Metanodotto Snam Sulmona Foligno, entro ottobre il ricorso sbarca al TAR Lazio

27 luglio 2022 | 05:21
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Metanodotto Snam Sulmona Foligno, entro ottobre il ricorso sbarca al TAR Lazio

La battaglia contro il metanodotto Snam Sulmona Foligno prosegue in Tribunale: entro ottobre l’udienza davanti al TAR Lazio.

La battaglia contro il metanodotto Snam Sulmona Foligno prosegue anche in Tribunale: entro ottobre l’udienza davanti al TAR Lazio.

Non solo mobilitazione da parte di enti e associazioni che sono attive da anni contro la realizzazione del progetto relativo al metanodotto Snam Sulmona Foligno. WWF e Associazione Salviamo l’orso proseguono anche l’azione legale, per scongiurare la realizzazione di un progetto che ormai sta concludendo il suo iter burocratico. Un iter che però, secondo le stesse associazioni rappresentate dall’avvocato Francesco Paolo Febbo, segna dei passaggi di criticità, al di là dei pur importanti aspetti legati ad ambiente, sismicità e territorio. Da qui il ricorso alla Presidenza della Repubblica, che però ha registrato un’opposizione ex art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 3 e lo stesso è quindi passato al TAR Lazio, che dovrebbe fissare l’udienza entro il prossimo ottobre.

Il ricorso punta all’annullamento del decreto del Ministero della Transizione ecologica avente ad oggetto il rilascio dell’AIA per l’esercizio della centrale di compressione gas di Sulmona, del parere favorevole al rilascio dell’AIA della Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente e i relativi atti inerenti il percorso autorizzativo del progetto. Nel ricorso si ricorda come le associazioni proponenti abbiano ritenuto “doveroso promuovere la presente impugnativa, al fine di impedire (o tentare di farlo), per quanto possibile, la realizzazione di un’opera di notevole impatto ambientale a ridosso del monte Marrone e quindi del Parco Nazionale della Majella. Le associazioni ambientaliste, pertanto, nella direttiva di opporsi a detta scellerata realizzazione, di salvaguardare l’ambiente e tutta la zona a ridosso, formulano l’odierno gravame al fine di portare il proprio contributo nell’evitare ulteriori stravolgimenti di un’area già fortemente compromessa a livello ambientale, e di evitare danni per la collettività che, nell’eventualità si verificassero, procurerebbero pregiudizi catastrofici ed incalcolabili, facilmente immaginabili”.

Nel dettaglio, si contesta l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero. Tutto inizia nel 2005, quando la Snam presenta il progetto del metanodotto ai fini dell’avvio della procedura VIA (Valutazione di impatto ambientale). Da lì il lungo iter, per cui si arriva al 2014, con la Regione Abruzzo che “negava l’intesa per la centrale di compressione” e poi anche per il metanodotto, un dissenso superato con la trasmissione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che deliberava la conclusione del procedimento autorizzativo, così nel 2018 il MISE ha approvato il progetto. Da qui la conferenza dei servizi e poi l’invio della documentazione al ministero per ottenere l’AIA, puntualmente rilasciata dal ministero, nonostante le osservazioni contrarie di enti pubblici e privati. Alla fine dell’iter, come si ricorda nel ricorso “sulla base dei pareri così acquisiti, considerato il favorevole esito della conferenza di servizi, il Ministero della Transizione Ecologica con il decreto odiernamente impugnato emetteva l’autorizzazione all’esercizio della centrale di compressione gas di Sulmona”. Per i ricorrenti, però “l’operato delle amministrazioni intimate, formalizzato con gli atti ed i provvedimenti oggetto di odierna impugnativa, è – come si avrà modo di dimostrare agevolmente – da ritenersi totalmente illegittimo”.

I motivi del ricorso.

Il decreto impugnato enuncia espressamente tra le proprie premesse il presupposto dell’aver ottenuto una V.I.A. favorevole con decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con quello dei Beni Culturali, in data 07.03.2011, ma “la disciplina vigente all’epoca dell’emanazione di tale decreto era la seguente ex art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006: ‘i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata’”. D’altra parte “il decreto del 2011 non reca alcuna deroga al periodo fissato per legge”. Per cui, “è, pertanto, del tutto evidente che la pronuncia relativa alla V.I.A. sia divenuta inefficace sin dal 2016, vale a dire ben 5 anni prima dell’A.I.A. qui impugnata”.
D’altra parte, “dall’epoca in cui è stata svolta la procedura di V.I.A., il quadro di riferimento è completamente mutato. Bastino solo due fattori cruciali in relazione agli interessi di cui le associazioni ricorrenti sono esponenziali. Diversi individui di orso marsicano, sottospecie a gravissimo rischio di estinzione, oggetto di politiche pubbliche promosse dallo stesso Ministero per la Transizione Ecologica (in primis attraverso un Piano di Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano) da qualche anno frequentano costantemente le aree in cui dovrebbe sorgere la centrale. […] Il secondo fattore è dato dalla svolta epocale impressa dal Green New Deal dell’Unione Europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Parlamento italiano in materia di “transizione energetica. Questa prevede il progressivo abbandono delle fonti fossili, compreso il gas, da avviare immediatamente”.

Sottolineati, inoltre, altri profili di nullità, a partire dal fatto che “la Commissione A.I.A. ha escluso tout court, in modo tranciante, dalla fase istruttoria della conferenza di servizi il corposo apporto fornito dal Comune di Sulmona, ritenendo da una parte che “la maggior parte delle osservazioni” fossero relative alla V.I.A., dall’altra non spendendo alcuna considerazione sul resto, ovvero tutto quanto non sarebbe stato riconducibile in termini di osservazione alla V.I.A.”. Inoltre, “in relazione al quadro normativo che si va a delineare, l’amministrazione procedente è totalmente inadempiente rispetto agli obblighi che avrebbe dovuto invece assolvere, posto che la questione del rischio sismico è stata affrontata con fare sbrigativo e con mero rimando agli studi effettuati dalla ditta proponente”. Altro elemento di contestazione è relativo “alla circostanza che non sono state tenute in debita considerazione le osservazioni del pubblico e non sono state fornite dall’Amministrazione competente le relative contro-deduzioni” e altre “violazioni per difetto d’istruttoria”. Senza contare che “nel procedimento in trattazione emergono eclatanti elementi di contraddizione, di sottovalutazione, e di sviamento dell’analisi delle questioni concernenti le emissioni in atmosfera (sia quelle cosiddette fuggitive, sia quelle convogliate)”.

Ma c’è anche un’altra questione da non sottovalutare: “Il Piano della Qualità dell’Aria esclude la realizzabilità di nuovi impianti al di fuori delle aree industriali. Nella nota della Regione Abruzzo, prot. n. 99965 del 01.12.2020, si sostiene infatti che la compatibilità dell’impianto richiederebbe la localizzazione in area con definizione assimilabile di area industriale infrastrutturata, a fronte di una classificazione dell’area di insediamento come ‘zona agricola normale’, in cui sono ammessi solo insediamenti finalizzati alla produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici”.

Tutte queste questioni – e molte altre citate nel ricorso – andranno all’attenzione del TAR Lazio. I tempi di attesa non sono noti con precisione, ma anche grazie all’istanza di sollecito avanzata dall’avvocato Febbo, si dovrebbe andare in Aula entro ottobre. Nel frattempo, continua la mobilitazione istituzionale e non contro il progetto.

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