Covid 19

Coronavirus, in Abruzzo quarantena obbligatoria per chi arriva da Bulgaria o Romania

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per chi arriva da Romania o Bulgaria. L'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Ordinanza del presidente Marco Marsilio: 14 giorni di quarantena per chiunque arrivi da Romania e Bulgaria.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 77 che dispone che “le persone che fanno ingresso in Regione Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco”.

Nella stessa ordinanza è previsto che “i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscono, a bordo, dai viaggiatori di cui al comma 1, specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 che attesti: a) di aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui all’art.1, comma 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020; b)i motivo del viaggio; c)di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; d)l’indirizzo dell’abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell’autorità sanitaria” e “trasmettere la dichiarazione acquisita prima dell’imbarco, unitamente agli orari di arrivo dei mezzi e al numero dei passeggeri, all’indirizzo mail delle rispettive ASL competenti per luogo di abitazione/dimora, onde consentire la relativa sorveglianza sanitaria”

Prima dell’imbarco è obblicatoria la misurazione della temperatura corporea “vietandolo in caso di stato febbrile superiore a 37,5°” e successivamente alla misurazione della temperatura allo sbarco; […] se detta misurazione risulta superiore a 37,5° il vettore avvisa la Autorità Sanitaria di cui al comma 3, lett. a), ed accompagna l’utente al terminal più vicino per l’attivazione delle misure previste dal precedente comma”.

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