Condanne Di Tella, la difesa: “Escluso lo sfruttamento, la condanna di primo grado è solo per estorsione”

21 dicembre 2022 | 12:54
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Condanne Di Tella, la difesa: “Escluso lo sfruttamento, la condanna di primo grado è solo per estorsione”

Le precisazioni del collegio difensivo di Domenico e Cipriano Di Tella relative alle condanne in primo grado stabilite dal Tribunale dell’Aquila.

Le precisazioni del collegio difensivo di Domenico e Cipriano Di Tella relative alle condanne in primo grado stabilite dal Tribunale dell’Aquila.

Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni che arrivano dagli avvocati Antonella Pellegrini e Massimo Carosi relativamente alla condanna in primo grado inflitta dal Tribunale dell’Aquila a Domenico e Cipriano Di Tella per vicende legate alla ricostruzione post sisma: “Quali difensori dei signori Domenico e Cipriano Di Tella – scrivono gli avvocati – lette le comunicazioni della stampa tutta in relazione agli esiti ì dibattimentali dell’inchiesta denominata “Dirty job” ci preme chiarire alcune vistose imprecisioni propalate nell’immediatezza della conclusione del processo, cui certamente non è estraneo il comunicato prontamente diffuso dalla Procura della Repubblica dell’Aquila. E, dunque:
1. premesso in linea di principio generale che trattasi d’una pronuncia di primo grado e che la stessa verrà certamente sottoposta ad ulteriori vagli, v’è da osservare che, se la condanna inflitta ai signori Domenico e Cipriano Di Tella è stata certamente severa, essa ha riguardato soltanto leimputazioni di estorsione (art. 629 c.p.), assertivamente perpetrare in danno degli operai;
2. di contro, ciò che il Tribunale ha escluso (pronunciando sentenza di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) sono state proprio quelle imputazioni (due) di sfruttamento delle maestranze alle quali si dà assai spazio, scorrettamente omettendo di riferire che proprio per esse v’è stata pronuncia di assoluzione;
3. tuttavia, ciò che risulta maggiormente difforme dal vero consiste nella propalazione che l’intera vicenda sia consistita nel tentativo di penetrazione, nella ricostruzione post sisma aquilana, di associazioni criminali ed in particolare del c.d. “Clan dei Casalesi” facente capo al noto Michele Zagaria, tentativo sventato grazie alla vigilanza della Procura Distrettuale Antimafia e degli Organi Investigativi;
4. ebbene, tutto ciò non è vero poiché – al contrario – il Tribunale ha escluso l’aggravante prevista attualmente nell’art. 416 bis.1 c.p. (contestata dalla Procura inquirente), cioè a dire il fatto che i reati contestati siano stati commessi “al fine di agevolare” la predetta associazione criminale.
In conclusione, senza voler negare che la sentenza del Tribunale aquilano ha riconosciuto (e condannato) i signori Domenico e Cipriano Di Tella per fatti oggettivamente gravi, un corretto esercizio del diritto/dovere di cronaca avrebbe voluto che si specificasse non soltanto che gli stessi sono stati assolti da ogni ipotesi di sfruttamento delle maestranze (oltreché da un ulteriore reato “minore” di natura tributaria), ma che soprattutto non v’è stata nessuna penetrazione di carattere “camorristico” nel tessuto economico-sociale aquilano, per il tramite della famiglia Di Tella. Singolare, dunque, appare che una così tranquillizzante sentenza che sgombra il campo da inquietanti presenze, venga ingannevolmente interpretata al solo fine di enfatizzare l’operato degli Inquirenti (che per la verità nessuno nega), ma che nell’occasione non è stato fatto proprio dal Tribunale”.