Economia

Reddito di emergenza, partono le domande: come ottenerlo

Reddito di emergenza, nuove domande all'Inps dal 10 novembre. Chi può beneficiarne e come richiederlo.

C’è la proroga per il reddito di emergenza prevista con il Dl Ristori. Da oggi, martedì 10 novembre al via le domande.

Le modalità per ricevere il reddito di emergenza sono le stesse già previste per quelle dei mesi scorsi: procedura online tramite credenziali, oppure patronati.

Si tratta di due nuove mensilità di REm, relative a novembre e dicembre, previste dall’articolo 14 del decreto 137/2020.

Reddito di emergenza: i beneficiari

Spetta a nuclei familiari in difficoltà a causa del Coronavirus, con i seguenti requisiti: valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del REM (che può andare da 400 a 800 euro, a seconda delle diverse tipologie di aventi diritto).

ISEE fino a 15mila euro, residenza in Italia, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro.

Il beneficio non è previsto nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un lavoratore destinatario di nuove indennità Covid previste per i lavoratori stagionali e per altre specifiche categorie dall’articolo 15 del dl Ristori.

Chi deve presentare domanda

Coloro che sono già beneficiari della quota di REm prevista dal decreto agosto (articolo 23 del dl 104/2020), non hanno necessità di presentare questa nuova domanda.

Hanno automaticamente diritto alle due nuove mensilità, che verranno versate direttamente dall’INPS.

Devono invece presentare la nuova domanda, utilizzando la nuova procedura operativa a partire dal 10 novembre, i nuclei familiari che si trovano in possesso di tutti i requisiti sopra descritti, e:  non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio); hanno ottenuto solo il primo REm (quello introdotto dal decreto Rilancio, dl 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto legge 104/2020).