Gasdotto Snam, respinto il ricorso del Comune di Sulmona

Gasdotto Snam, il Tar del Lazio respinge il ricorso del Comune di Sulmona.
Gasdotto Snam, respinto il ricorso del Comune di Sulmona.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comune di Sulmona contro l’Autorizzazione Unicarilasciata per la costruzione e l’esercizio del metanodottoSulmona-Foligno. Snam fa sapere che “La sentenza si esprime sia sulla validitàdella VIA (valutazione di impatto ambientale di un singoloimpianto, ndr) sia sulla valenza pianificatoria dei decretiministeriali di perpetrazione della rete, sia sulle prescrizioniante operam”.
Secondo l’azienda “Il Tar scrive infatti che ‘i termini di efficacia del decreto VIA trovavano applicazione ai soliprocedimenti, evidentemente diversi da quello all’esame,incardinati dopo il gennaio 2008“. A sostegno di tale conclusione, cita una serie di precedenti della Corte di Giustizia, anche in materia di tutela dell’ambiente e il più recente orientamento del Consiglio di Stato, e “pertanto dichiarando il motivo del ricorso inammissibile e infondato”.
Non solo: il Tar ha rigettato anche la tesi dei ricorrenti sulla illegittimità del decreto ministeriale che classifica la rete nazionale dei gasdotti. I giudici amministrativi affermano che “non è condivisibile l’architrave logico da cui muove la tesidel ricorrente, secondo il quale i decreti ministeriali recanti
l’aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti avrebberonatura pianificatoria”.
I giudici aggiungono in generale che “la non sottoposizione a VAS (valutazione ambientale strategica relativa a un’infrastruttura, n.dr) dei progetti dei gasdotti della retenazionale è stata già affrontata e risolta sia dalla CommissioneEuropea, sia dalla giurisprudenza espressasi sul progettoall’esame”, affermando analoghi principi già espressi in occasione dell’altro ricorso promosso (in quel caso control’impianto di compressione) dal Comune di Sulmona. In relazione, infine, al rapporto fra le prescrizioni VIA e l’autorizzazione unica, ossia riguardante il tema della “antecedenza” delle verifiche di ottemperanza, prevede che si ottemperi alle stesse “in sede di progetto esecutivo e comunqueprima dell’inizio dei lavori”. Il Comune di Sulmona è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali in favore di Snam Rete Gas (14mila euro oltre ad accessori come per legge).