Diritto all’oblio, la Cassazione dice no alla rimozione degli articoli

Diritto all’oblio, per la Cassazione, “va valutato prevalentemente il diritto di cronaca”. Accolto il ricorso presentato dal quotidiano online PrimaDaNoi.it, che annulla con rinvio la precedente sentenza del tribunale di Pescara.
È uno dei passaggi più rilevanti, contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dal quotidiano online PrimaDaNoi.it, annullando con rinvio una precedente sentenza del tribunale di Pescara.
La richiesta di rimozione dell’articolo era pervenuta al giornale un anno e otto mesi dopo la pubblicazione della notizia.

Il giornale – attivo dal 2005 al 2018 quando fu costretto a chiudere a causa della valanga di ricorsi innescata da un precedente pronunciamento, di senso opposto, della Cassazione – era stato condannato dal tribunale di Pescara in seguito al rifiuto di cancellare un articolo riguardante una persona che, nel 2015, aveva patteggiato i reati di frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato.
Dopo la sentenza, il commento dell’ex direttore del giornale PrimadiNoi.it
“Non ho trovato in questo Paese nessun tipo di certezza del diritto. Oggi non faccio più il giornalista, mi occupo di altro e non ho alcuna intenzione di riprendere questo percorso”.
A parlare è Alessandro Biancardi, ex direttore del giornale online abruzzese PrimaDiNoi.it, commentando l’ordinanza della Cassazione che il 19 maggio scorso ha annullato con rinvio una precedente sentenza del tribunale di Pescara, stabilendo che il soggetto al centro di una notizia vera non possa pretenderne la cancellazione dall’archivio di un giornale online.
“Quanto stabilito negli ultimi giorni dalla Cassazione – aggiunge Biancardi – è esattamente ciò che io sostengo dal 2010 e mi sembra qualcosa di apocalittico che un piccolo giornalista di provincia abbia visto più lungo di tutti i giudici di ordine e grado che ha incontrato fino ad oggi sulla sua strada, e della stessa Cassazione, che in precedenza aveva espresso un parere di senso opposto”.
La sentenza cassata dovrà ora essere riassunta davanti ad un diverso collegio, per una nuova decisione tenendo conto dei principi menzionati dai giudici di Cassazione.
Tra i rilievi della Cassazione, circa la sentenza del tribunale di Pescara, il fatto di “non avere accertato se l’intervallo di tempo intercorso, pari ad un anno e otto mesi circa” – tra il patteggiamento della persona al centro della notizia e la presentazione del suo ricorso contro PrimaDaNoi – “integrasse o meno il fattore tempo presupposto del diritto all’oblio”.
Inoltre, a giudizio della Cassazione, il tribunale di Pescara “non ha provveduto ad un giudizio di bilanciamento tra i diritti in gioco, omettendo di verificare, rispetto alla notizia giornalistica, la ricorrenza del diritto all’oblio oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione ed archiviazione”.
Biancardi sottolinea che, “il ravvedimento della Cassazione sul diritto all’oblio è un dato epocale per tutti gli operatori dell’informazione digitale”.