Contratti a termine per oltre 36 mesi, docente risarcita dal MIUR

Docente di Religione risarcita dal MIUR per illegittima reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. La sentenza del Tribunale di Sulmona: 8 mensilità di risarcimento.
Il MIUR dovrà risarcire una docente a cui erano stati rinnovati contratti a termine per oltre 36 mesi. A stabilirlo, una sentenza del Tribunale di Sulmona. Una docente di Religione di scuola secondaria di II grado di Sulmona, infatti, si era rivolta ai legali Salvatore Braghini e Renzo Lancia lamentando la reiterata inadempienza del Ministero dell’Istruzione nell’indire i concorsi per docenti di Religione (come previsto dalla legge legge introduttiva del ruolo per i docenti di religione nel 2003), pur in presenza di posti vacanti da reintegrare nell’organico di ruolo cui spettano il 70% ed in mancanza di ragioni oggettive tali da giustificare una prolungata successione di contratti (ben 15). I legali hanno quindi proposto ricorso ed in questi giorni è stata pubblicata la prima sentenza risarcitoria del Tribunale sulmontino in favore di una insegnante di religione, firmata dal Giudice del lavoro, dr.ssa Alessandra De Marco, con cui si condanna il Ministero a corrisponderle i danni nella misura di 8 mensilità a causa dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, censurata dall’accordo quadro sui contratti a termine allegato alla direttiva 1999/70 CE.
Il Giudice, con un’articolata motivazione, osserva che “dal dedotto numero di contratti a termine succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità emerge pacificamente come dopo un primo concorso svolto dopo l’entrata in vigore della L. n. 186 del 2003, nel 2004, non siano stati più indetti i concorsi a cadenza triennale previsti dalla normativa da ultimo richiamata”.
Evidenziava, inoltre, che la recente legge sulla “Buona scuola”, con il piano straordinario di assunzioni, non ha previsto la stabilizzazione dei docenti precari di religione non innovando così sul punto rispetto alla disciplina previgente, talché, la mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, si è protratto sino ad oggi “ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge nel 70 % dei posti”.
Infatti – si legge nella sentenza – poiché i contratti a tempo determinato stipulati dalla lavoratrice hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di svolgimento dei concorsi, anche dopo la legge istitutiva del ruolo per i docenti di religione, la medesima ha ricevuto in via continuativa incarichi annuali di insegnamento negli anni scolastici successivi e sino ad oggi deve “deve ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte”.
La sentenza acquista un particolare rilievo in quanto il primo e unico concorso per docenti di religione si è svolto nel 2005 e, dopo 15, si aspetta ancora il secondo. Nell’attesa che si esplichi la nuova procedura concorsuale si è proceduto a scorrere la graduatoria del primo ricorso, ma i posti destinati alle immissioni in ruolo a livello nazionale sono stati soltanto 472, a fronte di oltre 10 mila posti vacanti. Nella diocesi di Sulmona, nel settore Infanzia-Primaria sono stati assegnati solo 2 posti, e 3 in quello della secondaria, costringendo il Ministero a ricorrere a stipulare contratti a termine per docenti di religione che insegnano da ormai molti anni.
“Anche il Tribunale di Sulmona – commenta l’avvocato Salvatore Braghini – riconosce per i docenti di religione la perdita di chance per la mancata indizione dei concorsi ogni tre anni come previsto dalla legge, ma ora, per ottenere piena giustizia, bisognerà regolarizzare tutti docenti di religione precari iscritti nella graduatoria del primo e unico concorso ed indire una nuova procedura concorsuale solo per i posti residuali”.