Cancellate multe e bolli auto: Equitalia con le spalle al muro

Bolli auto e multe tra il 2000 e il 2010 da cancellare. Lo stabilisce la Cassazione dopo il ricorso intentato da un abruzzese.
Saranno automaticamente cancellati multe e bolli auto non pagati tra il 2000 e il 2010. così ha decretato la Cassazione.
Si parla di debiti fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione e, conseguentemente, va cancellato il fermo amministrativo.
La sentenza è arrivata in seguito al ricorso presentato da un privato abruzzese per un fermo amministrativo.
La persona in questione lamentava nel ricorso, “l’irragionevolezza, l’illogicità e la manifesta ingiustizia in merito alla mancanza di giudicato sull’eccezione di sproporzione tra il credito oggetto di procedura ed il valore del bene da sottoporre a fermo amministrativo, essendo decorso un anno del termine dalla notifica delle cartelle di pagamento”.
Come riporta Il Centro, passato questo periodo, Equitalia non avrebbe più potuto chiedergli nulla. Inoltre, nel ricorso è stato invocato “il parziale difetto di giurisdizione per alcuni crediti non di natura tributaria e la prescrizione delle cartelle di pagamento notificate tra il 2000 ed il 2005”.
Equitalia si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale, “perché la sentenza ha omesso di dichiarare la carenza di giurisdizione in relazione ai ruoli per sanzioni amministrative”.
La Commissione tributaria regionale d’Abruzzo, con sentenza del 18 giugno 2013, ha dato ragione al contribuente e si è arrivati in Cassazione. Con l’ordinanza numero 28072 del 2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato “cessata la materia del contendere” perché, nelle more del giudizio, è stata emanata la norma che contempla lo stralcio dei debiti fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (articolo 4 del decreto legge 119 del 2018, il cosiddetto decreto Fiscale).
Decreto che, all’articolo 4 prevede che “alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta, sono automaticamente annullati. Il debito del contribuente fa riferimento a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005”.
“Esso rientra quindi – secondo la Cassazione – nello stralcio, visto che il valore per ciascuna cartella risulta inferiore a mille euro». In base alla sentenza della Cassazione, le cartelle Equitalia non saldate nel decennio compreso tra il 2000 e il 2010 sono da considerarsi nulle, come anche il fermo amministrativo”.