Comuni rossi in Abruzzo, cosa si può fare: la guida

7 marzo 2021 | 10:45
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Comuni rossi in Abruzzo, cosa si può fare: la guida

C’è confusione fra cosa prevede il nuovo Dpcm e l’ordinanza 11 della Regione Abruzzo. Fra barbieri e scuole dell’infanzia aperte, la guida a cosa si può fare nei comuni rossi abruzzesi.

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Entra oggi in vigore il nuovo Dpcm, il primo targato Draghi.  Nelle zone rosse sono consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari alle necessità relative a lavoro, salute e altre esigenze improrogabili. Tra le misure previste, la disposizione che prevede la chiusura delle attività per la cura della personale, quali parrucchieri, barbieri e centri estetici. Le misure prevedono anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

In Abruzzo la disciplina non prevede alcune delle restrizioni disposte a livello nazionale dal nuovo decreto. Infatti, tra le principali differenze che riguarderanno (da domani, domenica 7 marzo) i Comuni abruzzesi soggetti a ulteriori misure restrittive (clicca qui per la mappa aggiornata) ci sono le aperture consentire per barbieri, parrucchieri e centri estetici.Restano aperti, poi, anche le scuole dell’infanzia e i nidi.

Nell’ordinanza numero 11 firmata dal Presidente Marsilio, un Comune esce dalla zona rossa e ne entrano altri otto. Nel dettaglio esce dalla fascia con maggiori restrizioni il Comune di Picciano (PE); mentre entrano: Castiglione a Casauria e Torre de’ Passeri, in provincia di Pescara; Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso in provincia dell’Aquila.

Sempre nell’ordinanza viene specificato, inoltre, che – per evitare confusione con la nuova disciplina del DPCM Draghi (in vigore da oggi), la zona dove si applicheranno maggiori restrizioni non sarà più comunemente definita ‘rossa’ e non sarà più fatto riferimento a norme contenute nei DPCM: le misure e i divieti applicati verranno elencati singolarmente nel testo della specifica ordinanza.

Queste le misure in vigore nelle aree abruzzesi con ulteriori restrizioni (ex zone rosse), secondo l’ordinanza regionale:

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono con- sentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali , purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;

-Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

-d) Sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett.f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 – siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (, art. 17 commi 2 e 3) – anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzato dagli enti di promozione sportiva.