2019 ha chiarito aspetti fondamentali, anche per il caso di Bussi. Nella fattispecie, infatti, “il ricorrente eccepiva la mancata omologazione della apparecchiatura, in quanto l’apparecchiatura sarebbe stata sottoposta a mera approvazione adottadata con determinazione dirigenziale dal MIT anziché dal MISE”, proprio come si evince dai verbali di Bussi, dove è citato un provvedimento simile. D’altra parte, l’amministrazione aveva replicato che non vi sarebbe differenza in tal senso, considerata anche la terminologia legislativa che userebbe indifferentemente le due espressioni (omologazione e approvazione). Il Giudice di Pace, però, ha dato ragione al ricorrente, rilevando la netta distinzione tra le due procedure. Dal combinato disposto degli articoli del Codice della Strada, quindi, il Giudice di Pace ha stabilito la necessità dell’omologazione (oltre l’autorizzazione), senza la quale l’autovelox sarebbe “illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti”.
Insomma, al di là della prima “vittoria” registrata sul famigerato autovelox di Bussi, adesso ci sarà da verificare la legittimità dell’apparecchiatura utilizzata a Bussi. Se dovesse venire accolta anche questa eccezione, infatti, il futuro dell’autovelox di Bussi si farebbe piuttosto incerto.