Buoni fruttiferi scaduti, donna di Barisciano ottiene il rimborso

16 settembre 2021 | 16:53
Share0
Buoni fruttiferi scaduti, donna di Barisciano ottiene il rimborso

L’AQUILA – Sentenza del Giudice di Pace a favore di una donna di Barisciano: dovrà avere i buoni fruttiferi da Poste Italiane: “Non correttamente informata sulla scadenza”.

Con il passaggio della gestione economico finanziaria del Servizio Postale di Stato si sono verificati alcuni inconvenienti che hanno posto in allarme molti cittadini che avevano affidato i rispettivi risparmi alla corretta gestione dell’ex PP.TT. molti hanno visto rigettare le richieste di rimborso poiché il nuovo gestore ha ritenuto prescritti i termini di scadenza dei buoni fruttiferi sottoscritti all’epoca. Così, però, non è. Infatti, una signora di Barisciano ha affidato allo Studio Legale dell’Avv. Patrizia Vittorini l’incarico di provvedere alla tutela dei propri interessi. L’Avv. Vittorini  ha presentato al Giudice di Pace dell’Aquila un’articolata citazione contro le Poste Italiane SpA, sostenendo la tesi che al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi non fosse stata alcuna scadenza perentoria. Inoltre, il Legale ha sostenuto che alla sua cliente non fosse stata fornita una corretta informazione sulla definitiva scadenza.

Alla citazione si sono opposte formalmente le Poste Italiane, eccependo esclusivamente la prescrizione della pretesa creditoria. Il Giudice di Pace, Dott.ssa Gabriella Rosci, ha depositato in data 31 agosto scorso la sentenza n. 383/2021, con le seguenti motivazioni: “La domanda dell’attrice va accolta. Invero, sulle copie in atto dei titoli in parola non si fa menzione della prescrizione dei medesimi e, inoltre, non vi è prova che all’attrice sia stato consegnato un documento informativo che la rendesse edotta del regolamento afferente la sorte dei titoli dei quali trattiamo. ….. si ritiene, quindi, che l’attrice non abbia riscosso prima dei dieci anni i titoli in parola solo perché non correttamente informata. Infatti, non è certo plausibile che abbia volontariamente scelto di devolvere i propri risparmi all’ente convenuto ma si ritiene, invece, che quanto occorsole sia proprio il risultato della mancanza di una esaustiva illustrazione del regolamento contrattuale. ….. P.Q.M. …. Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le motivazioni di cui in parte motiva, così provvede: <accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 3.500,00, oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti dal giorno dell’emissione al rimborso; condanna, altresì, la stessa convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’attrice che liquida in complessivi € 875,00, di cui € 125,00 per spese e € 750,00 per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge”. Abbiamo ritenuto opportuno pubblicare con immediatezza il dispositivo di questa sentenza poiché interessa una vasta gamma di risparmiatori ai quali, con un presunto cavillo burocratico, è stato forse negato il diritto al rimborso dei propri risparmi.

Sarebbe quanto mai opportuno, inoltre, che le Poste Italiane SpA si adeguassero immediatamente al dispositivo della sentenza, ottenuta dall’Avv. Patrizia Vittorini, almeno per un senso di correttezza nei confronti di quei risparmiatori che avevano risposto la propria fiducia nel confronti dell’Ente Postale Italiano.