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Elezioni comunali in Abruzzo, dove e come si vota

Elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. In Abruzzo 31 comuni al voto, 8 in provincia dell’Aquila. Tutte le informazioni utili.

Elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. In Abruzzo 31 comuni al voto, 8 in provincia dell’Aquila. Tutte le informazioni utili.

Nelle giornate del 14 e 15 maggio 2023, 31 comuni abruzzesi sono chiamati alle elezioni amministrative, tra cui un solo capoluogo di provincia, Teramo, e un altro sopra i 15mila abitanti, Silvi, dove eventualmente ci potrà essere il ballottaggio previsto per il 28 e 29 maggio, in caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno. I seggi hanno aperto stamane alle ore 7 e rimarranno aperti fino alle ore 23. Domani invece dalle 7 alle 15. Dopo inizierà lo spoglio delle schede.
Per quanto riguarda la provincia dell’Aquila, impegnati nelle elezioni comunali Barete, Bugnara, Castellafiume, Lucoli, Massa D’Albe, Oricola, San Benedetto dei Marsi e Scanno. In provincia di Teramo, oltre il capoluogo e Silvi, al voto Alba Adriatica, Atri, Castilenti, Civitella del Tronto, Controguerra, Nereto e Notaresco.
In provincia di Pescara si rinnova il Consiglio comunale a Bussi sul Tirino, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino Citeriore e Turrivalignani.
Per la provincia di Chieti, si vota a Castelguidone, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro e Villa Santa Maria.

Come si vota.

Sul sito del Viminale le informazioni sulle modalità di voto, tra cui:

– Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

– Quali sono le modalità di espressione del voto?
Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. è eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può: – tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; – tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri; – esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 29 e lunedì 29 maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

 – Quanti voti di preferenza si possono esprimere?
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. – Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

– Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 14 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 15 maggio.

– È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune. La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche.

– Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?
Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

– Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?
Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con l’indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto all’estero.

– Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero per le elezioni del comune nelle cui liste elettorali è iscritto se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune. A tal fine deve presentare al Sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

– Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente. Sono ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD). Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore puo’ esercitare la funzione di accompagnatore per piùdi un invalido.

– Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

– Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

– Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.

– I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?
No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sè dei minori.

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