Manakara, Tar rigetta il ricorso per le licenze revocate

Manakara: il beach club di Tortoreto “non può fare musica”. Il Tar dell’Aquila rigetta il ricorso e mette un punto a una vicenda iniziata nel 2019.
C’erano i presupposti per la revoca delle licenze del Manakara club, locale estivo di Tortoreto. Lo stabilisce il Tar dell’Aquila che ha rigettato il ricorso. Le procedure seguite dal Comune di Tortoreto erano fondate e c’erano i presupposti per la revoca delle licenze per gli intrattenimenti danzanti.
Il Manakara beach club aveva avuto la revoca delle licenze nel 2019. È stato un locale estivo molto gettonato anche per i tanti aquilani che soprattutto nel fine settimana si riversano sulla costa teramana.
Il Tar dell’Aquila mette quindi un punto a una vicenda che va avanti dal 2019. Il Manakara quindi resta chiuso perchè sostanzialmente “non può fare musica”. Il ricorso contro il provvedimento del Comune di revoca della licenza per spettacoli danzanti che era stato congelato dalla giustizia amministrativa, nell’udienza di merito è stato rigettato. In sostanza il Tar ha certificato la legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Tortoreto, difeso dell’avvocato Gabriele Rapali, nel 2019 e che in due diversi momenti era stato sospeso. In pratica, alcune contestazioni da parte dei carabinieri, sullo sforamento degli orari musicali, avevano poi generato l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della licenza dedicata come previsto dal regolamento comunale che disciplina le attività rumorose.”Per poter beneficiare del prolungamento dell’orario, quindi, non è sufficiente la presentazione della sola richiesta la sera precedente o la sera stessa del prospettato prolungamento dell’orario, come accaduto nel caso in esame, ma è necessario inoltrarla in tempo utile per consentire agli uffici pubblici di evadere la pratica e rilasciare il nulla osta prima dello svolgimento delle serate in deroga”.
Nel regolamento comunale, infatti, è prevista la possibilità, durante la stagione, di fruire di sei serate in deroga, ma quelle contestate non potevano rientrare in questa fattispecie. A questo si aggiungono anche questioni tecniche che hanno prodotto il rigetto del ricorso insieme alla condanna di 3 mila euro per il pagamento delle spese legali.