Superbonus 110%, condomini e seconde case: domande e risposte

19 giugno 2020 | 07:39
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Superbonus 110%, condomini e seconde case: domande e risposte

Superbonus 110%, ancora dubbi su seconde case, condomini e interventi ‘trainanti’. L’ultima parola arriverà dalla conversione in legge del Decreto Rilancio

Superbonus, il Decreto Rilancio consente una detrazione del 110% per molti lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, ripartibile in 5 anni e non più 10: anche con possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura.

Ci saranno, sicuramente, delle modifiche quando il Dl sarà convertito in legge in Parlamento, ma intanto continua a far discutere la misura proposta dal Governo per incentivare i lavori nell’edilizia, dopo lo stop forzato del lockdown. Un Superbonus 110%, che comprende Ecobonus e Sisma Bonus.

L’incentivo copre tutta la spesa, eppure perde attrattività e, in parte, anche concretezza a fronte dei problemi di liquidità delle famiglie. Non solo, è stata già registrata, in più di qualche caso, la resistenza delle imprese ad accettare il meccanismo della cessione del credito. 

Superbonus, quali sono gli interventi per i quali si può accedere alla misura?

Il Superbonus con detrazione del 110% della spesa sostenuta si applica a tre tipologie di interventi:
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

Superbonus 110%, come funziona per i condòmini?

Per quanto riguarda i condòmini, in quanto soggetti beneficiari della misura, si fa riferimento alle parti comuni condominiali. Non sono previsti requisiti particolari per i condòmini, né sono rilevate le tipologie di unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale.

Superbonus, quali sono i Lavori ‘trainanti’?

All’articolo 119 il decreto chiarisce gli interventi definiti “trainanti”, per i quali spetta una detrazione potenziata: cioè, la detrazione si può estendere anche ad altri interventi di efficientamento energetico, ma soltanto se si accompagnano a uno degli interventi principali richiesti di cui sopra.

La detrazione non spetta se le spese si riferiscono a interventi su seconde case.

Questi gli altri tipi di intervento per la detrazione Superbonus 110%:

– altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
– installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
– installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Interventi regolati da specifici massimali per cifre di spesa.

Se una spesa trainante viene effettuata dal condominio sulle parti comuni condominiali, questa dovrebbe trainare il superbonus del 110% anche per le altre spese non trainanti sulla singola unità immobiliare da parte dei condòmini. Come spiega Il Sole 24 Ore in una guida sul Superbonus.

Nel caso di una persona fisica che ha un appartamento in un condominio, il quale non effettua i lavori trainanti, l’unica possibilità di beneficiare del superbonus del 110%, è l’isolamento termico della singola unità immobiliare, che deve interessare almeno il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio.

Superbonus 110%:  fra i beneficiari solo persone fisiche

Per le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni»:se le unità immobiliari fanno parte di edifici con più unità, le persone fisiche possono beneficiare della detrazione anche sulle parti comuni (anche se non condominiali, ma di un unico proprietario e senza la presenza di un condominio).

Inoltre, anche in questo caso (come per i condomìni), le unità immobiliari possono essere di qualunque tipologia, come ad esempio appartamenti che sono abitazione secondaria.

Superbonus 110% e abitazione principale

Secondo l’articolo 119, il superbonus del 110% sul risparmio energetico qualificato dell’articolo 14 del Dl 63/2013, comprensivo dei tre nuovi interventi trainanti, non può essere usufruito «dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale» (concetto diverso da quello di «prima casa»). Limitazione che non vale per il superbonus del 110% sugli interventi antisismici o sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Invece, si applica indirettamente anche per la detrazione del 110% sulle colonnine di ricarica, tranne sugli «edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale».

Superbonus: come funziona per le seconde case?

Relativamente alle persone fisiche su edifici unifamiliari adibiti ad abitazioni secondarie, nelle zone sismiche 1, 2 3, possono beneficiare del superbonus del 110% sulle misure antisismiche «speciali», anche se non effettuano uno dei tre interventi trainanti.

Una volta che la «persona fisica» ha effettuato l’intervento antisismico beneficiando del 110% sull’edificio unifamiliare (non abitazione principale), può usufruire del superbonus del 110% anche per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo.

I professionisti e le imprese sono esclusi da qualunque detrazione del 110%, tranne nei casi in cui siano condòmini e solo per le parti comuni.