Le nuove regole

Parrucchieri ed estetiste, arriva il green pass: le sanzioni per clienti e titolari

Parrucchieri ed estetiste, da domani, 20 gennaio, green pass obbligatorio. Sanzioni fino a 1000 euro per i clienti sprovvisti e per i titolari che ne abbiano permesso l'accesso

Parrucchieri ed estetiste, da domani, 20 gennaio, il green pass obbligatorio.

Da domani, 20 gennaio, sarà obbligatorio il Green Pass anche per entrare dai parrucchieri e per andare dall’estetista. Nuove regole, quindi, per l’accesso ai servizi alla persona: basterà quello base, quindi o mostrare il Green Pass da vaccinazione o guarigione o, in alternativa, si accetta il referto di un tampone negativo, se rapido effettuato nelle precedenti 48 ore, se molecolare nelle precedenti 72.

Queste le nuove regole del decreto entrato in vigore il 7 gennaio: all’ingresso di parrucchieri, barbieri, centri estetici, quindi, bisognerà presentare il green pass base.

A partire dal 1 febbraio, inoltre, il green pass base servirà per accedere a: “Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari”. Saranno esentati i cittadini che devono presentare una denuncia, oppure chi deve partecipare a un processo in tribunale.

Sempre da questa data (1 febbraio ndr) scatterà l’obbligo anche per i negozi. Nelle prossime ore il premier Draghi firmerà il Dpcm che contiene l’elenco degli esercizi commerciali esentati dalle nuove disposizioni del Green Pass.

Parrucchieri, la nota di CNA Abruzzo

«Le opinioni dei colleghi in merito sono diverse ma l’esigenza comune resta quella di attivare le soluzioni più idonee per evitare il ritorno alle chiusure che tanto hanno penalizzato le nostre attività» dice Angela Rita Barone, Presidente regionale CNA del comparto Benessere e Sanità.

«Parrucchieri ed estetiste, anche prima della pandemia – prosegue – rispettavano protocolli di igiene e sicurezza molto rigidi. Sono cambiate le modalità di accesso nel salone e i tempi si sono molto più dilatati, ma le norme igieniche sono rimaste pressoché invariate».

Ma cosa cambia con il nuovo obbligo?

«La preoccupazione di qualche collega – spiega ancora Barone – non è tanto sulle operazioni di verifica e controllo da applicare, ma piuttosto sulla reazione dei clienti. Ricordiamo comunque che per chi non vuole vaccinarsi c’è la possibilità di sottoporsi a tampone per recarsi nei propri saloni di riferimento. Certamente non si deve ripetere quanto già visto nei mesi passati, specialmente durante il lockdown, in cui si sono registrati casi preoccupanti di abusivismo. È evidente, infatti, che la gente non rinuncia alla cura del proprio corpo e coloro che non hanno il lasciapassare verde potrebbero assumere comportamenti poco idonei e rivolgersi ad operatori che esercitano in forme irregolari e poco sicure».

Sanzioni per clienti e titolari attività

La Presidente regionale ricorda inoltre che ai fini della verifica non è necessario richiedere il documento d’identità. Per i clienti privi di certificazione è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro; stessa sanzione per il titolare che non abbia effettuato il controllo o che abbia comunque consentito l’ingresso ai clienti sprovvisti della certificazione verde base. Inoltre, per il lavoratore sprovvisto di green pass è prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass stesso.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza certificazione, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. L’obbligo del green pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

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