Ambiente

Metanodotto Snam, la battaglia continua: “Sentenza TAR illogica, manifestazione a Piombino”

Dopo la sentenza del TAR Lazio, i Comitati cittadini per l'ambiente e del Coordinamento No Hub del Gas annunciano che la battaglia contro il metanodotto Snam non si ferma: "Insieme a Piombino per la manifestazione nazionale per il clima".

Dopo la sentenza del TAR Lazio, i Comitati cittadini per l’ambiente e del Coordinamento No Hub del Gas annunciano che la battaglia contro il metanodotto Snam non si ferma: “Insieme a Piombino per la manifestazione nazionale per il clima”.

“La sentenza con cui il TAR del Lazio ha respinto il nostro ricorso contro la concessione dell’AIA  (Autorizzazione Integrata Ambientale), relativa alla centrale di compressione Snam, non ferma certamente la nostra lotta – che dura ormai da 15 anni – per impedire la realizzazione della centrale e del metanodotto”. Non si ferma quindi la battaglia dei Comitati cittadini per l’ambiente e del Coordinamento No Hub del Gas, che sabato 11 marzo si sono dati appuntamento a Piombino per la manifestazione nazionale per il clima.
Intanto, rispetto alla sentenza del TAR, sottolineano: “Per quanto riguarda il rischio sismico il Tar afferma che nella realizzazione dell’opera la Snam si adeguerà ai parametri più stringenti stabiliti dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ci mancherebbe che non lo facesse. Il problema è un altro: gli elaborati presentati dalla Snam sulla sismicità dell’area della centrale erano del tutto inadeguati ed è su questi che è stata rilasciata l’AIA. Infatti, lo studio dell’INGV, che ha ribaltato radicalmente quello della Snam, è stato consegnato dopo la conclusione del procedimento AIA. A fronte di questa fondamentale fatto nuovo, di cui si era però a conoscenza, la procedura non poteva essere chiusa, ed è pertanto inaccettabile la decisione del TAR”.

“Altra assurdità – proseguono – è quella relativa alla presenza dell’Orso nell’area della centrale. Il Tar sostiene che gli effetti negativi sulla fauna protetta, quindi anche sull’Orso bruno marsicano, specie ad altissimo rischio di estinzione, sono stati considerati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale. Il che è impossibile, perché la VIA è stata rilasciata il 7 marzo 2011, mentre il rapporto dei Parchi nazionali della Maiella, PNALM e Riserva del Genzana attesta che la presenza dell’Orso nell’area della centrale è accertata scientificamente a partire dal 2012 e che da allora  la stessa area è un importante corridoio faunistico per l’Orso. Quindi Il problema non è stato preso in esame dalla VIA ma doveva necessariamente essere valutato nell’ambito del procedimento AIA. Per quanto concerne l’impatto della centrale sulla qualità dell’aria e sull’ambiente il Tar addossa incredibilmente al Comune di Sulmona la responsabilità di non aver fornito delle prescrizioni sanitarie al riguardo. Ma dagli atti del procedimento AIA risulta chiaramente che il Comune aveva chiesto un rinvio della Conferenza dei servizi conclusiva in quanto la ASL, organo tecnico a supporto del Comune, era impossibilitata a relazionare nel merito perché impegnata nelle problematiche relative al Covid. Va ricordato che si era in piena emergenza da pandemia e il rinvio sarebbe stato del tutto giustificato. Il Ministero, invece, ha usato due pesi e due misure: ha negato il rinvio al Comune mentre, sempre con la motivazione del Covid, ha concesso alla Snam il rinvio di un anno per l’inizio dei lavori”.

Insomma, non convince la sentenza ha confermato la legittimità del decreto con il quale il Ministro della Transizione Ecologica nel marzo 2021 ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) per l’esercizio della Centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas nel Comune di Sulmona. I giudici, premettendo che il ricorso si colloca a valle di un articolato iter procedimentale che ha registrato numerose impugnative, tutte definite con sentenza di rigetto della magistratura amministrativa, si sono concentrati sulle numerose censure proposte, tutte relative alla legittimità degli atti che hanno portato al rilascio dell’Aia. Rispondendo al motivo di ricorso con il quale la ricorrente si doleva della mancata adeguata considerazione del rischio
sismico, i giudici hanno ritenuto che “il percorso procedimentale seguito sul punto appare lineare e scevro da incongruità”, avendo lo stesso, in tema di resistenza dell’opera ad eventi sismici, a “un innalzamento degli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente“. In tema di difetto di pubblicità e trasparenza in quanto si è sostenuto che “il pubblico” non fosse stato messo a conoscenza del reale rischio sismico, delle emissioni in atmosfera, su animali e piante, della mancata valutazione dei rischi accidentali, il Tar ha ritenuto che “non può revocarsi in dubbio come la finalità sostanziale della partecipazione nella procedura in parola abbia avuto modo di realizzarsi compiutamente”.

Ma se la battaglia continua nelle piazze, c’è anche un altro ricorso che pende al TAR Lazio: quello promosso da WWF e associazione Salviamo l’orso  tramite l’avvocato Francesco Paolo Febbo. L’udienza è prevista per il prossimo 24 maggio.

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