Comuni rossi in Abruzzo, cosa si può fare: la guida

C’è confusione fra cosa prevede il nuovo Dpcm e l’ordinanza 11 della Regione Abruzzo. Fra barbieri e scuole dell’infanzia aperte, la guida a cosa si può fare nei comuni rossi abruzzesi.
Entra oggi in vigore il nuovo Dpcm, il primo targato Draghi. Nelle zone rosse sono consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari alle necessità relative a lavoro, salute e altre esigenze improrogabili. Tra le misure previste, la disposizione che prevede la chiusura delle attività per la cura della personale, quali parrucchieri, barbieri e centri estetici. Le misure prevedono anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.
In Abruzzo la disciplina non prevede alcune delle restrizioni disposte a livello nazionale dal nuovo decreto. Infatti, tra le principali differenze che riguarderanno (da domani, domenica 7 marzo) i Comuni abruzzesi soggetti a ulteriori misure restrittive (clicca qui per la mappa aggiornata) ci sono le aperture consentire per barbieri, parrucchieri e centri estetici.Restano aperti, poi, anche le scuole dell’infanzia e i nidi.
Nell’ordinanza numero 11 firmata dal Presidente Marsilio, un Comune esce dalla zona rossa e ne entrano altri otto. Nel dettaglio esce dalla fascia con maggiori restrizioni il Comune di Picciano (PE); mentre entrano: Castiglione a Casauria e Torre de’ Passeri, in provincia di Pescara; Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso in provincia dell’Aquila.
Sempre nell’ordinanza viene specificato, inoltre, che – per evitare confusione con la nuova disciplina del DPCM Draghi (in vigore da oggi), la zona dove si applicheranno maggiori restrizioni non sarà più comunemente definita ‘rossa’ e non sarà più fatto riferimento a norme contenute nei DPCM: le misure e i divieti applicati verranno elencati singolarmente nel testo della specifica ordinanza.
Queste le misure in vigore nelle aree abruzzesi con ulteriori restrizioni (ex zone rosse), secondo l’ordinanza regionale:
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono con- sentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali , purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
-Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
-d) Sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett.f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 – siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (, art. 17 commi 2 e 3) – anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzato dagli enti di promozione sportiva.