Indennizzi vaccini Covid, a chi spettano e come richiederli dopo un danno

Stanziati i fondi per gli indennizzi vaccini Covid, dopo danni correlati alle somministrazioni: a chi spetteranno? Le informazioni
L’ultimo Decreto Sostegni ha visto il Governo stanziare 150 milioni di euro destinati agli indennizzi vaccini anti Covid19, per i danni causati, appunto, dal vaccino. Ora, sarà un Decreto dei Ministeri della Salute e dell’Economia a stabilire le modalità del monitoraggio annuale delle richieste avanzate e dei rispettivi esiti, per valutare il risarcimento spettante.
La legge prevede il riconoscimento dell’indennizzo «per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, causate da vaccinazioni obbligatorie» (oltre che da «trasfusioni di sangue ed emoderivati»). Quindi, l’indennizzo verrà corrisposto sicuramente a quelle categorie che rientrano nell’obbligo vaccinale anti Covid e varrà, comunque, per tutti coloro che si sono sottoposti a vaccinazione e hanno riportato danni conseguenti, dopo l’effettuazione di opportune valutazioni.
L’indennizzo sarà corrisposto mediante assegno, pari a una cifra che verrà calcolata in base alla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976, n.177. Somma cumulabile con ogni altro emolumento.
Indennizzi vaccini Covid: come presentare la domanda?
La domanda di indennizzo, come riporta Il Sole 24 Ore, deve essere presentata all’Azienda Sanitaria di residenza, che avrà il compito di svolgere l’istruttoria, verificando che la documentazione presentata sia completa e che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per legge. Quindi, l’azienda sanitaria invia la copia del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera di competenza territoriale, che provvedere a convocare il soggetto interessato, per esprimere un giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la somministrazione del vaccino anti Covid. Giudizio che viene, in un secondo momento, inviato all’Azienda sanitaria.
Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni. In caso di decesso del vaccinato danneggiato, gli aventi diritto – quindi il/la coniuge, eventuali figli, genitori, fratelli/sorelle minorenni o maggiorenni – possono presentare domanda per un assegno una tantum di 77.468,53 euro, da corrispondere in un’unica soluzione o reversibile per 15 anni. La richiesta, in questo caso, va presentata all’azienda sanitaria entro 10 anni dalla data del decesso.