Economia

Ferie finite anche per il fisco: riprendono i pagamenti

Anche il fisco è andato in ferie, ma da oggi, lunedì 22 agosto, riprendono i pagamenti sospesi l'1 agosto.

Ad agosto il fisco è andato in vacanza. Sono stati infatti sospesi gli adempimenti e i versamenti in scadenza tra il 1 e il 20 agosto e che slittano perciò a oggi, lunedì 22 agosto.

Un esempio dei pagamenti del fisco “sospesi” è la liquidazione Iva del mese di luglio, che scade il 16 agosto e che quindi può essere pagata il 22 dello stesso mese. Dall’1 al 31 agosto sono stati sospesi anche i contenziosi tributari e fino al 4 settembre alcuni termini relativi agli accertamenti.

Si tratta di un lasso temporale che, coincidendo con il periodo più caldo dell’estate e, molto più pragmaticamente, con quello in cui molti degli uffici finanziari si ritrovano con personale a ranghi ridotti per le ferie, vede “congelate” molte attività dell’Amministrazione finanziaria e della giustizia tributaria, che vengono rimandate ai primi di settembre.

In realtà, si tratta di due differenti tipologie di sospensione e precisamente:

– dal 1° agosto al 4 settembre, relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;

– dal 1° al 31 agosto, per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.

Attenzione, però, a non confondere questa sospensione con quella, dal 1° al 20 agosto, che interessa principalmente (ma non solo) i versamenti di imposte e contributi. Infatti, si tratta di disposizioni diverse che operano, anche, in ambiti differenti.

Sospensione dei termini fiscali

Dal 1° agosto al 4 settembre, è prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento (art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016).

Nel dettaglio, rientrano nella sospensione:

– i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006);

– i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997), dei controlli formali (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, legge n. 311/2004).

– per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, e ricomincia a decorrere alla fine di tale periodo.

– se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre. Se un avviso bonario è ricevuto dal contribuente il 18 luglio 2022, si considerano i 13 giorni dal 19 al 31 luglio e i 17 giorni dal 5 al 21 settembre: pertanto, il pagamento dovrà avvenire entro il 21 settembre 2022. Se invece il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, decorrerebbe dal 5 settembre 2022: se l’avviso bonario è recapitato dal 1° agosto al 4 settembre, il termine slitta automaticamente al 4 settembre, cominciando a decorrere dal 5 settembre.

Sospensione fisco: esclusioni

Non tutti gli adempimenti fiscali, però, godono della sospensione. Non vi rientrano:

– gli atti di rideterminazione delle somme (ad esempio, a seguito di sentenza);

– gli atti emessi in tema di accertamento di maggior valore ai fini del registro, di avviso di liquidazione derivante da riqualificazione degli atti oppure in caso di avviso di liquidazione dell’imposta di successione;

– i termini di versamento delle somme derivanti da cartella di pagamento (art. 25, D.P.R. n. 602/1973).

Le novità del decreto Ucraina

Quest’anno la disciplina sulla sospensione estiva va a intersecarsi con quanto previsto dal decreto Ucraina (art. 37-quater, D.L. n. 21/2022). In particolare, per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997 è fissato in 60 giorni, in luogo dei 30 giorni.

L’art. 2, comma 2 sopra richiamato stabilisce che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposta sui redditi e IVA), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione (c.d. “Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici”).

La novità riguarda le comunicazioni di irregolarità il cui termine ordinario di 30 giorni scade successivamente al 21 maggio 2022. Pertanto, qualora il termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione cada durante il periodo di sospensione feriale, i termini di decadenza ricominceranno a decorrere dal 4 settembre.

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