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Elezioni San Demetrio, riammessa la lista di Simone Ulizio: accolto il ricorso al Tar

Non rischia più di finire fuori dalla competizione elettorale la lista di Simone Ulizio, candidato a sindaco per le elezioni comunali 2020 a San Demetrio. Il Tar accoglie il ricorso contro l'esclusione della candidatura

Non rischia più di finire fuori dalla competizione elettorale la lista di Simone Ulizio, candidato a sindaco per le elezioni comunali 2020 a San Demetrio.

Il Tar, Tribunale Amministrativo Regionale, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da Ulizio, che si giocherà, a questo punto ufficialmente, la carica di primo cittadino contro il vicesindaco uscente Antonio Di Bartolomeo.

Elezioni San Demetrio, la lista di Simone Ulizio a rischio esclusione

Salva, quindi, la lista capeggiata da Simone Ulizio, “San Demetrio rinasce – Ulizio Sindaco”, formata da Alessandrini Anita in Cirone, Cirilli Anna, Riocci Giuseppina in Puca, Nardis Marcella in Visconti, Bruno Gianfranco, Di Paolo Cristian, Prugnoli Eddi, Rosa Domenico detto Mimmo, Tanzi Concezio Massimiliano (Massimo), Ulizio Vittorio.

Il ricorso di Simone Ulizio è stato curato dai legali Roberto Colagrande e Francesco Rosettini.

Il ricorso era stato giustificato da una “falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, DPR n. 570/1960“, Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Una contestazione, quindi, che faceva riferimento alla mancanza del simbolo della lista sul modulo per l’accettazione delle candidature.

Il ricorrente ha sostenuto, di contro, che la mancanza del simbolo non poteva causare l’esclusione della lista dalle elezioni, in quanto tutti gli elementi formali, comunque presenti sul modulo contestato, consentivano ai sottoscrittori di percepire che la loro firma avrebbe contribuito alla presentazione della lista. Oltre a ciò, poi, nella tesi dei ricorrenti è stato sostenuto che la Sottocommissione che ha avanzato la contestazione non aveva il potere di escludere la lista.

Castelvecchio Subequo, Tar accogli il ricorso di Fausto Giangregorio

Accolto anche il ricorso di Fausto Giangregorio, candidato alla carica di consigliere alle comunali di Castelvecchio Subequo. Ricorso accolto contro la Commissione Elettorale di Sulmona che aveva considerato la candidatura “manchevole delle indicazioni delle modalità di identificazione ai sensi dell’art.21, comma 2, del DPRE 445/2000”. Di conseguenza l’esclusione della candidatura di Giangregorio alla carica di consigliere comunale.

Il Tar ha riammesso la candidatura, ritenendo fondato il ricorso presentato: “l’autenticazione non viene meno alla sua funzione essenziale, anche se manca l’indicazione del documento, in quanto è evidente che il pubblico ufficiale procede all’autentica della firma sul solo ed esclusivo presupposto della conoscenza personale e diretta del sottoscrittore”.

La lista n. 3 CASTELVECCHIO VIVA aveva presentato ricorso per l’esclusione del candidato Fausto Giangregorio tramite gli avvocati professionisti esperti di diritto amministrativo Claudio Verini e Diego De Carolis, professore dell’Università degli studi di Teramo.

“Domenica 23 avevamo mostrato perplessità sia per la notifica all’esclusione, sia per la presenza di una terza lista, ‘Insieme si può’ (sorteggiata come lista n.1) con candidato sindaco Calcagni Fabrizio presentata dall’assessore uscente Bianchi Emma e dalla signora Anna Pizzocchia. Restano le perplessità viste le modalità e la tempistica ma rispettiamo comunque la volontà di ognuno di poter competere alle elezioni anche se oggi questa lista sembra non esistere”.

Elezioni Anversa degli Abruzzi, accolto il ricorso di Antonio Di Giusto e Stefano Saraceno

Il Tar ha accolto anche il ricordo di Antonio Di Giusto e Stefano Saraceno, rispettivamente candidati alla carica di sindaco per le elezioni di settembre e di consigliere comunale, nella stessa lista “Uguaglianza e Trasparenza per Anversa”. 

Entrambi i ricorrenti, a rischio esclusione per la corsa elettorale, sono stati rappresentati dall’avvocato Roberto Colagrande. 

Ricorso accolto contro la Commissione elettorale circondariale di Sulmona.

Questa la tesi sostenuta dai ricorrenti e approvata dal Tar, che ha riammesso i candidati:

“Il provvedimento impugnato è frutto di una applicazione della normativa di riferimento sganciata dalla specifica situazione in esame e dall’osservanza dei basilari criteri ermeneutici logici e teleologici.

Sul punto è dirimente osservare che il rilievo mosso dalla Commissione elettorale circoscrizionale circa la mancata indicazione delle modalità di identificazione del candidato Consigliere sottoscrittore, non ha ragion d’essere ove si consideri l’effettiva formula utilizzata per l’autenticazione della firma in questione.

L’autenticatore, infatti, si esprime certificando espressamente che la firma è stata apposita in sua presenza e ne attesta la veridicità ed autenticità indicando il nominativo e i dati anagrafici del sottoscrittore come tale identificato dallo stesso autenticatore. La circostanza che sia stato lasciato in bianco lo spazio per la indicazione degli estremi del documento di identità del sottoscrittore, lungi dal costituire un vizio invalidante la stessa autenticazione, deve indurre a ritenere che l’autenticatore abbia comunque identificato il sottoscrittore, assumendosi implicitamente la responsabilità di detta identificazione quantomeno riferibile a conoscenza personale”.

 

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